Nel mio piccolo tutti i giorni incontro gente di una qualità di una capacità pazzesche poi guardo alla TV questi che governano e mi chiedo come sia mai possibile che gente del genere possa prendere una qualunque decisione
sono dei fottuti maialoni ...
Nota di variazione nell’ambito delle procedure concorsuali
Imposte e Tasse
Incredibile voltafaccia del legislatore che con la legge di Bilancio 2017, in bozza, cancella la norma che dal prossimo
anno avrebbe permesso il recupero dell’IVA sulle procedure concorsuali senza doverne attendere l’esito.
Non piace alle imprese il contenuto dell’art. 71 della bozza di legge di Bilancio 2017.
La precedente Legge di stabilità 2016 (art. 1, cc. 126 e 127 della legge n. 208/2015) era intervenuta sulla disciplina
relativa alle note di credito IVA, contenuta nell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. L’intervento aveva anticipato al momento
di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione
l’IVA, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esito delle medesime procedure per l’esercizio del relativo diritto.
La norma era tra quelle ad effetto differito, da "effetto annuncio" per essere chiari. Essa, infatti, non è entrata mai in
vigore, in quanto la sua esecuzione era prevista per le procedure aperte
dopo il 31.12.2016.
A distanza di un anno, lo stesso legislatore (e qui intendiamo lo stesso Governo)
ci ha ripensato e con una spericolata
retromarcia ha
ripristinato la vecchia normativa.
Pertanto – se la legge di Bilancio sarà approvata senza modifiche sul punto – gli operatori saranno costretti ad
attendere la fine delle procedure concorsuali per poter
recuperare l’IVA versata e mai incassata. Cosa, peraltro,
cui essi sono abituati.
Abolita, specularmente,
la previsione per il cessionario/committente, assoggettato a una procedura concorsuale, che
consentiva di
non annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di
computare la relativa imposta a debito nella liquidazione. Questa norma evitava che il curatore fosse tenuto a versare
l’IVA sulle note di credito ricevute in costanza di procedura.
Il motivo dell’intervento non è chiaro. Importante dottrina (per tutte Aidc n. 192/2015) aveva deprecato il doppio binario
che si viene a creare con le imposte dirette e l’incompatibilità con le norme eurounionali – artt. 90 e 185 della direttiva
112/06/UE – le quali collegano la rettifica all'insorgere dell’accadimento.
La precedente Finanziaria era stata accolta con sollievo perché introduceva nel diritto positivo un diritto che si riteneva di
poter comunque esercitare, salvo poi la tutela giurisdizionale.
Ora, con un tratto di penna,
si ritorna al passato. Le ragioni, verosimilmente, sono da ricercare nelle consuete
esigenze di cassa. E, infatti, la relazione tecnica assegna alla norma l’impegnativo compito di portare nelle casse dello
Stato 340 milioni nel solo 2017.
Si tratta, dunque, di una nuova tassa, neanche tanto occulta, che peserà sui budget delle imprese. Qui non sarebbe
accettabile sostenere che l’intervento non danneggia in quanto in piena continuità.