NON CI E' DATO DI SCEGLIERE LA CORNICE DEL NOSTRO DESTINO. PERO' SIAMO NOI A IMMETTERE IL CONTENUTO

ops......

Sono in corso perquisizioni anche a Parma nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open di Firenze,
che tra il 2012 e il 2018 ha sostenuto le attività politiche di Matteo Renzi
.

Secondo quanto riportato dall'Adnkronos gli uomini della Guardia di Finanza infatti starebbero effettuando perquisizioni,
oltre che a Firenze, anche in altre città tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena.

Nell'indagine della procura di Firenze sulla Fondazione Open, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco con il pm Antonino Nastasi,
i magistrati ipotizzano i reati di traffico di influenze illecite, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali.

In base alle ipotesi di reato formulate dalla procura diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, q
uesta mattina all'alba sono scattate una ventina di perquisizioni eseguite dai militari della Guardia di Finanza
nei confronti di imprenditori o rappresentanti legali di società i cui nomi risulterebbero tra i finanziatori dell'organizzazione politica
tra il 2012 e il 2018 per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi nella sua ascesa alla segreteria del Pd.

Le perquisizioni avrebbero riguardato a Firenze nuovamente l'avvocato Alberto Bianchi nella sua veste di ex presidente della Fondazione Open,
già perquisito nello scorso settembre, e anche un commercialista fiorentino.
 
OCCHIO.

La pace fiscale.

Anche in questo caso c’è una novità prevista dal Decreto Fiscale da tener presente: coloro che avevano aderito alla rottamazione ter
e non hanno pagato la prima o unica rata entro la fine di luglio, possono rientrare nella pace fiscale sanando la situazione entro il 2 dicembre.

Si tratta, quindi, di una riapertura dei termini, destinata esclusivamente a chi aveva aderito alla pace fiscale entro il 30 aprile.

Ci sono poi le scadenze delle rate di fine novembre per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.


Attenzione: nel caso dei versamenti relativi alla pace fiscale, in realtà ci sarebbe tempo fino al 9 dicembre,
scattando la norma che concede cinque giorni in più senza sanzioni per il lieve ritardo.

Si arriverebbe quindi al 7 dicembre che è sabato, quindi il termine ultimo sarebbe di fatto il 9 dicembre.
 
"Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale",
il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo,
di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito,
la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta
e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa
, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie
secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'in cui i singoli contributi dovevano essere versati' (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).



In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui 'i versamenti a saldo e in acconto
dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali
sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi'
.


Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti,
si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,,
nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata "tra il 1 maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.


La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725)
non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria,
in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.


Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione,
se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo
(per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).


Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,
un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale,
ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. (Cass. 13463/2017 cit.).


Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi
o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.


Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento
in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria,
non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione
dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.


D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi
(dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali,
nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo
e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere,
ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.


Vale dunque la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto,
per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo,
non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto,
nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)".
 
Un soggetto agisce in giudizio per ottenere il rimborso di quanto corrisposto per errore al titolare di una struttura alberghiera.

L'attore precisa di aver effettuato erroneamente una prenotazione nell'albergo del convenuto tramite il sito Booking.com,
ma che, accortosi dell'errore, provvedeva alla sua cancellazione. I

l titolare dell'albergo tuttavia negava il rimborso visto che l'offerta, come precisato sul sito, risultava era "non rimborsabile."

Vessatoria la clausola "non rimborsabile"
https://www.studiocataldi.it/artico...a-clausola-quotnon-rimborsabile-quot.asp#par0
Il GdP di Trapani, con sentenza del 14 ottobre 2019 precisa che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta,
ovvero che indicano l'adesione all'offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente."


Quando si effettua una prenotazione online quindi, lo spuntare la casella delle condizioni generali di contratto non è sufficiente
a ritenere che l'accettazione si estenda all'intero accordo, in quanto la clausola che prevede il pagamento della penale deve essere accettata specificamente dal cliente.

