Comoduca
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Secondo la legge , è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo e non essendoci emergenze sanitarie, è detto tutto.
È in ogni caso vietato l’uso di caschi e di altri mezzi equivalenti in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo per le quali l’uso di detti strumenti è necessario (si pensi a una corsa con le moto).
Questa norma di legge, amplia il divieto generico di non comparire in luogo pubblico col volto mascherato, sanzionando – questa volta penalmente – chi si mostra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con caschi o qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
La pena per questa condotta è l’arresto da uno a due anni e l’ammenda da mille a duemila euro, con possibilità altresì di procedere all’arresto in flagranza.
ps. reato penale
È in ogni caso vietato l’uso di caschi e di altri mezzi equivalenti in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo per le quali l’uso di detti strumenti è necessario (si pensi a una corsa con le moto).
Questa norma di legge, amplia il divieto generico di non comparire in luogo pubblico col volto mascherato, sanzionando – questa volta penalmente – chi si mostra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con caschi o qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
La pena per questa condotta è l’arresto da uno a due anni e l’ammenda da mille a duemila euro, con possibilità altresì di procedere all’arresto in flagranza.
ps. reato penale