Tiscali (TIS) News, analisi e VERI confronti

TISCALI: BARA FISCALE MA DI COMPENSATO, NON DI MOGANO



Attendo pareri.




Sono allibito in quanto anche nel bilancio 2017 riportano una nota (ma questa volta non indicano il valore delle perdite che nel bilancio 2016 era stato indicato in circa il 24% del valore (vado a memoria).



"Attività fiscali differite (nota 15) Al 31 dicembre 2017 non risultano iscritte in bilancio attività fiscali per imposte anticipate. Il Gruppo, alla data di bilancio, ha perdite fiscali riportabili agli anni successivi per complessivi Euro 668,2 milioni, oltre a differenze temporanee per 21,6 milioni di Euro. Le perdite fiscali si riferiscono: - alla Capogruppo e alle controllate italiane per complessivi Euro 429,5 milioni; - alla Tiscali International BV e alle controllate olandes i e lussemburgheseper complessivi Euro 14,3 milioni; - alla Tiscali UK Holdings per complessivi Euro 224,5 milioni. Le perdite fiscali hanno scadenza illimitata, ad eccezione delle perdite relative a Tiscali International BV e alle controllate olandesi.

"



MA SOTTO SCRIVONO:



"Si segnala che nel 2017 la Società ha avviato il processo di liquidazione di Tiscali UK Holdings. Di conseguenza, le perdite fiscali pregresse verranno meno con la cessazione della controllata stessa."



Quindi per me è chiaro che HA UN SENSO "GETTARE ALL'ARIA" 224,5 MILIONI € DI PERDITE FISCALI (che potevano valere sui 50 milioni €) perché non sono utilizzabili!!

Ovvero esiste il LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO. Approfondisco di seguito



Questa sentenza sentenza 26697/2016 nessuno la conosce….a parte Mediobanca….ci scommetto 1000€!




Versamenti dei soci fuori dalle perdite del soggetto incorporante




Perdite di fusione a rischio se la società viene ricapitalizzata








24 aprile 2017

Perdite fiscali post fusione: limite del patrimonio netto rettificato

di Fabio Landuzzi Scarica in PDF






Ai sensi del comma 7 dell’articolo 172 Tuir, le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere riportate e quindi essere utilizzate dalla incorporante, o dalla società risultante dalla fusione, entro l’ammontare che non eccede il rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater, cod. civ., senza tenere conto dei conferimenti eversamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale.




In merito all’applicazione di questa norma, che ha evidenti e dichiarate finalità antielusive volte a porre un limite alla fusione di cd. “bare fiscali”, si sono nel tempo posti alcuni dubbi operativi.



In primo luogo, ci si interroga circa quali siano i “conferimenti e versamenti” che devono essere portati a riduzione del patrimonio netto rilevante ai fini del computo del limite in oggetto. Al riguardo, è opinione pressoché uniforme in dottrina che vi rientrino sia i conferimenti e versamenti in denaro che in naturaeffettuati dai soci o anche da terzi, ad esclusione di quelli eccezionalmente provenienti dallo Stato o da enti pubblici in base a norme di legge.



Vi rientrano perciò anche le remissioni di debito dei soci e quindi le rinunce a crediti dei soci che, come prescritto dai principi contabili, devono essere iscritte direttamente ad incremento delle riserve e non transitare al conto economico dell’esercizio.



Si era aperto un dubbio con riguardo ai versamenti effettuati dai soci in occasione di delibere di ricostituzione del capitale sociale eroso da perdite, e quindi risultanti da decisioni assunte in ordine al verificarsi delle condizioni prescritte dall’articolo 2447, cod. civ. (e articolo 2482-ter, cod. civ., per le S.r.l.). La questione era stata infatti oggetto di un giudicato favorevole della Commissione tributaria regionale delle Marche, a cui tuttavia l’Amministrazione finanziaria si era opposta mediante ricorso in Cassazione.