Approvazione separata e per iscritto delle clausole vessatorie
https://www.studiocataldi.it/artico...a-clausola-quotnon-rimborsabile-quot.asp#par0
Il Giudice di Pace ricorda che l'art 1341 c.c dispone che: "non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto,
le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria."

Per Cassazione unanime infatti ogniqualvolta il contraente forte, nel predisporre il contratto e le relative clausole ne prevede di gravose per la parte debole dell'accordo,
queste devono essere approvate separatamente e in forma scritta.

Per questo deve riconoscersi all'attore il rimborso di euro 364,50 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
 
I costi della tinteggiatura non possono gravare sui conduttori, anche se dall'art 4 del contratto di locazione e dal verbale di consegna risultava tale obbligo.

La Cassazione chiarisce infatti che: "La costante giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che
"la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento
subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti)
deve considerarsi nulla
, ai sensi dell'art. 79 della stessa L. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione,
che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone,
unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore" (Cass. 5/08/2002, n. 11703)".
 
Ieri la Turchia ha iniziato a testare il sistema missilistico S400 di costruzione russa
e che è stato recentemente acquistato con grandissimo scorno degli USA e della Nato in generale.

Il test è ancora più significativo perchè effettuato utilizzando dei caccia F-16 in forza all’aeronautica turca,
che vengono fatti volare sopra Ankara e quindi intercettati dal sistema antiaereo di costruzione russa.

Si tratta di un’ulteriore provocazione perchè questo tipo di caccia è in dotazione agli USA ed a gran parte degli altri paesi Nato, fra cui la Grecia:
praticamente Erdogan addestra le proprie truppe ad abbattere gli aerei dei possibili alleati.

Naturalmente Trump ha invitato Erdogan a liberarsi del sistema ed è giunto ad offrireil sistema americano Patriot in sostituzione,
ma i due strumenti non sono uguali, anzi sono profondamente diversi, e fanno cose completamente diverse.

S400 è un sistema a medio -lungo raggio disegnato per coprire, con pochi sistemi, l’intero spazio aereo di un paese
mentre Patriot è un sistema per una difesa più precisa, ma più limitata spazialmente, potremmo dire di punto.

Erdogan ha avuto dei colloqui con Trump, ma pare non siano serviti assolutamente a nulla e che lui non voglia recedere per nulla dalla sua posizione,
anzi ritenga qualsiasi pressione a proposito una indebita pressione sulle questioni interne turche.

A questo punto non resta altro che o accettare il fatto perduto o applicare nuovi strumenti di coercizione, cioè nuove sanzioni.
 
Mah.....

Il mondo è in grado di pagare il debito?

[a] «Sì. Ogni uomo, ogni Stato si impegni a lavorare, risparmiare, non sprecare. Così pagheremo il debito.»

(b)«No. Il debito è ormai troppo grande. Nessuno sforzo potrà ripianarlo.»

[c] «Giovanni, ma che domande fai? A ogni debito corrisponde un credito, per cui il mondo non ha né debiti né crediti.»

Qual è la vostra risposta? Siete per il SI, per il NO, o per l’inesistenza del debito? La risposta giusta è

[d] «No. La ricchezza disponibile è infatti inferiore ai debiti contratti.»

Il debito supera la ricchezza disponibile, questa è la risposta giusta. Ma anche la risposta [c] è giusta. Com’è possibile?
E’ possibile perché il nostro mondo è impostato su un colossale trucco, ossia la confusione tra “debito” e “mezzi per pagare il debito”.

Ho constatato che il concetto non è immediato, per cui provo a spiegarmi con una favoletta.

C’è un’isola nell’oceano, grande e ricca quanto basta per vivere autonoma.
Un colossale tsunami la distrugge, si salvano solo 10 famiglie sull’altopiano.
10 famiglie che chiameremo convenzionalmente coi nomi dei capofamiglia: Andrea, Biagio, Carlo, Dario, Enea, Fabio, Guido, Helmut, Italo e Luigi.
O meglio, con le iniziali ABCDEFGHIL.

