Arena (ARE) RONCADIN SVOLTA E VA. (1 Viewer)

high1976

Nuovo forumer
Beh non c'è più "banana chiquita" che dice 0,145 in arrivo.... :lol: :lol: :lol:
Io un po' ne ho ma sono indeciso se incrementare se va oltre 0,2.... voi come la vedete?
 

chicco96

Forumer attivo
ciao mistero....
roncadin bene così.

la settimana entrante dovrebbe essere quella decisiva.....

ma sono mesi che lo diciamo (SIGH)

ciao e fatti vedere ogni tanto pure di là ;)
 

ricpast

Sono un tipo serio
Influenza aviaria: proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonchè dei tributi sospesi


Con circolare n. 16 del 16 gennaio 2007 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla proroga disposta con decreto legge n. 300/2006.


Approfondimenti
L’Istituto di previdenza ricorda che sono stati prorogati al 30 giugno 2007 i versamenti della terza e della quarta rata dei contributi previdenziali (previsto rispettivamente per il 16 gennaio e il 16 febbraio 2007) che era stati sospesi in favore di allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché dei produttori di mangimi operanti nella filiera e dei commercianti all'ingrosso di carni avicole, per effetto di quanto disposto dall’art. 5 del decreto legge n.202/2005 convertito nella legge n. 244/2005 e successive modifiche.
Su tali rate andranno calcolati altresì gli interessi di differimento e dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5%.

Le medesime indicazioni devono ritenersi applicabili altresì per il versamento dei premi INAIL sospesi per effetto del decreto legge n.202/2005 sopra citato.

Si precisa che il medesimo decreto n. 300/2006 aveva altresì prorogato al 29 dicembre 2006 il versamento della prima e della seconda rata, previsto per il 16 novembre e il 16 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni e interessi.

Il Decreto legge n.300/2006 sopra richiamato inoltre ha disposto che i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione sopra citata sono effettuati in un’unica soluzione senza aggravio di sanzioni e interessi entro il 16 gennaio 2007 oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, con versamento della prima di tali rate entro il 16 gennaio 2007.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007.
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stessa sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
 

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