La controversia è stata quindi decisa dalla Suprema Corte con la sentenza 26697/2016 la quale, riformando il precedente giudicato della regionale, ha affermato che il patrimonio netto rilevante quale limite massimo al riporto delle perdite fiscali della società partecipante alla fusione, deve essere assunto al netto dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti, senza che ai fini della rilevanza o meno di tali versamenti possa assumere rilievo la ragione per cui gli stessi sono stati effettuati.




In altre parole, i giudici della Cassazione hanno ravvisato come la norma in questione non consenta deroghe o condizioni particolari di operatività, così che anche versamenti che trovassero la loro ratio nella ricostituzione “obbligata” – pena la liquidazione – del capitale sociale, non meriterebbero di essere esclusi dal computo rilevante ai fini dell’articolo 172, comma 7, del Tuir.




Altra questione non del tutto chiara è quella che attiene al computo dei 24 mesi anteriori, dice la norma, alla data a cui si riferisce la situazione patrimoniale di fusione ex articolo 2501-quater, cod. civ.. Il riferimento alla situazione patrimoniale pare infatti oggi un poco anacronistico, stante l’evoluzione normativa che consente in numerosi casi, ogni qualvolta consti il consenso unanime dei soci, di rinunziare alla redazione della situazione patrimoniale.




Pare corretto fare riferimento in ogni caso a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 54/E/2011; in questo documento di prassi, si indica come il confronto dovrà essere compiuto fra l’ammontare delle perdite fiscali disponibili al momento dell’efficacia civilistica della fusione, e il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’esercizio precedente, indipendentemente dal fatto che questo, alla data di efficacia civilistica della fusione, sia già stato approvato o meno dai soci. In altri termini, il riferimento parrebbe dover essere compiuto al patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, a maggior ragione in tutti i casi assai frequenti nella pratica in cui l’atto di fusione dispone la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della stessa.





 
neanche buona come bara fiscale, sto cesso.

Così pare...altrimenti non vedo perché liquidare una controllata con 225 milioni € di perdite pregresse. Tiscali UK hold. era una bara fiscali che probabilmente tenevano in pedi solo in quanto bara. Immagino che con la sentenza del 2016 non avesse più alcun valore nemmeno come bara.

Questo il mio ragionamento, se qualcuno vuole aiutarmi a sviscerare ancor ala cosa io sono molto interessato.

Personalmente ora non attribuisco alcun valore alle perdite fiscali pregresse (mio parere).

La norma comunque è moooolto specifica e complicata, mi sono letto questo:

27 luglio 2018
Cessione di partecipazioni e limiti al riporto delle perdite
di Domenico SantoroGianluca Cristofori Scarica in PDF


In una recente risposta a un’istanza di interpello non pubblica, la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate parrebbe aver esteso, in via interpretativa, l’ambito di applicazione della disciplina anti-elusione specifica di cui all’articolo 84, comma 3, Tuir, volta a fronteggiare la pratica del cd. “commercio di bare fiscali”, andando però ben oltre il dato letterale della norma.

Come noto, tale disciplina inibisce il riporto ai successivi periodi d’imposta delle perdite fiscali pregresse (oltre che delle eccedenze di interessi passivi temporaneamente indeducibili e delle eccedenze di Ace non ancora utilizzate nella determinazione del reddito imponibile) allorquando siano congiuntamente riscontrate le seguenti due condizioni:

