NON E' NECESSARIO DIRE TUTTO QUELLO CHE SI PENSA, MA E' FONDAMENTALE

TURCHIA, ISTANBUL – “Sembra che Johannes Hahn sia lontano dal capire a fondo cosa sta succedendo in Turchia. La Turchia non farà mai compromessi su diritti umani, stato di diritto e democrazia. Quindi nessuno, neppure Johannes Hahn, può pregiudicare il processo legale in corso relativo al sanguinoso tentativo di colpo di stato.

Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

Secondo Hahn, il commissario europeo che sta negoziando l’adesione della Turchia all’Ue, il governo di Ankara “aveva preparato” le liste degli arrestati prima del tentato golpe.
 
Ma no dai...porgi l'altra guancia.......

“Tra mezzanotte e l’una di sabato, S.B. voleva concludere una piacevole serata trascorsa in compagnia di un amico. Dopo aver cenato in un ristorante a Pescara, i due si sono spostati ai confini con Montesilvano per assistere ad un concerto presso lo stabilimento balneare “La Lampara”.
Parcheggiata l’auto sulla Strada Parco all’altezza del complesso sportivo Le Naiadi, entrambi si sono diretti verso il Lungomare.

Dopo pochi passi, hanno sentito delle voci alle loro spalle ed in pochi secondi sono stati circondati da un gruppo di 4 giovani che si esprimevano con accento dell’est europeo.
«Stavi ridendo?»ha chiesto in tono provocatorio uno di loro a S.B. che, incredulo, non ha avuto nemmeno il tempo di rispondere.
Un gancio sferrato dal suo interlocutore lo ha colpito in volto facendolo cadere rovinosamente a terra.
Nell’impatto con l’asfalto il giovane è rimasto ferito alla testa ed ha perso i sensi. L’amico gli ha prestato i primi soccorsi mentre il gruppo di aggressori è fuggito dileguandosi nella vicina pineta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri ed una ambulanza che ha trasportato S.B. in ospedale.
Rottura degli zigomi, del setto nasale e microfratture in tutto il volto la diagnosi dei sanitari che hanno dovuto anche applicare 15 punti di sutura sulla testa del malcapitato.
Il grafico è ora ricoverato al Santo Spirito in attesa di essere sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale per ricostruire il volto deturpato.
 
In tempi di crisi, le società di recupero crediti diventano soggetti “familiari” a tante persone o aziende che hanno difficoltà a rientrare temporaneamente dei lori impegni e spesso vengono percepite come aggressive e indisponenti senza ragione ma altre volte travalicano effettivamente i limiti consentiti loro dalla legge.
Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici poco rispettosi delle regole – e mai avallate dalle società stesse – allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni, comportamenti che vanno segnalati o alle società mandanti o alle autorità competenti.
E sempre più spesso mi viene domandato quali sono questi limiti e se ci sono delle regole da rispettare tenendo conto che l’attività del recupero crediti è una attività lecita e normata dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza quindi sottoposta ad autorizzazione del Questore.
Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono essere tenute e l’elenco dei comportamenti illegali.
 
Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito. È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.

Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.

Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.
Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
– il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale se non nei casi in cui può essere rilevabile una truffa ai danni del creditore che darà seguito ad una denuncia penale (anche non pagare rate di un prestito fin da subito dopo l’erogazione può essere considerata una truffa o trattenere un bene oggetto di leasing senza pagare i canoni può essere considerato appropriazione indebita). Esso può dar luogo qiundi, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
– il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito. In alternativa, il creditore deve essere in possesso di titoli di credito come cambiali o assegni rilasciati dal debitore e non ancora scaduti (6 mesi per gli assegni, 2 anni per le cambiali: dopo tale termine è necessario procurarsi un decreto ingiuntivo);
– al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Oppure, come detto sopra, il creditore deve essere in possesso di titoli come cambiali o assegno. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi;
– in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli (di solito si può dalle 8,30 alle 21,00 e il sabato dalle 8,30 alle 15,00) e con frequenza superiore al dovuto. Si può essere chiamati sul posto di lavoro se il numero lo ha lasciato il debitore al creditore ma non dire la ragione all’eventuale operatore telefonico che risponde diverso dal debitore.

Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

Avvisi di mora
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali, ma sono lecite avvisi di ricontatto “per comunicazioni che la riguardano”. Per la stessa ragione sono vietati le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili). Sono consentiti messaggi telefonici (o altri strumenti tipo wapp) solo allo scopo di comunicare stremi di pagamento se richiesti o per prendere contatto con il debitore, sempre e solo qualificandosi precisamente, ma non possono essere reiterati se questo non da riscontro ai messaggi stessi.

Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici. I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.


Dott. Maurizio Botarelli
Credit Manager
 
E questa la chiamano "ripresa economica" ........buffoni.

