Madiba
Forumer storico
08/03/2011 Condanna per diffamazione anche con l'utilizzo di nickname
anonimo
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8824 del 7 marzo 2011, ha
confermato la condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito
nei confronti di un uomo che, in un forum online, aveva offeso ed
ingiuriato il suo avversario politico.
Anche se l'uomo aveva utilizzato ed utilizzava un nickname anonimo, lo
stesso è stato rintracciato dalla Polizia postale per mezzo
dell'indirizzo IP, il numero di identificazione, cioè, che viene
assegnato sulla rete internet mondiale e che – sottolineano i giudici di
legittimità - appartiene “in via esclusiva a un determinato computer
connesso”.
Secondo la Corte, non era possibile pensare che, nella specie, si fosse
concretizzata un'intrusione su internet da parte di un terzo che avesse
utilizzato il nickname dell'imputato; e ciò in quanto troppi erano i
dettagli che l'eventuale terzo avrebbe dovuto conoscere sulla vittima.
anonimo
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8824 del 7 marzo 2011, ha
confermato la condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito
nei confronti di un uomo che, in un forum online, aveva offeso ed
ingiuriato il suo avversario politico.
Anche se l'uomo aveva utilizzato ed utilizzava un nickname anonimo, lo
stesso è stato rintracciato dalla Polizia postale per mezzo
dell'indirizzo IP, il numero di identificazione, cioè, che viene
assegnato sulla rete internet mondiale e che – sottolineano i giudici di
legittimità - appartiene “in via esclusiva a un determinato computer
connesso”.
Secondo la Corte, non era possibile pensare che, nella specie, si fosse
concretizzata un'intrusione su internet da parte di un terzo che avesse
utilizzato il nickname dell'imputato; e ciò in quanto troppi erano i
dettagli che l'eventuale terzo avrebbe dovuto conoscere sulla vittima.