  • la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
  • sia modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. Tale modifica assume peraltro rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento, ovvero nei due periodi successivi o precedenti.
In merito al riscontro della prima delle succitate condizioni, già co27n la circolare 320/1997 era stato precisato che il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni potrebbe concretizzarsi sia nel caso di trasferimento di una partecipazione di per sé di controllo, sia nel caso in cui l’acquisizione del controllo avvenisse a seguito di integrazione della percentuale di partecipazione già posseduta. Il requisito dell’acquisizione del controllo, inoltre, potrebbe realizzarsi, non soltanto mediante il trasferimento della proprietà delle partecipazioni, bensì anche mediante altri negozi giuridici come, ad esempio, la costituzione di usufrutto sulle partecipazioni di maggioranza (purché il diritto di voto sia attribuito all’usufruttuario), il conferimento delle partecipazioni(quando, per l’effetto, il conferente perda il controllo sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento) o l’aumento di capitale (nel caso in cui sia sottoscritto dai soci in misura tale da trasferire il controllo da un soggetto a un altro, ovvero anche per concambio, in ipotesi di fusione o scissione).

In merito, invece, al riscontro della seconda delle succitate condizioni, con lo stesso documento di prassi era stato precisato che, per attività principale, deve intendersi l’attività che, sulla base di riscontri fattuali, risulti quantitativamente superiore, con riferimento ai ricavi, ad altre attività comunque svolte dalla società di cui sia trasferito il controllo assembleare, risultando quindi da privilegiare il cambiamento dell’attività economica prevalente nei fatti esercitata e non l’eventuale mera modifica dell’oggetto sociale.

Secondo la tesi di recente sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, tale disciplina troverebbe applicazione sia nel caso in cui sia riscontrabile una modifica dell’attività principale svolta dalla società per effetto del passaggio da un comparto di operatività a un altro, sia – discostandosi, però, in tal caso, dal tenore letterale del menzionato articolo 84, comma 3, Tuirallorquando il cambiamento avvenga anche nell’ambito del medesimo comparto di operatività, per effetto di una mera espansione e/o riattivazione della principale attività un tempo esercitata e dalla quale sono conseguite le perdite, quando ciò fosse associato alla circostanza che siano apportate risorse aggiuntive, rispetto a quelle residue a disposizione della società che riporta le perdite, da parte del soggetto che ne acquisisce (o ne acquisirà) il controllo.

Provando ad esemplificare, da tale approccio dell’Agenzia delle Entrate parrebbe potersi desumere che:

  1. se fosse acquisita una partecipazione di controllo in una società che produceva scarpe da parte di un soggetto economico che, invece, andrà a produrre elettrodomestici, sia il tenore letterale della norma, sia la ratio della stessa sarebbero certamente soddisfatti, trovando quindi applicazione la disciplina anti-elusione specifica e fin qui non vi è nulla di nuovo;
  2. se fosse acquisita una partecipazione di controllo in una società che produceva scarpe da parte di un soggetto economico che continuerà a produrre scarpe, senza soluzione di continuità, sfruttandone l’organizzazione, i presupposti per applicare la norma anti-abuso non sarebbero soddisfatti, cosicché le perdite fiscali (ovvero gli interessi passivi eccedenti e/o l’Ace inutilizzata) sarebbero riportabili ai successivi periodi d’imposta e, anche in questo caso, non vi è nulla di nuovo;
  3. se, invece, fosse acquisita una partecipazione di controllo in una società che produceva scarpe da parte di un soggetto economico che continuerà a produrre scarpe, ma nel frattempo non fosse rimasto proprio nulla dell’originaria organizzazione di persone, mezzi e assets intangibili, tant’è che magari la società è divenuta un mero contenitore giuridico con un unico assestvalorizzabile (le perdite fiscali, ovvero gli interessi passivi eccedenti e/o l’Ace inutilizzata), è pur vero che l’attività che sarebbe “riattivata” è nominalmente la stessa, ma – secondo l’Agenzia delle Entrate – la ratio della norma antiabuso potrebbe considerarsi comunque soddisfatta, visto che si tratterebbe – pur sempre – di un trasferimento intersoggettivo di assets fiscali non supportato da plausibili ragioni economico-gestionali extra-tributarie;
  4. se, infine, e qui l’elemento di novità pare più marcato, fosse acquisita una partecipazione di controllo in una società che produceva scarpe da parte di un soggetto economico che continuerà a produrre scarpe, ma nel frattempo l’originaria organizzazione si fosse significativamente depotenziata, proprio in ragione della reiterata produzione di perdite, la ratio della norma antiabuso potrebbe considerarsi comunque soddisfatta – quantomeno secondo la restrittiva lettura della norma fornita dall’Agenzia delle Entrate – ove la società venisse patrimonialmente “ri-potenziata” dal nuovo socio di controllo, esercitando un’attività che si potrebbe invero definire “nuova” solo sotto un profilo meramente “dimensionale” e ciò, francamente, disorienta un po’, trattandosi di una lettura che trascende sia il tenore letterale della norma, sia la prassi pregressa sul tema.
Salvo che non si tratti semplicemente di un’infelice formulazione della risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, sarebbe quindi utile che la stessa facesse chiarezza sul punto, evitando di introdurre un disincentivo fiscale alle operazioni di “salvataggio” di imprese in crisi, che necessitano – proprio per tale motivo – di imprescindibili ricapitalizzazioni post-acquisizione, spesso anche allo scopo di tutelare i livelli occupazionali e la permanenza sul territorio italiano di attività economiche altrimenti destinate a chiudere i battenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:
 
