Scadenza: 27 ottobre 2011. Le obbligazioni non convertite saranno
rimborsate alla pari in un’unica data coincidente con il
27 ottobre 2011 (fatta eccezione per quanto previsto
dall’art. 7b e c del Regolamento)
.. Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari ... ( rimane solo la variabilità della data di rimborso , non il valore di rimborso)
b) Rimborso a richiesta dell’Emittente
Con preavviso (irrevocabile) di almeno 30 e non più di 60 giorni (“Comunicazione del
Rimborso a Richiesta dell’Emittente”) inviato agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo
14, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare in tutto, e non in parte, le Obbligazioni, alla
data indicata nella Comunicazione del Rimborso a Richiesta dell’Emittente (“Data di
Rimborso a Richiesta dell’Emittente”),
al valore nominale, oltre agli interessi maturati
e non ancora corrisposti a tale data:
(i) in qualsiasi momento a decorrere dal 10 novembre 2009, se il Valore di Pareggio
per almeno 20 giorni di borsa aperta durante un qualunque periodo di 30 giorni
di borsa aperta consecutivi che termini non prima di 15 giorni anteriori alla data
della relativa Comunicazione del Rimborso a Richiesta dell’Emittente, è superio-
re ad Euro 1,30; o
(ii) se, in qualsiasi momento antecedente alla data della relativa Comunicazione del
Rimborso a Richiesta dell’Emittente, siano stati esercitati i Diritti di Conversione
e/o siano stati effettuati acquisti (e conseguenti estinzioni) e/o rimborsi che ab-
biano riguardato almeno il 90%del valore nominale complessivo delle
Obbligazioni originariamente emesse.
Nel caso in cui la Data di Rimborso a Richiesta dell’Emittente cada durante un Periodo
Soggetto a Divieto, in tal caso la Data di Rimborso a Richiesta dell’Emittente cadrà quin-
dici giorni dopo la fine di tale Periodo Soggetto a Divieto.
Il “Valore di Pareggio” ha il significato di cui all’Articolo 3.
c) Rimborso per Ragioni Fiscali
In qualsiasi momento l’Emittente, con preavviso (irrevocabile) agli Obbligazionisti di al-
meno 30 e non più di 60 giorni (”Comunicazione del Rimborso per Ragioni Fiscali”)
può rimborsare (fatto salvo quanto previsto nel successivo capoverso) ) in tutto, ma non
in parte, le Obbligazioni
al loro valore nominale (“Data di Rimborso per Ragioni
Fiscali”), unitamente agli interessi maturati ma non ancora corrisposti a tale data, se (i)
l’Emittente è stato o sarà obbligato a corrispondere importi aggiuntivi rispetto al valore
nominale o agli interessi in conformità con l’Articolo 9, in conseguenza di qualunque
cambiamento o modifica, alle leggi o regolamenti italiani, o emessi da qualunque ente o
autorità della o nella stessa, aventi potere impositivo fiscale, ovvero in conseguenza di
qualunque cambiamento nell’applicazione generale o nell’interpretazione ufficiale di tali
leggi o regolamenti, nel caso in cui i suddetti cambiamenti o modifiche divengano effi-
caci alla Data del Closing o successivamente alla stessa, e (ii) tale obbligo non possa es-
sere evitato dall’Emittente mediante l’adozione di ragionevoli provvedimenti a sua di-
sposizione, a condizione che nessuna comunicazione di rimborso venga trasmessa
prima di 90 giorni dalla prima data in cui l’Emittente sarebbe obbligato a corrispondere
tali importi aggiuntivi, nel caso in cui sarebbe allora dovuto un pagamento relativo alle
Obbligazioni. Allo scadere della Comunicazione del Rimborso per Ragioni Fiscali,
l’Emittente dovrà (in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo) rimborsare le
Obbligazioni al loro valore nominale, insieme agli interessi maturati a tale data.
Qualora l’Emittente invii una comunicazione di rimborso in conformità al presente
Articolo 7(c), ogni Obbligazionista avrà il diritto di decidere che la(e) sua(e)
Obbligazione(i) non sia(no) rimborsata(e) e che le disposizioni dell’Articolo 9 non siano
applicate ai pagamenti degli interessi da effettuare su tale(i) Obbligazione(i), che maturi-
no successivamente alla Data di Rimborso per Ragioni Fiscali in questione, dopo di che
nessun importo aggiuntivo dovrà essere corrisposto in conformità a quanto previsto
all’Articolo 9, e la corresponsione di tutti gli importi sarà effettuata previa deduzione o
trattenuta delle imposte come richiesto dal governo italiano o da qualunque autorità
dello o nello stesso,con potere impositivo fiscale. Per esercitare detto diritto, ciascun
Obbligazionista dovrà completare, sottoscrivere e depositare presso la sede di uno qual-
siasi degli Intermediari indicati all’Articolo 6(h) che precede una comunicazione debita-
mente completata e sottoscritta avente ad oggetto la scelta effettuata, tramite il modu-
lo, utilizzato a tale data, predisposto dall’Agente per il Pagamento e Conversione almeno
10 giorni prima della Data di Rimborso per Ragioni Fiscali.
Nel caso in cui la Data di Rimborso per Ragioni Fiscali cada durante un Periodo
Soggetto a Divieto, la Data di Rimborso per Ragioni Fiscali cadrà quindici giorni dopo la
fine di tale Periodo Soggetto a Divieto.