Hanno presentato una domanda di concordato preventivo in bianco ai sensi del 6° comma dell'art. 161.
6.L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis , primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
Di fatto hanno chiesto l'ammissione al concordato preventivo in continuità, per avere più tempo per la ristrutturazione del debito ex art. 182 bis.
Il punto nodale sarà la verifica del business plan...