Rossoverde il Messaggero ha già dimostrato di avere una gola profonda nelle banche, quindi moooolto attendibile.
L'articolo è molto interessante.

Le novità sono:

1. Ruggiero e ICT hanno smesso di trattare con le banche, prendono tempo, chiaramente i 35 milioni € non bastano e non vogliono tirare fuori 70 milioni € a babbo morto (puoi immaginare dove possano andare con 60 milioni € di scaduti euna pfn a breve di 170 milioni €!)

2. Appunto per il 2019 si parla di un adc da 90 milioni € (quanta parte andrà negli investimenti?)

3. Molto importante: è ancora in lizza il nome dello squalo degli squali, il ceo di Blue Ocean, che se prima doveva metterci 15 milioni ora potrebbe metterne addirittura 90 PER EVITARE UN ADC CON DIRITTO DI OPZIONE...il che la vedo dura, si profila un adc nel 2019 SE ESISTE UN PIANO INDUSTRIALE? Altrimenti continueranno con i repo e compagnia bella che ha sitrutto di due terzi il prezzo in borsa mantenendo sostanzialmente lo stesso EV della fusione con Aria

Qua stanno giocando col fuoco, e davvero il rischio di amministrazione controllata è concreto (soprattutto de le licenze non riescono a valorizzarle), e la dipartita di Ruggiero penso sia indicativo della situazione.

Mi chiedo in primis come fate a stare perennemente sul forum e mi riferisco in particolare a Fedone e happy ... A volte penso che siete pappa e ciccia.....
Ho voluto quotare questo post per dimostrare che di cassate se ne scrivono tante... Ipotesi che oggi appaiono strampalate scritte per scopi ben precisi......

Ho letto un po' il bilancio di aria del 2015......ammortamenti pari a 17 milioni licenza e apparati wimax in particolare.... . Acquisti materiali e servizi 15 milioni essenzialmente dovuti a affitto siti bts......
Questo per dire che dopo cessione fwa di licenze e infrastruttura gli ammortamenti che avevo ipotizzato sui 35 milioni potrebbero scendere verso i 30 milioni e i costi di affitto rete lte verso fastweb sarà sicuramente inferiore ai 10 milioni(quota ipotizzata affitto siti) che tiscali non pagherà più.....
Sinceramente guardando i numeri gli accordi con Fastweb la presenza di open fiber che vende in wholesale ma non è concorrente mi fa vedere il futuro dell'azienda molto più tranquillo rispetto a prima della fusione con Aria.... Non so come si muoverà il titolo nel breve ma le prospettive a mio modo di vedere non sono nere come dice Fedone.....

