Non c'è Pace Senza Giustizia

“Garanzia del vaccino pari a zero”. Il Tribunale di Padova demolisce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari – IL TESTO INTEGRALE


Con una sentenza di giovedì 28 aprile, il Tribunale di Padova (Giudice Dott. Roberto Beghini) ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid.

Nel provvedimento, il Tribunale evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inutilità a prevenire il contagio definendo la garanzia del vaccino “pari a zero”.

Si legge nel provvedimento: “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022”

“La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo “stress” delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato”.

Inoltre, il Tribunale di Padova si sofferma sull’
irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale: “la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188). Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

"Garanzia del vaccino pari a zero". Il Tribunale di Padova demolisce l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari - IL TESTO INTEGRALE
 
Avv. Mauro Sandri, [13/05/2022 07:31]
RIVOLUZIONARIA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TREVISO :ABROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DAL 15 DICEMBRE 2021

Il Giudice del Lavoro di Treviso ha emesso ieri una sentenza nel merito e ,quindi,già immediatamente esecutiva, che dichiara: “ Il risultato dell’introduzione di tale nuova disciplina ( il DL n. 24/2022) per quanto rileva ai fini del presente giudizio consiste dunque nell’abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021. Da tale considerazione fa derivare le seguenti conclusioni: Le domande delle parti ricorrenti che avevano tutte quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l’azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale

In termini concreti il cauto, ma chiaro giudice trevigiano, ha statuito che: il personale scolastico che non ha accettato la vaccinazione ha diritto alle retribuzioni non percepite dalla data della sospensione perché il legislatore ha riconosciuto, confessoriamente, il fondamento della tesi da me sostenuta nella causa, che la sospensione non fosse necessaria. Una sentenza che scompagina il quadro discriminatorio e che è suscettibile di consentire il pagamento di tutti gli arretrati al personale docente che non si è vaccinato.

La prossima settimana ,dopo avere effettuato i conteggi, notificherò al Ministero della Pubblica Istruzione la richiesta di pagamento degli stipendi arretrati per i tantissimi docenti di varie scuole della Provincia di Treviso che ho avuto ed ho l’onore di assistere e che hanno avuto il coraggio, per certi versi eroico, di opporsi al crimine corruttivo rappresentato dall’ obbligo vaccinale. La causa prosegue per ottenere anche il pagamento dei danni non patrimoniali, quelli che sono comunemente definiti danni morali. Abbiamo richiesto 15.000 euro per le ignobili sofferenze patite e devono essere pagati da questo governo canaglia. Non è,comunque,tempo di festeggiamenti: occorre traguardare gli altri insegnanti, il personale sanitario ancora tutto discriminato, e tutti i cittadini discriminati nei mesi scorsi nella loro libertà di movimento, verso questo risultato,anzi,questo risultato è ancora poco. La condanna del governo deve essere dichiarata non solo a livello patrimoniale,ma anche, morale, perchè tutte le discriminazioni di questi anni sono state null' altro se non l' esercizio brutale di un potere arbitrario corrotto avente la finalità di distruggere il corpo sociale.
 

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