Guardano in basso, desolati. Hanno perso tutto: parenti, amici, organizzazione statale, banca, scuola,… Però non sono dei trogloditi.
Hanno conservato conoscenze e cultura, in più l’isolamento li aveva abituati a risolvere ogni cosa tra loro dell’altopiano,
per cui la vita ordinaria può faticosamente ripartire: hanno l’agricoltura, sanno lavorare legno e metalli, sanno fare i muratori.

Si guardano anche nelle tasche. Azzerati debiti e crediti con “quelli di laggiù” morti nello tsunami, restano un po’ di Talleri e un po’ di debiti e crediti tra loro:
una fornitura non saldata, uno stipendio da riscuotere, un prestito personale, un garage venduto e non pagato,…

“A” ha 110 Talleri in tasca, 800 Talleri di credito, 100 di debito. “B” 130 Talleri, 1400 crediti, 700 debiti. “C” 150 Talleri 2750 crediti 800 debiti.
Eccetera, come descritto nella tabella, alle colonne “situazione iniziale”.



Stabiliscono che ogni famiglia debba avere in tasca almeno 100 talleri come minimo vitale, poi si mettono a saldare alcuni debiti e crediti, e si trovano in questa situazione:
adesso “A” ha 110 Talleri, 700 crediti, 0 debiti, e così via gli altri, come descritto nella sezione “dopo i pagamenti”.

Ci sono 3.000 Talleri in circolazione. E, come vedete, la risposta [c] ha una sua logica: la differenza crediti-debiti dà ovviamente risultato ZERO.
Però i debitori GHI devono globalmente 3.480 Talleri, al netto dei loro crediti, mentre i mezzi per pagare il debito sono solo 3.000 Talleri: il debito è quindi impagabile.
Anche se ABCDEFL donassero tutti i loro talleri a GHI, questi ultimi non riuscirebbero a saldare i loro debiti.

A questo punto per sbloccare la situazione è necessaria una decisione “politica”.
Una buona soluzione sarebbe quella di stampare 30.000 Nuovi-Talleri, distribuirne 3.000 a famiglia, saldare i debiti e ripartire.

Ma le cose non vanno così. Le famiglie dei creditori ABCDE vedono che sono in grado di costituire una comunità tra di loro, con tutte le competenze necessarie per vivere.
Stampano 15.000 Good-Taller e se li dividono tra loro, 3.000 a famiglia.

«Perché non li avete stampati anche per noi?» chiedono FGHIL stupiti.

«Siete troppo indebitati. Non possiamo stampare moneta anche per voi. Produrrebbe una iperinflazione» rispondono ABCDE.

Fiorisce la comunità ABCDE, langue la comunità FGHIL; e a un certo momento ABCDE chiedono la restituzione dei debiti.

«E come possiamo pagarvi se abbiamo solo 550 Talleri in tasca? Dovremmo stampare moneta anche noi, e pagarvi con quella.»

«No, la vostra moneta sarebbero dei Bad-Taller che non possono circolare da noi; dovete pagarci con dei Good-Taller.
Facciamo così: vi prestiamo 1000 Good-Taller a famiglia, al modesto tasso dell’3%.
Voi lavorate, trafficate, guadagnate, e così restituirete sia il vecchio debito sia il nuovo debito con interessi».

Vediamo un po’ la situazione.
Prima FGHIL avevano 3460 talleri di debito netto nei confronti di ABCDE e avevano 550 talleri in tasca. Differenza 3460-550=2910 di debito impagabile.
Adesso hanno 8460 talleri di debito e 5550 talleri in tasca, sempre 8460-5550=2910 di debito impagabile.

Qualcosa però è cambiato. Ognuno dei cinque FGHIL ha adesso la percezione di poter singolarmente restituire il debito
(e davvero potrà farlo, se le cose gli girano bene), ma ha perso la consapevolezza che la sua comunità FGHIL globalmente non ha alcuna possibilità di saldare il debito.
Non saranno più una comunità, ma 5 soggetti in competizione tra loro.

