referendum ... (3 lettori)

genesta

Forumer attivo
... ovvero, l'unica possibilità offerta ai comuni mortali di esprimere la propria opinione.

Non importa che si sia a favore o contro il si e viceversa.

Personalmente ho una sola speranza: che i tempi siano maturi per dimostrare che la "maggioranza" degli italiani non si facciano più
manovrare dall'etica moralistica ma che pensino, invece, ciascuno con la propria
mente.

Pare che il papa sia disposto a benedire soltanto coloro che si astengono
dal voto!

E quelli che, invece, credono sia giusto e logico far valere i propri diritti e vogliono votare? Che siano maledetti?

Spero che Dio sia più imparziale rispetto al suo "rappresentante in terra".

Om mani padme aum.
 

Catullo

Forumer storico
genesta ha scritto:
...
Spero che Dio sia più imparziale rispetto al suo "rappresentante in terra".

Om mani padme aum.

Dimentichi la speculazione politica su questa triste vicenda: vedi dichiarazioni di Pera e Rutelli.
Su 180 paesi solo il Costa Rica ha una legge più restrittiva della nostra.
E' veramente una Repubblica delle banane :( :(
 

genesta

Forumer attivo
Caro Catullo, ogni popolo ha il governo che si é scelto ...

Ripeto, secondo me non é importante tanto la scelta che ciascuno vuole fare quanto il non astenersi dal fare una scelta.

Coloro che credono di scegliere astenendosi dall'andare a votare, in realtà si saranno lasciati influenzare dalla volontà dei politicanti ai quali fa comodo che noi dimostriamo loro di disinteressarci dei problemi che, pure, ci riguardano direttamente.

In questa maniera si accresce il potere della classe dirigente, sminuendo sempre più l'importanza che, in vece, dovrebbe assumere il pensiero di ciascun individuo in funzione della collettività.

Se in ogni referendum che viene indetto non si raggiunge il quorum legale, le iniziative referendarie finiranno per essere definitivamente soppresse, se non per altro, per l'elevato costo (sembra che questo referendum costerà 365 milioni).

Io non riesco a capire.

Sei d'accordo per l'abrogazione? vota si.

Non sei d'accordo e vuoi che le cose rimangano come sono? vota no.

Astenendoti dal voto ciò che otterrai sarà il dimostrare che dei referendum non te ne frega niente.

A coloro che obbiettano di non capire il significato dei contenuti referendari dico:

Non é un contenuto tanto difficile da capire ma, se proprio non vuoi applicarti, fai riferimento a qualcuno di cui hai fiducia così come faresti qualora si trattasse di eleggere i rappresentanti di un partito politico.

Se poi vogliamo discuterne, sarei lieto. Nelle discussioni, se non scadono nella sterile polemica, si apprendono tante cose.

p. s. Chi si prende la briga di spiegare i quattro punti cui siamo chiamati a decidere, in parole semplici?
 

tizio

Forumer attivo
genesta ha scritto:
Caro Catullo, ogni popolo ha il governo che si é scelto ...


p. s. Chi si prende la briga di spiegare i quattro punti cui siamo chiamati a decidere, in parole semplici?

Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei
fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle
nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di
crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
3
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti
princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla
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procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo
devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera
procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e
l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura
può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del
Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
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2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto
all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà
di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente
assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
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3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare
di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture
pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge
e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il
registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
7
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati
conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le
proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente
assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori
epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità
indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura
massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
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ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui
componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o
non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si
applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto
il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in
strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione
di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da
un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a
9
venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è
eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione
che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge;
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b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del
gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione
di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al
comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
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prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la
riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di
salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso
informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una
relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11,
12
comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30
giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere
parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini
di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e
necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita
e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai
sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione
13
medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i
centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente
l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore
della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso
alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione
della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i
termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per
le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
14
2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
 

felixeco

Forumer storico
riporto

Astenendoti dal voto ciò che otterrai sarà il dimostrare che dei referendum non te ne frega niente


