16:10 04 APR 2011
I Grandi viaggi S.p.A. comunica che da mercoledi' 06 aprile 2011 verra' avviato il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 Febbraio scorso.Si forniscono di seguito, ai sensi dell'art.
144 bis della Delibera Consob n. 11971/99, i dettagli del programma di acquist

biettivo del piano'� Il programma e' volto a compiere attivita' di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Societa', nonche' intervenire sull'andamento del titolo in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidita' sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni ;Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni'� quantita' massima di azioni che possono essere detenute in portafoglio: 7.798.447 azioni ordinarie aventi valore nominale unitario di euro 0,52 pari al 20% del capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie gia' detenute dalla societa' e di quelle eventualmente possedute da societa' controllate e dunque entro il limite di cui all'art. 2357 c.c.;Durata dell'autorizzazione richiesta'� La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e' stabilita per un periodo di diciotto mesi dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.L'autorizzazione all'alienazione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate e' richiesta senza limiti temporali.Corrispettivo minimo e massimo'� corrispettivo unitario di acquisto e vendita: non potra' essere ne' superiore ne' inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;'� controvalore massimo complessivo per l'acquisto delle azioni: Euro 8.034.300 pari al 10% del patrimonio netto consolidato al 31 ottobre 2010;Modalita' attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati'� Le operazioni di acquisto saranno eseguite sui mercati regolamentati, in una o piu' volte, su base rotativa, secondo modalita' operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformita' a quanto indicato nell'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e nell'art.
144-bis, comma 1, lettera b), della Deliberazione Consob n.
11971 del 14 maggio 1999.L'eventuale ricorso a procedure di offerta pubblica e di scambio dovra' essere deliberata dal consiglio di amministrazione in conformita' alla normativa vigente.
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