OGNI ERRORE, PRIMA DI ESSERLO, E' STATA UNA SCELTA. MAI SCORDARLO

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Un imprenditore laziale voleva aprire un supermercato e per colpa della macchina amministrativa della regione non potrà inaugurare la sua attività prima di sei mesi.

Questo è il tempo che serve agli uffici della Regione Lazio per promulgare il regolamento attuativo del nuovo testo unico sul commercio.

Altro che “impresa in un giorno”. Finché non saranno pubblicate le nuove regole, spiegano dagli uffici preposti,
non sarà possibile aprire nuove attività “oltre i 150 mq nei comuni piccoli” e “oltre i 250 mq nei comuni più grandi”.

E così i pochi che ormai decidono di investire nel territorio della regione devono rinunciare, o perlomeno rassegnarsi ad aspettare i tempi biblici della burocrazia.

Succede ad Emilio Perazzola, che ha denunciato il suo caso al quotidiano di piazza Colonna, e a decine di altri imprenditori.

Tutto questo in un contesto di recessione e di emergenza occupazionale, soprattutto nel settore di Perazzola, quello della grande distribuzione.

Dopo la riorganizzazione dei punti vendita del colosso francese Auchan, recentemente acquisito da Conad,
molti supermercati che facevano capo al marchio stanno chiudendo e diversi ex dipendenti si sono ritrovati in mezzo alla strada.

Chi potrebbe riassorbire queste risorse e colmare il vuoto che si è venuto a creare, però,
è bloccato per almeno sei mesi dalla Regione guidata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

E se il provvedimento appare di per sé assurdo, ancora più assurde sono le ragioni che hanno spinto il Lazio
a vietare l’apertura di nuove imprese commerciali finché non entreranno in vigore le nuove norme

. Il timore dei burocrati sarebbe “la corsa dei furbetti” che avrebbero approfittato di questo periodo di transizione per aprire la serranda alle vecchie condizioni.

Come se tutti quelli che hanno fatto impresa negli anni scorsi avessero speculato su chissà cosa.

Inoltre si vantano di aver varato un’ulteriore nuova stretta sul commercio, per rendere ancora più difficoltoso fare impresa.
Sempre che ci si riesca, visti i tempi che si riservano per approvare le nuove norme.
Con il signor Perazza, del resto, ci sono già riusciti. Ancora prima di sfornare le nuove direttive.

Sarebbe stato tutto molto più semplice se in questo periodo di passaggio si fosse potuto applicare il vecchio regolamento.

Ma nell’Italia della burocrazia più lenta d’Europa, che fa penare gli imprenditori italiani e allontanare gli operatori stranieri, il buon senso ormai non è più di casa.
 
Volete vedere se un tema è scottante, reale, in poche parole attuale?
Attuale e dannoso per il sistema Italia?

O i media non ne parlano, o ne edulcorano i temini.

E’ quello che è successo ieri alle parole di Ignazio Visco, presidente di Bankitalia, che nel commentare la riforma del MES,
apparentemente accettata a giugno da Conte e Tria, ma che deve ancora essere ratificata dal Parlamento, ha dichiarato:

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Così recitava il comunicato stampa della Reuters:

Ignazio Visco membro del Consiglio direttivo della BCE ha dichiarato venerdì che l’iniziativa di riformare il fondo bail out dell’eurozona avrebbe fatto più danni che altro.

L’Italia è ostile alle proposte di trasformare il Meccanismo europeo di Stabilità (MES) in una sorta di Fondo europeo monetario per finanziare i paesi in crisi finanziaria a condizione che ristrutturino il loro debito.

“E’ una materia da manovrare con cautela” ha detto il governatore della Banca d’italia in un intervento a Roma.

E il titolo era:

Visco, membro del direttivo BCE, mette in guardia contro la riforma del fondo salvastati (o bail out) dell’eurozona

Dopo le pressioni fatte sul giornalista (qui), il titolo è diventato:

Visco, membro del direttivo BCE, chiede cautela nelle proposte di riforma del fondo salvastati (o bail out) dell’eurozona.
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Visco parla di “rischio enorme” ma la frase sparisce dagli articoli nazionali e dai titoli, che vanno addirittura in senso contrario.

Anche Borghi è perplesso:



Qua il discorso di Visco, integrale:
https://www.bancaditalia.it/pubblic...ernatore/integov2019/Visco_OMFIF_15112019.pdf



Anche un trafiletto del Fatto Quotidiano, ha segnalato la cosa, criticando Il Sole 24ore.