Trascorso un anno, FGHIL consegnano il 3% a ABCDE, 150 talleri complessivi.
Adesso FGHIL hanno ancora 8460 talleri di debito, ma hanno solo 5400 talleri a disposizione. Il debito impagabile è salito a 8460-5400=3060 talleri.
Dopo un altro anno siamo a 8460-5250=3210 talleri impagabili. Un altro anno e siamo a 8460-5100=3360 talleri impagabili.

Rarefazione del circolante, illanguidimento dell’economia di FGHIL. Hanno bisogno di altro circolante: a debito ovviamente, al tasso del 4%.

«Perché stavolta è il 4%?» chiedono costernati FGHIL.

«Perché non siete ancora riusciti a saldare il debito. Siete inaffidabili e il mercato vi punisce.» rispondono le vipere ABCDE.

Iniezione di “denaro fresco”, 5000 Good-Taller al 4%. Debito a 13460, circolante 10100, debito impagabile 3360 talleri.
Ma a fine anno se ne vanno 150 talleri del primo debito, 200 talleri del secondo debito.
Debito a 13460, circolante 9750, debito impagabile 3710 talleri.

La “comunità emettitrice” ABCDE preleva continuamente interessi da FGHIL e contemporaneamente fa crescere il debito.

Dopo qualche anno ABCDE non hanno più bisogno di lavorare: usano una parte degli interessi riscossi per comprare ciò che FGHIL producono.
La “comunità emettitrice” è diventata “comunità del capitale autoalimentato”: vivono utilizzando una parte degli interessi riscossi.
FGHIL sono di fatto diventati i loro schiavi.

E’ facile dire: «Svegliatevi FGHIL! Fate due conti e liberatevi dal trucco! Emettete gratis la vostra moneta!
E’ il vostro lavoro che dà valore alla moneta che emetterete, non è l’avere o non avere credito!
Emettete moneta, concordate un cambio di valuta con ABCDE e restituite il debito!».

E’ facile dirlo, perché le famiglie sono 5 e i conti sarebbero in grado di farli.

Ma supponete che invece di 5 famiglie ci siano 6 miliardi di persone, ognuna convinta che pagare il proprio debito sia possibile, o
gnuna presa inconsapevolmente nella trappola del “denaro emesso a debito”. Non ci si salta fuori, schiavi sono e schiavi rimangono.

«Se l’ente che emette denaro è il medesimo ente che presta quel medesimo denaro a interesse, il debito del mondo,
per ragioni matematiche, e non per la buona o cattiva volontà dei popoli, è impagabile.»

Quindi, quando sentirete parlare di “finanziarizzazione dell’economia”, non pensate che sia semplicemente un “maggior peso dato alla finanza rispetto all’economia”.

No, è una cosa diversa. E’ la tecnica matematica con la quale i creditori rendono schiavi i debitori.

«FGHIL siete corrotti, evasori, fannulloni, spendaccioni! Per questo non riuscite a saldare il debito!»

FGHIL, oltre che essere schiavi, finiranno anche per credersi colpevoli.
 
"Occorre andare in piazza non contro qualcuno ma per qualcosa che merita di essere vissuto :
una comunità che si ritrova, senza pregiudizi e discriminazioni e guarda alla società democratica e civile del futuro con ottimismo e speranza”.
 
La Federazione Russa si prepara al prossimo futuro in cui gli eventi bellici saranno combattuti da robot, uav e mezzi autonomi.

Attualmente è sottoposto a prove il sistema di combattimento autonomo Kungas, è collaudato presso il 12imo Istituto Centrale di Ricerca del ministero della Difesa Russo.

Il sistema a guida autonoma è composto da cinque veicoli diversi per caratteristiche di peso, dimensioni, corazzatura e funzioni.

Si tratta di 5 modelli diversi, che variano da quello più semplice, spalleggiabile, del peso di 12 kg,
a modelli trasportabili su furgoni ma armati con mitragliatrici da 12,7, missili o lanciafiamme,
ad un mezzo per la fanteria blindato BRM trasformato a guida autonoma.

Il sistema di guida utilizzato è lo stesso, per cui i singoli mezzi possono agire in modo autonomo.
 

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