Scoperto il tesoro di Tanzi?

Parmalat: societa' smentisce esistenza titoli per 7 mld


- Parmalat Finanziaria comunica che nulla risulta circa l'esistenza di titoli obbligazionari Usa per un valore di 7 mld di euro, di proprieta' di societa' facenti parte del gruppo, depositati nei conti generali della Bank of America. La smentita della societa' fa seguito alla notizia trapelata in mattinata di un presunto ritrovamento di un cosiddetto "tesoro di Tanzi" per 7,7 mld negli Usa, da parte del Comitato Creditori Parmalat
 
Tesoro Tanzi, l'atto giudiziario
Redatto dal Comitato Creditori Parmalat
Il Comitato Creditori Parmalat ha affermato di aver rintracciato il tesoro di Calisto Tanzi: 7 miliardi di euro convertiti in dollari e investiti in bond statunitensi che attualmente sarebbero su conti della Bank of America. In virtù di questo, gli avvocati del comitato si stanno preparando a consegnare un atto giudiziario al tribunale di Parma. Per chiedere la revoca dello stato di insolvenza del gruppo di Collecchio e la revoca della nomina di Bondi a commissario straordinario dell’azienda.
Qui nel seguito è pubblicata la bozza di questo atto, che nei prossimi giorni, in versione definitiva, sarà appunto consegnato ai magistrati parmensi.


TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURE DI INSOLVENZA DELLA SPA PARMALAT E DI TUTTE LE SOCIETA’ DEL GRUPPO DA ESSA CONTROLLATE OVVERO AD ESSA COLLEGATE NONCHE’ DOMANDA DI SEQUESTRO DI SOMME EX ART. 25 DELLA L. FALL. E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI



Gli scriventi Avv.ti Carlo Zauli e Giuseppe Lozupone di Forlì ed Anna Campilii di Parma, rappresentanti e difensori, tutti abilitati con poteri e con facoltà anche disgiunti, per delega in calce al presente atto, procura alla citazione unita attraverso pinzettatura, di I), di II) e di III) , elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in Parma, Via ……………………..n. .., e cioè presso e nello studio legale dell’Avv. Anna Campilii

SI PREMETTE CHE

I) La Spa Parmalat, con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003), è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 recante “misure integrative e correttive della normativa vigente i materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”; ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 347 le disposizione del decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art. 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.

II) Lo stato di insolvenza, presupposto di tutte le procedure concorsuali, è così individuato dalla giurisprudenza:

- “l’accertamento di uno stato d’impotenza economico- patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte ai propri debiti” (Cass. sez. un. 11 febbraio 2003 n. 1997);

- “lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. sez. un. 13 marzo 2001 n. 115),

- “lo stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento deve essere, attuale, oltreché irreversibile” (Tribunale di Firenze, 20 settembre 2001, in giurisprudenza. di merito 2002, 73).

Dunque la causa del dissesto deve essere interna e/o aziendale e/o produttiva e non può invece conseguire da distrazioni poiché il sistema normativo, in tal caso, prevede la revoca degli amministratori su denuncia dei sindaci e/o dei revisori e la sostituzione con amministratori giudiziari. Nulla, però, nel caso di specie, pare abbia funzionato.

III) Dunque lo stato di insolvenza, sulla scorta di quanto evincibile da servizi di giornali e di TV, sarebbe costituito in estrema sintesi da:

- 1) reiterate e continuate false comunicazioni sociali;

- 2) ingentissime distrazioni di enorme quantità di fondi;

- 3) totale ed assoluto impoverimento di tutte le società del gruppo attraverso gli atti ed i fatti descritti sub 1 e sub 2;

- 4) adozione quotidiana di condotte contrarie alla legge civile e soprattutto a quella penale da parte di tutti gli amministratori e di tutti i dirigenti ed i manager delle società del gruppo;

- 5) omesso controllo da parte dei sindaci sull’andamento contabile e gestionale delle imprese ed altresì mancata denuncia da parte di costoro relativamente alle condotte illecite e/o illegali degli amministratori e/o dei vari componenti il cd gruppo di comando;

- 6) carenze enormi e/o collusioni dei sindaci e dei revisori con gli amministratori e con il gruppo di comando;

- 7) carenze nella condotta ispettiva e nell’azione complessiva della Banca d’Italia;

- 8) carenza di controllo e di accertamenti da parte della Consob e di tutte le altre autorità pubbliche a ciò preposte;

- 9) irregolarità nell’azione e nella condotta degli istituti di credito sia con riferimento alla collocazione dei bond sia con riferimento al finanziamento delle imprese.

Queste sono, in sintesi, tra le altre, le ragioni dell’attuale – ma apparente per quanto si dirà – default.

IV) Gli scriventi difensori, per contro, non troppo convinti di quanto si è appreso per effetto di indiscrezioni giornalistiche, si sono affidati ad un gruppo di investigazione capace di conoscere i flussi finanziari mondiali ed hanno appurato quanto segue:

-1) BOND EMESSI DA PARMALAT: si versa in una complessa operazione di distrazione di fondi per oltre sette miliardi di euro convertiti da EURO in USD (7.032.900.000 – settemiliardi trentaduemilioni novecentomila dollari statunitensi- per la precisione; è la somma che è stata rinvenuta ben investita ed ancor meglio allocata in una BANCA D’AMERICA).