Ilva e MES saranno i banchi di prova per la tenuta del governo: se l’Italia farà qualcosa CONTRO la chiusura dell’Ilva,
paventando la nazionalizzazione, e CONTRO la riforma del MES, ebbene il governo cadrà.

Altrimenti, tutto as usual. Business as usual.

Cioè spoliazione del sistema Italia as usual.
 
1. Comincerei, come base di riferimento visivo, da questa immagine (tratta dal post che riguardava la "giapponificazione" Ue in dati).

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Fonte: FMI WEO ottobre 2018 e AMECO.
La dimensione delle sfere rappresenta la consistenza della popolazione nel 2017. Per l’UE28 media annua del tasso di crescita del PIL: 1995-2017.


2. Accade ora che, come abbiamo visto parlando di salvataggio pubblico dell'ex Ilva di Taranto
(in realtà in partenariato "sistemico" con gli operatori nazionali privati), che dobbiamo fare i conti con il regime del divieto di aiuti di Stato europeo.

Il problemino, è che la compatibilità, al di là delle clausole (che vedremo) delle norme del trattato, è esaminata dalla Commissione con una certa imprevedibile discrezionalità.

Ne abbiamo un esempio, non casuale ma estremamente significativo, nelle vicende bancarie:
ciò che all'Italia è precluso
, come nel caso Tercas e che avrebbe risparmiato a piccoli azionisti, a obbligazionisti e correntisti italiani,
uno shock terribile, è invece ora consentito, a unione bancaria ampiamente consolidata nella sua duratura applicazione, allo Stato/Lander tedesco.

La notizia è "efficacemente" riassunta così dal Sole24 ore:
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - Disco verde della Commissione europea al salvataggio, con fondi pubblici,
della banca tedesca di Hannover Norddeutsche Landesbank (NordLB).

Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). La Commissione e' giunta quindi alla conclusione che il sostegno alla banca, sull'orlo del dissesto,
da parte della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt assieme alle Casse di risparmio per un totale di 3,6 miliardi di euro non viola il diritto della concorrenza.
Oltre al piano dei due Lander, azionisti con il 65% di Nord Lb, c'era per la banca anche un'offerta privata da parte di Cerberus e Centerbridge.
Secondo Faz, in particolare, il gruppo di lavoro della Commissione per la concorrenza ora raccomanda alla Commissione europea
di non considerare il salvataggio di NordLB come un aiuto di Stato.

3. Sempre tenendo presente i livelli di crescita garantiti dal "libero" mercato unico, e i non scindibili livelli di crescita demografica che esso ha determinato,
va sottolineato che di tutto il discorso sul "futuro dell'europa" (con tanto di "libro Bianco") e delle "regole da ripensare"
(con tanto di nuove inaspettate difficoltà all'operatività della nuova Commissione "Ursula"),
che agita la stampa mainstream e le "cancellerie" dell'eurozona,
rimangono sul campo, con una certa forza vitale, e pure troppo, soltanto
:

a) la proposta di ESM in dirittura d'arrivo;

b) la sempre più emergente proposta, altrettanto a matrice tedesca, di porre dei "paletti"
(tetti di detenzione e risk weigthing dei titoli del debito pubblico nazionale presenti negli attivi delle banche
),
essenzialmente all'Italia, nel caso, un giorno, quando farà comodo (alla Germania), si istituisse un fondo europeo comune di garanzia dei depositi (fino a 100.000 euro).

Intanto, di ciò, Centeno, rendicontando l'ultimo Eurogruppo di novembre, ci dice che è "welcome" (e non risulta alcuna opposizione preliminare del governo italiano)...lo schiacciassassi è partito.

4. Tutto lo sforzo per perpetuare un luminoso percorso di pace & di prosperità, etcetera etcetera, su cui, pure si è tanto speso Stiglitz, si può ridurre a questo.

Il resto è...discrezionalità discriminatoria, per paese, e per timing, in modo da salvare i belli e affossare i brutti.

Sicché sempre a questo si riduce, a quanto pare, ogni possibile preoccupazione per il futuro dell'€uropa, incurante dei livelli di crescita,
di occupazione e della sopravvivenza di una realtà manifatturiera quasi obbligata, come strumento di creazione di valore,
ma affossata nel fanatico perseguimento dell'economia aperta, della religione della competitività "di prezzo",
da osservare in libera concorrenza globalizzata con aree del mondo dedite sistematicamente al dumping fiscale, sulla tutela del lavoro e, non secondariamente, ambientale.