Non è vero
1) si dimostra che non si crede nell'abuso continuo che ne viene fatto, sopratutto se su materie difficili e dibattute a lungo in parlamento.
2)le scelte le facciamo già ogni 2 anni in qualunque elezione, dove deleghiamo al posto nostro i parlamentari
3)ammetto che è chi è per il no ha un punto a favore in +.............l'astensione.
Certo che se è per salvare vite in arrivo o impedire l'utilizzo come cavie o il rischio di dare in pasto a qualche scienziato folle strumenti di manipolazione genetica mi sta bene qualsiasi mezzo anche subdolo.
Se altri paesi fanno esperimenti oltre che sulle pecore anche sugli embrioni(a quando sui feti)? dobbiamo anche noi scadere al loro livello?
4)come gira la politica
FINI per cui a volte simpatizzo fa una scelta all'opposto della mia ...e allora?
FASSINO e C. scandalizzati sull'astensione non hanno boicottato gli ultimi referendum???????
 

Catullo

Forumer storico
Fini, per cui simpatizzi e che hai mandato al governo, questa legge l'ha votata e la ha fatta votare.
Ora si ricorda di essere contrario.
E i 365 milioni chi li mette:lui?
Per cosa lo hai votato a fare?
 

genesta

Forumer attivo
Grazie a Tizio per il post.

Ciascuno può avere una opinione diversa su un tema tanto delicato ma anche su qualsiasi altro argomento.

Il punto sta nello ammettere che solo di opinioni, appunto, trattasi e non pretendere che la mia o la tua opinione sia verità assoluta e quella contraria alla tua sia una subdola menzogna.

Insomma, se la mia e la tua sono due pareri, per quanto ne siamo convinti, hanno, né più né meno lo stesso valore.

Se siamo d'accordo almeno su questo concetto, cioé se i nostri convincimenti hanno una interpretazione soggettiva, allora perché la legge dovrebbe sostenere la tua opinione e non la mia?

Non sarebbe corretto che ciascuno di noi si prenda le proprie responsabilità in funzione della propria etica e del proprio credo?

E' vero che noi deleghiamo i nostri governanti a prendere decisioni al nostro posto, che si avvicinino il più possibile alla mentalità comune che in un paese democratico chiamasi maggioranza.

Ma tale delega non può e non deve assumere un aspetto irreversibile, ovvero una forma perentoria che può appartenere solamente a un regime.

Noi stessi dobbiamo essere i controllori dei nostri governanti, perché essi forniscano al popolo un servigio e non viceversa.

Felixeco pone l'accento sulla paura cui fanno leva i sostenitori del no (anzi, quelli dell'astensione dal voto), che, modificata la legge in oggetto sia possibile liberamente portare avanti progetti legati alla clonazione.

Vero é che, prima di prendere una decisione, bisognerebbe informarsi profondamente sull'argomento per cui si deve deliberare.

Di contro, é alquanto scorretto fornire informazioni che non corrispondono al vero, perché devìano le conclusioni delle persone confuse le quali si lasciano così facilmente influenzare da false morali a scapito del formarsi di una auspicabile propria idea.

A proposito della clonazione, l'informazione corretta é:

- Nella legge si vieta catagoricamente l'utilizzo di qualsiasi forma di ricerca o di strumento atta a favorire in qualche modo la clonazione e, nella fattispecie, la clonazione umana.

Bene, il referendum proposto non tocca minimamente questo punto della legge.

Quindi, su questo tema la legge non cambia e rimane tutto così com'é. Il che significa che, se clonazione é possibile lo é anche oggi allo stato attuale.

E' chiaro che il problema principale é un dilemma etico.
Ma l'etica non é universale, o meglio, se esiste un'etica universale, questa non può essere certo ricondotta a qualsivoglia convinzione umana, cioé soggettiva e parziale.

La dimostrazione di quello che dico stà nelle infinite contraddizioni delle nostre morali.

Noi applichiamo la scienza per curare le malattie e speriamo di sconfiggerle definitivamente ma, contemporaneamente, poniamo freni inibitori alla percorso della scienza stessa perché non riusciamo a concepire concetti che vanno oltre la nostra evoluzione "morale" del momento.

Ci fu un tempo in cui chi cercava rimedi per la cura delle malattie era considerato uno stregone, malvisto da tutti tranne che da coloro che erano ammalati, ovviamente.

Perché tali concetti oggi sono superati?

La risposta é semplice: perché non si può fermare il percorso della scienza.

