giuseppe.d'orta
Forumer storico
Scaduto il termine per il rilancio del prezzo e trascorso anche il periodo in cui si possono comprare le azioni sul mercato per conferirle in opa, possiamo ritenere l'offerta conclusa e ragionare, quindi, sui successivi scenari.
Il terrorismo di British Telecom non è servito a far scendere il titolo sotto i 52.30 di opa e a spingere alle adesioni. Tamburi Investment Partner ha fatto ciò che aveva detto sin dal primo istante, mantenendo il suo pacchetto di I.Net pari al 2.5% del capitale. Trafalgar, anziché aderire o vendere sul mercato, ha addirittura aumentato la sua partecipazione passando dal 2.47% al 5.431%
Il terrorismo di British Telecom, dicemmo sin dall'inizio, ricorda quello della casa-madre con Ericsson Italia nel 2004: "aderite altimenti facciamo la fusione e vi ritrovate con azioni non quotate". La differenza con Ericsson è che, dopo l'opa, Dina acquistò poco a poco sul mercato le azioni che mancavano alla soglia di opa residuale mentre a British Telecom manca ben un terzo del capitale per raggiungere la totalità delle azioni, con due bei pacchetti ostili che non si accontenterebbero di sicuro di un paio di euro un più rispetto ad oggi.
Anche Dina con Ericsson avviò le procedure per la fusione ma, proprio come in quel caso, ricordiamo che il Testo Unico della Finanza prevede il delisting volontario solo se vi è quotazione su altro mercato UE dove ci siano analoghe tutele per i soci di minoranza. Sotto trovate il testo dei due articoli del TUF che fanno al nostro caso.
La fusione di I.Net in BTItalia comporterebbe il diritto di recesso calcolato sulla base della media dei prezzi nel semestre precedente: se l'assemblea si tenesse ora saremmo poco sopra i 49 euro ma il prezzo che tende a salire col passare del tempo.
British Telecom, quindi, risparmierebbe molto poco e si ritroverebbe dei soci scomodi come Tamburi Investment Partners e Trafalgar che certamente non eserciterebbero il diritto di recesso, mettendosi a contestare, e magari impugnare nei casi peggiori, ogni decisione societaria.
Un alto rischio che British Telecom corre è dato dall'eventuale improvviso aumento delle quotazioni I.Net sul mercato, evento che alzerebbe di molto la media.
Conviene a British Telecom un simile muro contro muro? Io dico di no. I lati negativi ed i rischi che corre superano abbondantemente i benefici.
Art. 133
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l' ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell' Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
Art. 144
(Esclusione dalle negoziazioni)
1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l 'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.
2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.
Il terrorismo di British Telecom non è servito a far scendere il titolo sotto i 52.30 di opa e a spingere alle adesioni. Tamburi Investment Partner ha fatto ciò che aveva detto sin dal primo istante, mantenendo il suo pacchetto di I.Net pari al 2.5% del capitale. Trafalgar, anziché aderire o vendere sul mercato, ha addirittura aumentato la sua partecipazione passando dal 2.47% al 5.431%
Il terrorismo di British Telecom, dicemmo sin dall'inizio, ricorda quello della casa-madre con Ericsson Italia nel 2004: "aderite altimenti facciamo la fusione e vi ritrovate con azioni non quotate". La differenza con Ericsson è che, dopo l'opa, Dina acquistò poco a poco sul mercato le azioni che mancavano alla soglia di opa residuale mentre a British Telecom manca ben un terzo del capitale per raggiungere la totalità delle azioni, con due bei pacchetti ostili che non si accontenterebbero di sicuro di un paio di euro un più rispetto ad oggi.
Anche Dina con Ericsson avviò le procedure per la fusione ma, proprio come in quel caso, ricordiamo che il Testo Unico della Finanza prevede il delisting volontario solo se vi è quotazione su altro mercato UE dove ci siano analoghe tutele per i soci di minoranza. Sotto trovate il testo dei due articoli del TUF che fanno al nostro caso.
La fusione di I.Net in BTItalia comporterebbe il diritto di recesso calcolato sulla base della media dei prezzi nel semestre precedente: se l'assemblea si tenesse ora saremmo poco sopra i 49 euro ma il prezzo che tende a salire col passare del tempo.
British Telecom, quindi, risparmierebbe molto poco e si ritroverebbe dei soci scomodi come Tamburi Investment Partners e Trafalgar che certamente non eserciterebbero il diritto di recesso, mettendosi a contestare, e magari impugnare nei casi peggiori, ogni decisione societaria.
Un alto rischio che British Telecom corre è dato dall'eventuale improvviso aumento delle quotazioni I.Net sul mercato, evento che alzerebbe di molto la media.
Conviene a British Telecom un simile muro contro muro? Io dico di no. I lati negativi ed i rischi che corre superano abbondantemente i benefici.
Art. 133
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l' ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell' Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
Art. 144
(Esclusione dalle negoziazioni)
1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l 'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.
2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.