5. Riproduciamo perciò l'art. 107 del TFUE e vi aggiungiamo una "piccola" aggiunta (evidenziata in giallo)
che potrebbe risolvere molti problemi di crescita e di "guida e regolazione" del mercato, per privilegiare, (un pochino),
il well-being dei cittadini, invocato da Stiglitz e dal suo libro, sopra linkato:

Art. 107 TFUE (ex Article 87 TCE) - Nozione di aiuto di Stato e deroghe
L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è composto di tre commi.
Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile".
Il 2° prevede delle deroghe de iure alla incompatibilità.
Il 3° prevede delle ipotesi in cui la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2
. Sono compatibili con il mercato interno:


a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera
.

d) gli aiuti concessi a settori ritenuti strategici e fondamentali da ciascuno Stato in base ad un'agenda quinquennale,
comunicata alla Commissione, e giustificati dall'interesse a impedire l'aggravarsi di una rilevante alterazione strutturale peggiorativa della produzione e dell'occupazione
,
in modo da prevenire un grave turbamento dell'economia dello Stato membro e armonizzare i livelli di crescita sostenibile e inclusiva all'interno dell'Unione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.


Notare che:

- siamo entro l'ambito delle deroghe "de iure", che evitano l'incombere della discrezionalità tecnica un po' (troppo) misteriosa della Commissione;
e anche della discrezionalità politica del Consiglio e della Commissione nel prendere la mai concordata "decisione" di cui alla lettera e) del paragrafo 3 (che comunque è un caso discrezionale);

- scaduti i 5 anni previsti dalla lettera c) del primo paragrafo, la Commissione NON ha proposto e il Consiglio NON ha deliberato,
alcuna decisione abrogativa del non indifferente "privilegio" concesso alla sola Germania
.
La quale, d'altra parte, con la regola aggiuntiva qui proposta potrebbe e dovrebbe anch'essa indicare la propria agenda,
in assenza della quale non potrebbe fruire dell'esenzione "di salvaguardia" qui proposta.
E saremmo anzi molto curiosi di vedere cosa ci scriverebbe...;

- l'approvazione di una tale modifica attesterebbe, per la prima volta nella storia dei trattati, l'introduzione di un effettivo spirito cooperativo,
rispettoso della "identità nazionale, degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale",
come recita l'art.4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione, da ritenere norma fondamentale che dovrebbe informare l'applicazione dell'intero impianto dei trattati stessi;
e ciò riaffermando, in oggettivo spirito cooperativo, quella gerarchia implicita che afferma, in altri casi, la stessa Corte di giustizia europea; qui, p.3.

Qualcuno crede che lo farebbero?

Eppure su questa "semplice" modifica si giocherebbe, molto più che su ESM e Unione bancaria condizionale, il futuro sostenibile dell'€uropa.
 
Tomas Berdych, who announced his retirement from professional tennis on Saturday,
was honoured alongside fellow retirees David Ferrer, Mikhail Youzhny, Marcos Baghdatis, Nicolas Almagro,
Radek Stepanek, Max Mirnyi Victor Estrella Burgos and Marcin Matkowski at The O2, the London venue of the Nitto ATP Finals.
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Former World No. 4 Berdych, who cites his 2010 Wimbledon final run as a ‘special moment’, admitted that he has no plans yet for his future.
“The plan is actually not to have any plans, because the past 15, 20 years was so hectic and so demanding that I just need to just breathe out easily after all those years.”

The Czech, a winner of 13 ATP Tour singles titles, including the 2005 Rolex Paris Masters, competed at the Nitto ATP Finals on six occasions, between 2010-2015.

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The nine players took part in an on-court ceremony following Stefanos Tsitsipas’ semi-final victory over Roger Federer on Saturday afternoon.
Ross Hutchins, the ATP’s Chief Player Officer, then paid tribute to the retirees off the court, presenting them with frames highlighting standout moments of their careers.

Ferrer, who retired in May and has since been named the Tournament Director of the Barcelona Open Banc Sabadell,
rose to a career-high No 3 in the ATP Rankings and won 27 singles titles in a 19-season career.
He finished runner-up at 2013 Roland Garros, triumphed at the Rolex Paris Masters in 2012 and was also the finalist at the 2007 Nitto ATP Finals

Fans’ favourite Baghdatis recorded 349 singles match wins in a career that ended at Wimbledon in July.
The former World No. 8, who reached the 2006 Australian Open final, captured four ATP Tour titles.

