no hai cannato tutto, ma non posso stare a rispiegare per la 150° volta come funzionano le opa
Se non è nemmeno chiara la differenza tra opa obbligatoria ed opa residuale...
Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è
chi si fida degli esperti di opa che condividono le loro competenze sul forum bene, chi non si fida bene pure per lui...
uno sforzo lo faccio ancora
Incollo il comunicato di stamattina (bastava leggerlo) e metto in grassetto una cosetta e poi a seguire vi fornisco i dati per dedurre i tempi dell'antitrust, poi basta...se non vi fidate di noi (i maggiori esperti di opa in circolazione), fidatevi della Vs. banca o di qualche promotore ed in bocca al lupo
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
NH ITALIA S.R.L - JOKER PARTECIPAZIONI S.R.L. - BANCA INTESA S.P.A.
RELATIVO ALL’ACCORDO SU JOLLY HOTELS S.P.A.
Milano, 29 novembre 2006. Si comunica che in data odierna NH Italia S.r.l., Joker Partecipazioni
S.r.l. e Banca Intesa S.p.A. hanno dato esecuzione alle operazioni previste dall’accordo quadro
sottoscritto in data 11 novembre 2006, nei termini e alle condizioni già comunicate al mercato nella
medesima data.
Si ricorda inoltre che l’operazione, tenuto conto della conclusione di un patto parasociale tra le parti
e degli acquisti compiuti dalle stesse, comporterà, in applicazione di quanto previsto dall’art. 109
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il conseguente lancio di un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria da parte di Grande Jolly S.r.l. sulle residue azioni ordinarie di Jolly Hotels,
ad un prezzo di Euro 25,00 per azione, entro 30 giorni dall’avveramento della condizione
sospensiva consistente nel rilascio del nulla osta all’operazione da parte delle competenti Autorità
Antitrust.
Si segnala altresì che sono stati in precedenza sciolti i patti parasociali su Jolly Hotels S.p.A.
sottoscritti in data 12 ottobre 2005.
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Hanno un mese per avviare l'istruttoria (ovvero per dire se qualcosa non va) altrimenti se tacciono entro 30gg dal deposito della comunicazione (in questo caso 22 nov) vuol dire che è tutto OK
UNICA POSSIBILITA' NEGATIVA, GIA' SOTTOLINEATA, E' CHE L'ANTIT ROMPA LE BALLE E FACCIA PERDERE UN MESE O DUE DI TEMPO, MA E' MOOOLTO REMOTA
Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.