Il saldo dei contratti stabili tra gennaio e maggio 2016 è crollato del 78% rispetto all’anno scorso, mentre non si ferma il boom dei voucher, che registra un’impennata del 43%.

I numeri dell’Inps confermano tendenza ormai consolidata da inizio 2016: da quando gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato sono dimezzati,
le imprese hanno smesso di investire sui contratti a tutele crescenti.

Nel dettaglio, nei primi 5 mesi dell’anno sono stati attivati 712mila rapporti stabili (comprese le trasformazioni da contratti precari), mentre si sono registrate 629mila cessazioni.

Il saldo positivo, dunque, è di 82mila unità: si tratta di un valore decisamente inferiore ai 379mila contratti dello stesso periodo di un anno fa.
Il dato è peggiore anche del 2014, quando si attestava a quota 122mila.
 
Introduciamo il "vincolo al mandato" e dopo sì che ne vedremo delle belle .....

Nella lettera ai parlamentari Schifani spiega tra l’altro di essersi trovato “a disagio nell’assistere a dichiarazioni di nostri colleghi di partito, anche esponenti di governo, che nel lanciare offese a Silvio Berlusconi, si spingevano ad affermare che non si vive di passato ma bisogna guardare al futuro, dimenticando però che potevano manifestare queste opinioni in maniera pubblica grazie ad un certo passato che aveva consentito loro di essere eletti sotto il simbolo di Berlusconi Presidente ed indicati da lui al governo”.
 
Sempre sul fronte dei centristi proprio oggi il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa aveva annunciato che il partito sosterrà il no al referendum

“Il problema non è Renzi”, ha detto Cesa, ma che “con questa riforma potrebbe venire fuori un Erdogan che usa gli strumenti che abbiamo messo in piedi per fare quello che ora sta facendo Erdogan in Turchia”.

Sulla stessa linea anche Ciriaco De Mita, premier negli anni Ottanta: “Le riforme sono state fatte come un provvedimento per uno, mentre le regole devono valere per tutti”.
 
E tutto questo in 3 giorni ???? Ahahahahahah ma bisogna essere dei fessi per credere che qualcuno ha tentato un golpe......e dei fessi ci sono

Revocate le licenze d'insegnamento a 21mila docenti di scuole private e a 20 emittenti radio e tv.
Nel complesso gli arresti e le epurazioni riguardano circa 80mila persone.
 
In Italia dal 2010 per le estrazioni in terraferma la royalty è del 10% su petrolio e gas, mentre in mare dal 2012 ci sono due diverse aliquote: 10% per il gas e 7% sul petrolio.
Secondo i dati del Mise, nel 2015 otto società hanno versato circa 352 milioni euro, di cui 30 milioni per produzioni 2013 e oltre 320 milioni per produzioni 2014: 163 milioni sono andati alle Regioni, 76 al Fondo di sviluppo economico e social card, 55 allo Stato, 31 all’Aliquota Ambiente e Sicurezza e 26 ai Comuni.

Il Tar dà ragione ai produttori di gas: “Royalties vanno calcolate su valori di mercato” -
Nei rispettivi ricorsi le compagnie hanno fatto presente che l’indice Qe (che individua il prezzo del gas sulla base delle quotazioni medie di un pacchetto di prodotti energetici, tra cui il petrolio) è stato abbandonato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, che oggi determina le tariffe di vendita sul mercato tutelato avvalendosi di un altro indice, il Pfor (basato sulle quotazioni forward del gas presso l’hub Ttf, ossia la borsa del gas olandese). Per i ricorrenti proprio questo è il parametro che dovrebbe essere utilizzato anche per determinare il valore delle royalties sul gas. Le compagnie sostengono che la delibera 196/2013/R/Gas dell’Aeegsi (con la quale si è stabilito il nuovo indice da utilizzare) ha sostanzialmente modificato il decreto legislativo 625/1996, che prendeva come riferimento il parametro Qe. I giudici amministrativi, con diverse sentenze, hanno accolto i ricorsi dei produttori respingendo le argomentazioni dell’Avvocatura di Stato e ribadendo la natura delle royalties, che rappresentano il valore economico di una quota di prodotto delle estrazioni e che, come tale, va valorizzato in base a parametri di mercato. Il nuovo criterio, stabilisce il verdetto, “dovrà ritenersi oggi applicabile”. Il Tar ha respinto anche le argomentazioni della Regione Basilicata secondo cui “il gas è assimilabile ad una fornitura di lungo periodo, per cui un indice energetico come la Qe, largamente in uso nei contratti di fornitura pluriennale, ne rispecchia correttamente il valore di mercato”. Per la Regione Basilicata la sentenza non tiene però conto “che il prezzo del gas in Olanda può essere diverso dal prezzo del gas in Italia” e non aggiunge al Pfor “i costi di trasporto, così come correttamente previsto per il mercato di tutela”.
 

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