Youzhny finished his career one victory shy of 500 match wins in October 2018, but it didn’t matter to the former World No. 8 Muscovite,
who spent 13 straights seasons in the Top 50 of the ATP Rankings and won nine titles from 20 finals.

Mirnyi, who retired also 12 months ago, climbed to the top of the ATP Doubles Rankings for the first time on 9 June 2003,
and he would spend 57 weeks atop the doubles mountain. The Belarusian won 52 tour-level doubles titles,
including 10 Grand Slam men’s doubles crowns (and eight in mixed doubles).
He also captured the London 2012 Olympics mixed doubles gold medal with Victoria Azarenka.
As a singles player, he ascended as high as No. 18 in the ATP Rankings.

Former World No. 9 Almagro clinched 13 titles from 25 clay-court finals,

while Estrella Burgos broke into the Top 100 for the first time at the age of 33 and captured three Quito crowns.

Stepanek, who stopped playing in November 2017, was a former World No. 8 singles player and No. 4 on the doubles court,
earning the 2012 Australian Open and 2013 US Open crowns with Leander Paes.

Matkowski, who retired in June, partnered Mariusz Fyrstenberg to the title matches of the 2011 US Open and the Nitto ATP Finals.
The Pole won 18 team crowns.
 
Evidenzio. VALE ANCHE PER IL 2022

Pensione a 67 anni fino al 2021, ora c'è il decreto che lo conferma
«Dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati».
Questo perché la speranza di vita non è cresciuta e quindi i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia non s'innalzano.
Così il decreto e in molti possono tirare un respiro di sollievo.
Il provvedimento determina gli eventuali aggiornamenti dell'età di vecchiaia e di altri requisiti alla variazione della speranza di vita:
il possibile aumento di un mese, conseguente all'incremento della longevità registrato nel 2018, non scatterà grazie all'arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

Pensioni, non aumenta la speranza di vita
L'aumento della speranza di vita a 65 anni è di 0,021 decimi di anno.
E dunque «Trasformato in dodicesimi di anno equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0».
Nero su bianco il riferimento è all'anno 2021 ma, considerato che gli adeguamenti sono biennali, il livello fissato a 67 anni resterà in vigore anche l'anno successivo.

Pensioni, dal 2023 si cambia
Si cambia dal 2023: da quel momento scatterà l'ulteriore adeguamento che, comunque, non potrà superare in ogni caso i 67 anni e 3 mesi,
se si tiene presente che il requisito dell'età può aumentare per un massimo di 3 mesi alla volta.

Resta il requisito dei 20 anni di contributi versati per andare in pensione a 67 anni.

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 - regime contributivo - è necessario avere un trattamento pari a una volta e mezzo il minimo.

In ogni caso c'è quota 100 e alcuni partiti a fare pressing per il cambiamento.
Questo nonostante le assicurazioni del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo,
che ha evidenziato che la riforma pensionistica non verrà toccata fino alla sua naturale scadenza ossia il 2021.
 
L’art. 94 del Codice della Strada prevede che in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli, motoveicoli o rimorchi,
è necessario fare richiesta al PRA, entro sessanta giorni dal passaggio di proprietà,
ai fini dell’ottenimento della trascrizione del trasferimento e del rilascio del nuovo certificato di proprietà.

L’erede quindi, dopo aver accettato l’eredità con atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (o accertata giudizialmente)
deve provvedere, entro 60 giorni dall’autentica, a registrare l’accettazione presso il PRA
che rilascerà un nuovo certificato di proprietà aggiornato, con il nome dell’erede e provvederà alla richiesta dell’aggiornamento della carta di circolazione.

Non è invece possibile richiedere l’aggiornamento dell’intestazione in caso di accettazione tacita dell’eredità in quanto,
formalmente, manca l’atto dal quale si evince il trasferimento della proprietà dal de cuius agli eredi, oltre alla loro individuazione.

Documenti da presentare al PRA
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/autovettura-intestata-al-de-cuius.asp#par0
L’erede è tenuto a presentare, quindi, allo sportello ACI (Automobile Club Italia):

  • il certificato di proprietà dell’autovettura;

  • l’accettazione dell’eredità ed, eventualmente, una copia o un estratto del testamento;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta la propria qualità di erede;

  • la carta di circolazione;

  • la nota di presentazione, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), dell’accettazione con indicazione del codice fiscale dell’erede;

  • i modelli predisposti dal PRA;

  • versamenti dei bollettini postali;

  • fotocopia carta d’identità dell’erede.
Mancato aggiornamento della proprietà: le sanzioni

Quid iuris in caso di mancato aggiornamento dei dati relativi all’intestazione?
Il codice della strada prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa economica variabile.

In particolare, chi non osserva le disposizioni stabilite dall'articolo 94 in materia di passaggio di proprietà
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 705 a 3.526 euro.

Per chi circola con un veicolo per il quale non è stato richiesto nei termini l'aggiornamento
o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è invece prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 353 a 1.762 euro.
 
Meglio essere bene informati.

Limite contanti 3mila euro

L'articolo del d.lgs. 231/2007 che fissa i limiti all'utilizzo del contante e che, ha subito i cambiamenti maggiori è l'art. 49.
In virtù di detto articolo è vietato trasferire denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
siano esse persone fisiche o giuridiche, se il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro,
come stabilito dall'allora Governo Renzi.

Il trasferimento sopra i 3.000 euro, qualunque ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche se viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia,
che sembrano artificiosamente frazionati e in ogni caso può essere eseguito solo tramite banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e di pagamento solo in casi particolari.

Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi la soglia e' di 3.000 euro.

Le precisazioni del Mef

A fronte di situazioni "limite" sulle quali possono sorgere dubbi sull'utilizzo del contante, il Mef ha avuto modo di precisare che:

  • il limite dei 3.000 euro non riguarda il prelevamento o il versamento di contanti da e nel proprio conto corrente bancario, perché il trasferimento non si realizza tra due soggetti diversi
  • è possibile pagare importi superiori a 3000 euro parte in contanti e parte con assegno, purché la parte in contanti non superi il limite dei 3.000 euro
  • in caso di prestazioni professionali, che secondo gli usi o in virtù di un accordo con il cliente,
  • prevedono il pagamento rateale della prestazione, è possibile pagare in contanti le singole rate, anche se l'importo complessivo supera i 3.000 euro
Esclusi i trasferimenti con banche e Poste italiane Spa
La normativa antiriciclaggio è intervenuta anche in materia di assegni, vaglia e libretti fissando l'introduzione della clausola di non trasferibilità
per gli assegni di Poste italiane spa e banche sopra i 1000 euro, sancendo l'obbligo di indicazione del beneficiario per assegni sopra i 1000 euro
e vietando il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, inutilizzabili dopo il 31 dicembre 2018, fatta salva la liquidazione del saldo.

Come precisa però il comma 13 dell'art. 49, sono esclusi dalle regole previste per il contante e gli assegni
i trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e di pagamento,
e i trasferimenti tra gli stessi in proprio o per il tramite vettori specializzati.

Sanzioni fino a 50.000 euro
Sempre il d.lgs. n. 231/2007 fissa le sanzioni amministrative da applicare per la violazione delle norme antiriciclaggio, tra le quali figura l'art 49.

L'art. 63 dispone in particolare che, chi viola le disposizioni che dispongono limiti all'utilizzo del contante,
sono soggetti a multe che variano da un minimo di 3000 euro fino a 50.000,00 euro.

Limiti per i compro oro
Nel 2017 il dlgs n. 92 all'art 4 ha fissato il limite di 500 euro per le operazioni fino a 499,99 euro,
stabilendo per gli importi pari o superiori a 500 euro l'obbligo di provvedere al pagamento attraverso sistemi
in grado di garantire la tracciabilità dell'operazione e la sua riconducibilità al soggetto che la dispone.

Limiti contanti 2020
Il decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, in conversione in Parlamento, all'art 18 prevede modifiche all'utilizzo del contante,
intervenendo ancora una volta sull'art 49 del d.lgs. n. 231/2007 e disponendo:

  • a partire dal primo luglio del 2020 il divieto trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
  • a qualsiasi titolo tra persone fisiche o giuridiche, e il divieto di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta
  • svolta dai soggetti iscritti nella sezione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di valore pari o superiore a 2000 euro,
  • limite che, sempre in riferimento a detti trasferimenti e operazioni, a partire dal primo gennaio 2022 scende a 1000 euro
  • modifiche all'art 63 del d.lgs. n. 231/2017, dedicato alle sanzioni, che quindi dovrà tenere conto del superamento dei nuovi limiti di 2000 e 1000 euro e delle relative decorrenze.
 

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