Concordato preventivo in continuità
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale (Dl 83/2012, articolo 33)
La novità più significativa è la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva di presentare in seguito il piano, la proposta e la documentazione e con la possibilità di convertire la domanda in quella di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della legge fallimento). Viene quindi regolata la fase che intercorre tra il deposito del ricorso e l’apertura della procedura, che può avere una durata da due a sei mesi.
Altra novità di assoluto rilievo, che conferma l’orientamento legislativo in favore del concordato preventivo e che ne agevola senza dubbio l’approvazione, è la nuova regola del «silenzio-assenso» per l’espressione del voto da parte dei creditori.
Di seguito riassumiamo il quadro d’insieme delle principali nuove disposizioni, applicabili ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti (e ai piani di risanamento elaborati) successivamente all’ 11 settembre 2012.
In materia di concordato preventivo gli interventi di rilievo sono:
· il radicale mutamento del sistema di espressione del voto dei creditori, con l’adozione della regola del «silenzio-assenso » (articolo 178 della legge fallimentare);
· la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” di presentazione della proposta, del piano e della documentazione:
1)il tribunale fissa il termine, da 60 a 120 giorni e prorogabile per non più di 60 giorni, per il deposito della documentazione;
2) il tribunale dispone obblighi informativi periodici a carico del debitore, anche in merito alla gestione finanziaria;
3) il ricorso “con riserva” consente di poter “convertire” la domanda di concordato in domanda di omologazione di accordi ex articolo 182-bis della legge fallimento;
4) il ricorso “con riserva” è inammissibile se il debitore ha presentato nei due anni anteriori altra domanda “con riserva” senza successo;
· la disciplina degli atti che l’imprenditore può compiere dal deposito della domanda di concordato (anche “con riserva”) fino al decreto di ammissione:
1) gli atti urgenti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti con l’autorizzazione del tribunale;
2) gli atti di ordinaria amministrazione possono essere liberamente compiuti;
3) i crediti di terzi che sorgono dagli «atti legalmente compiuti» sono prededucibili;
4) gli «atti legalmente compiuti » dal debitore sono sottratti all’azione revocatoria;
- la possibilità di procedere al pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la domanda di concordato in continuità aziendale anche “con riserva”:
1) con l’autorizzazione del tribunale;
2) su relazione del professionista attestante che i pagamenti sono necessari alla continuazione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato e fino al decreto di ammissione sono sottratti all’azione revocatoria;
- la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale allo scioglimento o alla sospensione per non più di 60 giorni di contratti in corso di esecuzione alla data del ricorso, risarcendo l’altro contraente in prededuzione;
- la previsione di disposizioni ad hoc per il concordato in continuità aziendale:
1) tale è definito il concordato che prevede: «la prosecuzione dell’attività di impresa», oppure «la cessione dell’azienda in esercizio, oppure «il conferimento dell’azienda in una newco»;
2) il piano deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
3) la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
4) il piano può prevedere la moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati;
5) dal deposito del ricorso è impedito lo scioglimento di contratti (anche pubblici) in deroga a patti contrari;
6) l’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale: « consente la prosecuzione di contratti pubblici, se il professionista ha attestato la ragionevole capacità di adempimento; «non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici;
- la possibilità di accedere a nuova finanza prededucibile (ovvero assistita da garanzie reali) dopo la domanda di concordato anche “con riserva”:
1) con l’autorizzazione del tribunale;
2) su relazione del professionista attestante che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- la previsione della possibilità di modificazione del voto dei creditori quando il commissario giudiziale rileva che, dopo la votazione, sono mutate le condizioni di fattibilità del piano concordatario;
- l’estensione della verifica di convenienza del concordato da parte del tribunale anche al concordato senza classi, in caso di contestazione da parte di creditori rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi;
- la “sospensione” della disciplina inerente alla riduzione del capitale per perdite dal deposito della domanda di concordato.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti cambiano una serie di cose:
- la possibilità di prevedere il pagamento dilazionato dei creditori estranei all’accordo (di cui si prevede espressamente il pagamento integrale), fino a 120 giorni decorrenti:
1) dall’omologazione, per i crediti già scaduti;
2) dalla scadenza, per i crediti non scaduti;
- la possibilità di accedere a nuova finanza prededucibile (ovvero assistita da garanzie reali) dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, alle stesse condizioni previste in caso di concordato preventivo;
- la possibilità di procedere al pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, con l’autorizzazione del tribunale, ma senza necessità di relazione del professionista come invece previsto per il concordato preventivo; i pagamenti sono sottratti all’azione revocatoria fallimentare;
- la “sospensione” della disciplina inerente alla riduzione del capitale per perdite dalla presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare, anche ai sensi del comma 6;
- la conservazione degli effetti di cui ai commi 6 e 7, qualora il debitore presenti nel termine una domanda di concordato preventivo anziché di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
- Per quanto riguarda la prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti:
- l’estensione della prededucibilità ai finanziamenti concessi da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari;
- il chiarimento che la prededuzione nel limite dell’80% non si applica ai finanziatori che acquistano la qualità di socio in esecuzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione;
- l’eliminazione della disposizione che limita la prededucibilità al credito dell’attestatore.
Piani di risanamento - Per i piani di risanamento sono previste:
- la precisazione del contenuto dell’attestazione da parte del professionista, che deve avere a oggetto espressamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
· la previsione delle condizioni di indipendenza del professionista;
· la possibilità per l’imprenditore di ottenere la pubblicazione del piano nel registro delle imprese.
Azione revocatoria fallimentare - Sull’azione revocatoria fallimentare:
- sottrazione all’azione revocatoria:
1) degli «atti legalmente compiuti » dal debitore dal deposito della domanda di concordato preventivo (anche “con riserva”) fino al decreto di ammissione;
2) del pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, con l’autorizzazione del tribunale;
3) delle vendite e dei preliminari di vendita trascritti, conclusi a giusto prezzo e aventi a oggetto immobili a uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente.