Articolo 8 – Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione
di riserve e dividendi
Nei casi in cui, tra la chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione per la Conversione e la
relativa Data di Conversione, sia eseguita la distribuzione agli azionisti di una somma di
denaro a titolo di dividendo, ordinario o straordinario, o a qualsiasi altro titolo (la
“Distribuzione”), il Rapporto di Conversione sarà ricalcolato sulla base della media
aritmetica, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di
generale accettazione per tenere conto della Distribuzione, dei Prezzi Ufficiali delle Azioni
Creval rilevata nel Periodo di Rilevazione per la Conversione.