Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito. È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.
Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.
Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.
Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
– il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale se non nei casi in cui può essere rilevabile una truffa ai danni del creditore che darà seguito ad una denuncia penale (anche non pagare rate di un prestito fin da subito dopo l’erogazione può essere considerata una truffa o trattenere un bene oggetto di leasing senza pagare i canoni può essere considerato appropriazione indebita). Esso può dar luogo qiundi, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
– il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito. In alternativa, il creditore deve essere in possesso di titoli di credito come cambiali o assegni rilasciati dal debitore e non ancora scaduti (6 mesi per gli assegni, 2 anni per le cambiali: dopo tale termine è necessario procurarsi un decreto ingiuntivo);
– al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Oppure, come detto sopra, il creditore deve essere in possesso di titoli come cambiali o assegno. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi;
– in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.
Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.
Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli (di solito si può dalle 8,30 alle 21,00 e il sabato dalle 8,30 alle 15,00) e con frequenza superiore al dovuto. Si può essere chiamati sul posto di lavoro se il numero lo ha lasciato il debitore al creditore ma non dire la ragione all’eventuale operatore telefonico che risponde diverso dal debitore.
Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.
Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).
Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.
Avvisi di mora
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali, ma sono lecite avvisi di ricontatto “per comunicazioni che la riguardano”. Per la stessa ragione sono vietati le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili). Sono consentiti messaggi telefonici (o altri strumenti tipo wapp) solo allo scopo di comunicare stremi di pagamento se richiesti o per prendere contatto con il debitore, sempre e solo qualificandosi precisamente, ma non possono essere reiterati se questo non da riscontro ai messaggi stessi.
Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici. I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.
Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.
Dott. Maurizio Botarelli
Credit Manager