WIND OF CHANGE
Banned
una notizia fiscale, nei bilanci 2009 e 2010 non v'è traccia dei benefici della tremonti ter che erano in attesa di un chiarimento.I benefici riguardano la dedubicilità del 50% del costo di impianti strumentali, e la loro cumulabilità con i CV.
Chiarimento atteso e dovuto a chi produce energia da eolico e biomasse, escluso FOTOVOLTAICO.
Ebbene: LA NOTIZIA E' CHE I BENEFICI FISCALI SI POSSON CUMULARE.«retroattivo» tra certificati verdi e Tremonti-ter
La possibilità è confermata dalla circolare 10 di Assonime, che analizza la disposizione contenuta nel decreto «rinnovabili»
Martedì 26 aprile 2011
È possibile fruire cumulativamente dei certificati verdi e della detassazione dal reddito d’impresa di investimenti in macchinari e apparecchiature (c.d. Tremonti-ter), anche in relazione alle agevolazioni che abbiano già esaurito la loro efficacia.
Questo il principale chiarimento che si rinviene nella circolare Assonime n. 10, datata 20 aprile 2011, avente ad oggetto la questione relativa alla cumulabilità tra le suddette agevolazioni alla luce della disposizione introdotta nel decreto “rinnovabili”.[/color][/size]Come già esposto in un precedente intervento (si veda “Nel decreto «rinnovabili», cumulo tra certificati verdi e Tremonti-ter” del 5 marzo 2011), nel testo del decreto, e in particolare all’art. 26 comma 3 del DLgs. 28/2011, si rinviene una disposizione in base alla quale “il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”.
Il richiamato comma 152 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, può fruire dei benefici a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007.
Il decreto “rinnovabili” prevede quindi espressamente la cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con la “detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature”. Al riguardo, Assonime evidenzia che, nonostante il richiamato art. 26 non faccia espressamente riferimento all’art. 5 del DL 78/2009, la disposizione si riferisce alla Tremonti-ter e legittima “ex post” il cumulo con i certificati verdi.[/b]La “retroattività” della cumulabilità deriva, secondo l’Associazione, da quanto dichiarato dall’Avvocatura dello Stato nell’ambito della questione interpretativa riguardante certificati verdi e Tremonti-ter. In particolare, dopo aver espresso parere favorevole alla cumulabilità, la stessa ha affermato che “l’occasione per un chiarimento interpretativo potrebbe essere costituito dal decreto legislativo, in corso di elaborazione, per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili”.
Fruizione della Tremonti-ter con l’integrativa
Tanto premesso, le imprese che non hanno fruito della Tremonti-ter a causa dei dubbi relativi alla cumulabilità con i certificati verdi, possono avvalersi della detassazione anche per il 2009, presentando una dichiarazione integrativa.
Infatti, secondo quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 20 dicembre 2010 n. 132, i contribuenti che abbiano deciso prudenzialmente di non fruire della Tremonti-ter potranno legittimamente fruirne mediante dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 o, qualora siano scaduti i termini, mediante istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 (si veda “Possibile l’integrativa «a favore» per fruire della Tremonti-ter” del 21 dicembre 2010).
In pratica, in caso di investimenti agevolabili effettuati dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, la detassazione avrebbe dovuto essere operata in UNICO 2010; di conseguenza, l’integrativa dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione previsto per la dichiarazione dei redditi relativa al 2010 (UNICO 2011).
CAMBIANO I DATI DEL 2009 E DEL 2010...confermo che nei bilanci 2009 e 2010 non v'è utilizzo tremonti ter che quindi il beneficio...esisterebbe..
INTERESSATE EGP ALERION SORGENIA
FLACK(CHE LI HA GIA CALCOLATI)
Chiarimento atteso e dovuto a chi produce energia da eolico e biomasse, escluso FOTOVOLTAICO.
Ebbene: LA NOTIZIA E' CHE I BENEFICI FISCALI SI POSSON CUMULARE.«retroattivo» tra certificati verdi e Tremonti-ter
La possibilità è confermata dalla circolare 10 di Assonime, che analizza la disposizione contenuta nel decreto «rinnovabili»
Martedì 26 aprile 2011
È possibile fruire cumulativamente dei certificati verdi e della detassazione dal reddito d’impresa di investimenti in macchinari e apparecchiature (c.d. Tremonti-ter), anche in relazione alle agevolazioni che abbiano già esaurito la loro efficacia.
Questo il principale chiarimento che si rinviene nella circolare Assonime n. 10, datata 20 aprile 2011, avente ad oggetto la questione relativa alla cumulabilità tra le suddette agevolazioni alla luce della disposizione introdotta nel decreto “rinnovabili”.[/color][/size]Come già esposto in un precedente intervento (si veda “Nel decreto «rinnovabili», cumulo tra certificati verdi e Tremonti-ter” del 5 marzo 2011), nel testo del decreto, e in particolare all’art. 26 comma 3 del DLgs. 28/2011, si rinviene una disposizione in base alla quale “il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”.
Il richiamato comma 152 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, può fruire dei benefici a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007.
Il decreto “rinnovabili” prevede quindi espressamente la cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con la “detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature”. Al riguardo, Assonime evidenzia che, nonostante il richiamato art. 26 non faccia espressamente riferimento all’art. 5 del DL 78/2009, la disposizione si riferisce alla Tremonti-ter e legittima “ex post” il cumulo con i certificati verdi.[/b]La “retroattività” della cumulabilità deriva, secondo l’Associazione, da quanto dichiarato dall’Avvocatura dello Stato nell’ambito della questione interpretativa riguardante certificati verdi e Tremonti-ter. In particolare, dopo aver espresso parere favorevole alla cumulabilità, la stessa ha affermato che “l’occasione per un chiarimento interpretativo potrebbe essere costituito dal decreto legislativo, in corso di elaborazione, per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili”.
Fruizione della Tremonti-ter con l’integrativa
Tanto premesso, le imprese che non hanno fruito della Tremonti-ter a causa dei dubbi relativi alla cumulabilità con i certificati verdi, possono avvalersi della detassazione anche per il 2009, presentando una dichiarazione integrativa.
Infatti, secondo quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 20 dicembre 2010 n. 132, i contribuenti che abbiano deciso prudenzialmente di non fruire della Tremonti-ter potranno legittimamente fruirne mediante dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 o, qualora siano scaduti i termini, mediante istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 (si veda “Possibile l’integrativa «a favore» per fruire della Tremonti-ter” del 21 dicembre 2010).
In pratica, in caso di investimenti agevolabili effettuati dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, la detassazione avrebbe dovuto essere operata in UNICO 2010; di conseguenza, l’integrativa dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione previsto per la dichiarazione dei redditi relativa al 2010 (UNICO 2011).
CAMBIANO I DATI DEL 2009 E DEL 2010...confermo che nei bilanci 2009 e 2010 non v'è utilizzo tremonti ter che quindi il beneficio...esisterebbe..
INTERESSATE EGP ALERION SORGENIA
FLACK(CHE LI HA GIA CALCOLATI)