Se poi qualcuno mi desse una mano nel capire da cosa è dovuto l'incremento dei ricavi di ben 8 milioni riguardanti il wholesale ne sarei grato.
 
Ho voluto quotare questo post per dimostrare che di cassate se ne scrivono tante... Ipotesi che oggi appaiono strampalate scritte per scopi ben precisi......

Tu non stai bene! In data 2 agosto ho postato alcune considerazioni sul deal con fastweb che MODIFICANO COMPLETAMENTE LO SCENARIO DI LUGLIO 2018...tu mi hai minacciato di non so bene cosa e io ho cancellato.

Ora vieni a quotare il mio commento all'articolo del messaggero di inizio luglio, commento BASATO ANCHE SULLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DI GIUGNO!

Se non te ne sei accorto le banche hanno bocciato le trattative con Ruggiero chiedendo un investimento nel 5G.
Ruggiero che fino a maggio 2018 (basta leggere il bilancio) faceva intendere che avrebbero investito nel 5G fixed wireless all'improvviso viene sostituito da Kossuta, senza alcun comunicato, senza nemmeno un saluto e ringraziamento da parte della società!
Quando qualche mese prima ICT stessa dichiarava tramite Reuters (al prezzo di 0,04€):
1. di voler comprare azioni

2. di voler sostenere l'attuale cda

Poi se non te ne sei accorto il 31 luglio 2018 cedono tutto l'investimento in fixed wireless che era l'ossatura dei piano industriale 2015 alla base della ragioni della fusione con Aria.
Ovviamente IN SEGUITO A QUESTA MOSSA L'ARTICOLO DEL MESSAGGERO E' SUPERATO!
Ovviamente il cash del deal andrà nelle tasche delle banche che evidentemente hanno avallato la cessione a fastweb della polpa.

E tu il 23 agosto, 23 giorni dopo il deal arrivi quotando un mio messaggio di due mesi prima fatto su quanto trapelava dalle banche insinuando scopi ben precisi?

Ti farei anche notare che Sova ha venduto circa 200 milioni di azioni da marzo 2018.

e tu te la prendi con me?

Forse è giunta l'ora di accendere il cervello.
Hai avuto ragione in questi tre anni?
Lo vedi il cetriolo? te l'ho messo io?

Io mi chiedo perché ti ho risposto oggi.



 
Caro rossoverde ...dovresti prima capire con chi hai a che fare….perché questa gente negli ultimi 3 anni ha fatto lo stesso giochetto dei 7 anni precedenti, se non te ne sei accorto


____________________________________

In data 13 luglio 2007
Tiscali e Pipex Communications Plc.
hanno siglato un accordo per l’acquisizione da parte di Tiscali UK Holdings di Pipex. L’enterprise value concordato per l’acquisizione di Pipex è stato pari a Sterline inglesi 210 milioni (circa Euro 310 milioni). L’acquisizione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti di Pipex Communications Plc e dall’Office of Fair Trading inglese in data 17 agosto 2007 ed è stata successivamente formalizzata in data 13 settembre 2007. Il prezzo finale dell’acquisizione è stato fissato in Sterline inglesi 187 milioni (circa Euro 273 milioni). Alla data di perfezionamento dell’acquisizione, Pipex contava circa 1 milione di utenti attivi, di cui 640.000 clienti voce, 545.000 clienti Broadband consumer, di cui 250.000 dual play, e 100.000 utenti business appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese. In data 27 luglio 2007 Tiscali e Telecom Italia hanno siglato un lettera di intenti che ha consentito a Tiscali di diventare operatore mobile virtuale. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII.
L’offerta di servizi mobili ha consentito al Gruppo Tiscali di sviluppare offerte integrate fisso - mobile, sia per servizi vocali che per servizi dati.