-2) FONDO EPICURUM: vale premettere che è tutt’altra vicenda rispetto a quella dei bond; è, in altri termini, un’altra distrazione: vi è stata in questo caso una distrazione di ben 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni) di USD che, però, anche in tal caso, sono ben investiti e cautamente garantiti, che va determinando un utile che eleva la somma finale (capitale iniziale più profitti) a ben 653.000.000 (seicentocinquantatré milioni) di USD.

- 3) dunque, i sottoscriventi difensori, sulla base della lettura ab esterno della vicenda, vanno appurando i contorni della grande distrazione sicchè, seguendone le “tracce” elettroniche, si è sulla scia di circa 7.700.000.000 (settemiliardisettecentomilioni) di USD (7.032.900.000 + 653.000.000), ben investiti ed assai meglio garantiti (e non solo rispetto a quanto lo furono i bond italici).

V) E’ inoltre pacifico che ulteriori importi per svariate centinaia di milioni di Euro potranno essere ricavati mediante le azioni recuperatorie che dovranno essere necessariamente intraprese – ed anzi sarebbe stato più che opportuno fossero già state avviate- nei confronti di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci, e di tutti i revisori di tutte le società del cd Gruppo Parmalat, nonché nei confronti degli istituti di credito, anche esteri, ponendo in essere sin da ora le pregiudiziali iniziative cautelari volte a ristabilire- per quanto possibile - l’integrità del capitale e del patrimonio delle società che, se non fossero state attuate da un’abnorme iniziativa distrattiva, avrebbe prodotto utili. Il crac del gruppo, infatti, non ha natura industriale ma semplicemente carattere finanziario ovvero distrattivo o, più correttamente, illecito.

VI) Esaurite così le azioni recuperatorie e restitutorie potrà emergere quello che oggi appare un assurdo illogico e cioè un “avanzo di cassa”, la qual circostanza va valutata prima che abbiano luogo le vendite di tutti i beni del gruppo, trattandosi di un’insolvenza più apparente che reale, creata da un’eclatante attività di distrazione, resa possibile dalla collusione dei vertici aziendali, dei sindaci, dei controllori, delle banche, della Consob, di Bankitalia et coetera;

VII) Nessuna azione va venduta poiché questo forse è il fine ultimo di questa colossale iniziativa che appare anche un incredibile INSIDER TRADING per assicurarsi aziende sotto costo

VIII) Non sussisterà, pertanto, all’esito delle azioni recuperatorie, l’ipotizzato stato d’insolvenza delle società del gruppo Parmalat, non essendovi una situazione d’impotenza strutturale, e soprattutto irreversibile, delle medesime, che costituisce il presupposto dello stato di insolvenza, essendovi stato invece un concerto illecito di amministratori, di controllori, di sindaci, di banche, di revisori, di enti e di strutture pubbliche sia italiane, sia statunitensi ed internazionali.

Tutto ciò premesso e ritenuto, gli scriventi difensori, nell’interesse dei propri deleganti, come sopra rappresentati e domiciliati

CHIEDONO

che il Tribunale Civile di Parma, sezione fallimentare, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

AUTORIZZARE, ex art. 25 della l. fall., il sequestro di tutti gli importi distratti ut supra specificati;

DISPORRE altresì il sequestro di tutti i beni di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci e di tutte le società di revisione sino alla concorrenza di almeno – ed ulteriori rispetto ai 7.700.000.000 di USD (estero allocati)- 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) di Euro;

DISPORRE, altresì, indagini su tutti i beni di pertinenza di tutti i famigliari e di tutti gli affini entro il secondo grado degli amministratori e dei sindaci al fine di verificare se vi siano stati degli arricchimenti non corrispondenti ai redditi regolarmente denunciati ed in tal caso, disposti i citati sequestri, assicurare alla procedura le somme che saranno realizzate,

REVOCARE, in ogni caso e comunque, anche per l’ipotesi di revoca dello stato di insolvenza, ex art. 2049 c.c., gli amministratori, i sindaci e le società di revisione avviando, ove non già disposte e portate a buon fine, le azioni di responsabilità;

DISPORRE, quindi, ritenuta l’inesistenza dello stato d’insolvenza, la revoca dell’amministratore straordinario e del commissario straordinario dr. Sandro Bondi, le cui modalità di designazione destano perplessità non meno delle prime azioni.

Con refusione delle anticipazioni, delle spese, delle competenze e degli onorari, oltre a 10% TF, 2% CPA ed IVA al 20%, da porsi a carico della massa in relazione all’attività espletata ed al risultato conseguito.

Parma, lì

1) Avv. Carlo Zauli

2) Avv. Giuseppe Lozupone

3) Avv. Anna Campilii
 

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