Se fosse divinamente giusto lasciare che gli eventi siano regolati dalla natura, senza alcuna manipolazione umana, allora sarebbe coerente mettere fine a qualunque forma di artificio in tal senso.

Non impiantiamo più organi altrui, non fabbrichiamo medicine, non abortiamo, perché così influenziamo la vita umana.

Non possiamo ritenere legittime alcune cose (quelle che più ci convengono) e accanirci contro altre perché, magari, non ne capiamo il significato.

E' il caso, per esempio, del tabacco.

Appurato che si tratta di droga, tu governo perché non l'abolisci?

Siamo coerenti con noi stessi una volta tanto; ammettiamo che nessun essere umano può arrogarsi la presunzione di essere il detentore della verità e lasciamo che ciascuno viva secondo il proprio credo, secondo le proprie illusioni, secondo i propri bisogni.

Lasciamo ai nostri governanti il compito per il quale sono chiamati a gestire il governo: far quadrare i bilanci.

Dimostriamo, noi, popolo, di essere presente.

Votando, abbiamo la possibilità di esprimerci in tutte le forme possibili:

- Vogliamo abrogare i quattro punti della legge in oggetto? Votiamo si.

- Vogliamo che la legge rimanga così com'é? Votiamo no.

- Non abbiamo capito un tubo, siamo più confusi che persuasi? Non vogliamo prendere alcuna posizione in merito, per dilemmi personali non meglio identificati? Votiamo scheda bianca.

Ma votiamo, che é l'unico nostro vero dovere di uomini cittadini di una collettività, ed in funzione di essa dobbiamo rispondere.
 

tizio

Forumer attivo
allego foglio word dove sono sottolinate le cose che il referendum vuole abbrogare della legge 40[file:13a126cc8d]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1117787071testodaabrogare.doc[/file:13a126cc8d]
 

felixeco

Forumer storico
LE leggi le fa il parlamento

Catullo ha scritto:
Fini, per cui simpatizzi e che hai mandato al governo, questa legge l'ha votata e la ha fatta votare.
Ora si ricorda di essere contrario.
E i 365 milioni chi li mette:lui?
Per cosa lo hai votato a fare?

è stato un varo lungo e tortuoso con tanti compromessi.
Certamente è il meno peggio che si potesse fare.
Non significa che sia d'accordo sui vari punti,ma da qui a permettere che tutto torni come prima e in + la manipolazione degli embrioni te lo scordi.
E a maggior ragione mi astengo
O Tra 5 anni saremo a discutere sugli interventi sui feti.
No grazie
E se qualcuno "ha diritto" ad un figlio (con tutti quelli adottabili che ci sono e che rischiano di morire) se lo "vada a comprare al mercato" estero così lo scegli anche bello. :p
 
Re: LE leggi le fa il parlamento

felixeco ha scritto:
Catullo ha scritto:
Fini, per cui simpatizzi e che hai mandato al governo, questa legge l'ha votata e la ha fatta votare.
Ora si ricorda di essere contrario.
E i 365 milioni chi li mette:lui?
Per cosa lo hai votato a fare?

è stato un varo lungo e tortuoso con tanti compromessi.
Certamente è il meno peggio che si potesse fare.
Non significa che sia d'accordo sui vari punti,ma da qui a permettere che tutto torni come prima e in + la manipolazione degli embrioni te lo scordi.
E a maggior ragione mi astengo
O Tra 5 anni saremo a discutere sugli interventi sui feti.
No grazie
E se qualcuno "ha diritto" ad un figlio (con tutti quelli adottabili che ci sono e che rischiano di morire) se lo "vada a comprare al mercato" estero così lo scegli anche bello. :p

d’accordo con felixeco, che ce frega se una donna raggiunge il suo desiderio nel avere un figlio suo
che se lo vada a comprare sto figlio se lo vuole

io t’appoggio non ci vado a votare
anche se questa donna fosse tua figlia, sorella, nipote, pronipote, amica o conoscente

e poi siamo pure fortunati, normalmente si dice che chi tace acconsente
qua invece funziona all’incontrario

ma poi cosa vogliono sti parlamentari che leggiamo 10 di pagine scritte gia è tanto che riesco a fare un X quando voto, che li deleghiamo a fare

governo ladro, questi solo li sordi cè fanno spende
 

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