In data 27 dicembre 2007, M&C ha sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile in azioni Tiscali per un importo pari ad Euro 60 milioni. In data 11 settembre 2008 tale prestito è stato convertito da parte di M&C che, in virtù della conversione, ha ricevuto n. 42,3 milioni circa di azioni Tiscali, corrispondenti al 6,9% circa del capitale sociale della Società. Tale partecipazione è stata successivamente ridotta entro i limiti del 2% (come rappresentato a Consob da M&C in data 21 gennaio 2009).

Successivamente, con decorrenza degli effetti a partire dall’1 gennaio 2008, si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di Tiscali Services S.p.A. in Tiscali Italia (come approvata in data 26 novembre 2007 nell’ambito di un processo volto alla semplificazione della struttura legale e societaria del Gruppo Tiscali).

Nel febbraio 2008 la Società ha annunciato l’avvio di un processo volto ad esplorare le opzioni di generazione di valore per gli azionisti connesse con il processo di consolidamento nel comparto delle telecomunicazioni in corso e, nell’ambito di tale processo, ha avviato contatti e trattative con potenziali acquirenti del Gruppo e delle sue attività.

In data 6 marzo 2009, la Società ha annunciato l’interruzione dell’unica trattativa allora in corso con BSkyB per la cessione di Tiscali UK. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la necessità di predisporre un nuovo Piano Industriale ed un connesso Piano Finanziario che consentissero al Gruppo Tiscali di avviare un processo mirante alla ristrutturazione dell’indebitamento e volto a garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo. In considerazione di ciò, la Società ha chiesto, e successivamente ottenuto, da parte dei principali istituti finanziatori un periodo di sospensione dei pagamenti di interessi, quote capitali e covenant finanziari, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

In data 27 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2008 con il presupposto della continuità aziendale e le linee guida del Piano Industriale che delinea il trend di mercato, lo scenario competitivo ed il posizionamento della Società (per ulteriori informazioni sul quale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIII).

In data 30 aprile 2009 l’Assemblea degli azionisti della Società ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberato, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., il parziale ripianamento delle perdite complessivamente cumulate al 31 dicembre 2008, pari a Euro 1.142,7 milioni, mediante impiego integrale della riserva sovrapprezzo azioni, rinviando a nuovo la residua parte delle perdite (pari a Euro 151,8 milioni di Euro). Relativamente a tale bilancio la Società di revisione Reconta Ernst & Young si è dichiarata impossibilitata ad esprimere un giudizio a causa delle incertezze espresse sul presupposto della continuità aziendale (cfr. appendici al Prospetto Informativo). A tale decisione si è contrapposta una netta posizione del Collegio Sindacale della Società a favore del presupposto della continuità aziendale.

In data 8/9 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato (i) la cessione per cassa del 100% delle azioni di Tiscali UK per un ammontare complessivo di 255,5 milioni di sterline e (ii) le linee guida del Piano di Ristrutturazione, per ulteriori informazioni sul quale si rinvia al successivo Paragrafo. In data 11 giugno 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Piano Industriale che delinea il trend di mercato, lo scenario competitivo ed il posizionamento della Società (per ulteriori informazioni sul quale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIII).

Successivamente, in data 30 giugno 2009, l’Assemblea degli azionisti ha esaminato la situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2009 da cui è emersa una perdita d’esercizio nel primo trimestre 2009 pari ad Euro 370.848,35. Tale ammontare, sommato alle perdite accumulate nei periodi precedenti e rinviate a nuovo, hanno generato una perdita complessiva al 31 marzo 2009 di Euro 152,2 milioni circa, così generando una situazione di perdita oltre un terzo del capitale sociale, come prevista dall’art. 2446 cod. civ. In conseguenza di quanto sopra, in pari data l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 308.272.742,50 ad Euro 156.071.496,25 al fine di assorbire totalmente le perdite accertate al 31 marzo 2009, senza annullamento di alcuna azione in circolazione.

SEGUE AUMENTO DI CAPITALE:

http://investors.tiscali.it/upload/docs/Tiscal_ProspettoInformativo.pdf

Poi la delusione delle aspettative connesse al piano.
Poi la scelta di Societè Generale per un adc riservato per 1 miliardo di azioni per 40 milioni € circa
Poi l'arrivo di RUGGIERO
Poi le operazioni dei russi (adc per fusione cash e con movimentazione debiti da aria a tiscali spa, adc riservato, conversione cv, repo a manetta) e lo spolpamento di Ruggiero con connesso efficientamento dei costi (DA APPLAUSI COMUNQUE….devo dire che tutto sommato è stato bravo)

ED ECCOCI QUI…..ci vedi percaso QUALCHE CETRIOLO IN QUESTI 10 ANNI?
E' COLPA MIA?
 
Tu non stai bene! In data 2 agosto ho postato alcune considerazioni sul deal con fastweb che MODIFICANO COMPLETAMENTE LO SCENARIO DI LUGLIO 2018...tu mi hai minacciato di non so bene cosa e io ho cancellato.

Ora vieni a quotare il mio commento all'articolo del messaggero di inizio luglio, commento BASATO ANCHE SULLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DI GIUGNO!

Se non te ne sei accorto le banche hanno bocciato le trattative con Ruggiero chiedendo un investimento nel 5G.
Ruggiero che fino a maggio 2018 (basta leggere il bilancio) faceva intendere che avrebbero investito nel 5G fixed wireless all'improvviso viene sostituito da Kossuta, senza alcun comunicato, senza nemmeno un saluto e ringraziamento da parte della società!
Quando qualche mese prima ICT stessa dichiarava tramite Reuters (al prezzo di 0,04€):
1. di voler comprare azioni

2. di voler sostenere l'attuale cda

Poi se non te ne sei accorto il 31 luglio 2018 cedono tutto l'investimento in fixed wireless che era l'ossatura dei piano industriale 2015 alla base della ragioni della fusione con Aria.
Ovviamente IN SEGUITO A QUESTA MOSSA L'ARTICOLO DEL MESSAGGERO E' SUPERATO!
Ovviamente il cash del deal andrà nelle tasche delle banche che evidentemente hanno avallato la cessione a fastweb della polpa.

E tu il 23 agosto, 23 giorni dopo il deal arrivi quotando un mio messaggio di due mesi prima fatto su quanto trapelava dalle banche insinuando scopi ben precisi?

Ti farei anche notare che Sova ha venduto circa 200 milioni di azioni da marzo 2018.

e tu te la prendi con me?

Forse è giunta l'ora di accendere il cervello.
Hai avuto ragione in questi tre anni?
Lo vedi il cetriolo? te l'ho messo io?

Io mi chiedo perché ti ho risposto oggi.




Fedone era solo per dimostrare che come io ho sbagliato su previsione clienti LTE causa poi blocco investimenti bts ecc, così il tuo ragionamento seppur corretto è stato completamente superato da accordi con fastweb. ...non era un attacco a Fedone, ma solo a dimostrare che qualsiasi ipotesi come le mie, possono essere sbagliate.....nessuno ha la palla di vetro..solo qualcuno che conosce bene le carte sa bene....io le carte non le ho lette....
 
Stai facendo marcia indietro….tu mi ha accusato di voler manipolare il prezzo di mercato tramite un forum che non si caga nessuno (facendo considerazioni che ritengo corrette) dopo che il 2 agosto mi minacciasti di querela per non so cosa (per aver integrato quelle stesse considerazioni alla luce dalla grossa novità).

Tu hai qualche problema di miopia, se entri in una stanza con un LUPO, UN ORSO E UN GATTO…..dovresti temere prima l'orso (i russi), poi il lupo (happyday, codam, trgilia ecc) e magari il gatto se lo accarezzi ti fa le fusa….se lo attacchi ti graffia!


ti saluto
 

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