SE iL DESTINO E' CONTRO DI ME... PEGGIO PER LUI

Banche popolari
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione ((o di)) esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

b) all'articolo 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: «Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). -
1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni ((, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,)) sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; d) all'articolo 150-bis: 1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
((2-bis. Gli statuti delle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea)).
 
Ultima modifica:
domani attendo il risultato dell'assemblea veneto banca.
grosse sorprese in vista.
copio da gazzettino
LE INDAGINI APERTE: Aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. E spunta l'estorsione. Se non compri azioni, ti tagliamo i fidi. Oppure non ti facciamo il mutuo. Questa si chiama estorsione: è l'accusa, pesantissima, mossa da un gruppo di clienti nei confronti di Veneto Banca. Gli esposti - circa trecento, sotto il coordinamento unico dello studio legale Calvetti di Treviso - annunciati qualche mese fa sono stati depositati nelle ultime settimane in Procura a Roma, dove già è aperto un fascicolo per aggiotaggio (alterazione artificiosa del valore delle azioni) e ostacolo alla vigilanza nei confronti dei vecchi vertici della ex Popolare di Asolo e Montebelluna. Nel corso dell’assemblea di domani il presidente Bolla annuncerà l’azione di responsabilità proprio contro i vecchi vertici: in pratica, una richiesta di risarcimento danni a carico di Vincenzo Consoli & co.

ricordo che veneto banca controlla anche la banca intermobiliare.....:specchio:

estorsione... mah .. siamo in democrazia o no ? se tu vuoi estorcere a me un qualcosa .. se io non sono d'accordo ti mando allegramente a kagare... o no ? in italia ci sono tantissime banche.. chi li ha costretti a non chiudere il conto ?

lasciamo perdere che è meglio...

ripeto qs paese è pieno di capre... :wall:
 
Banche popolari 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione ((o di)) esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»; b) all'articolo 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 2) il comma 3 e' abrogato; c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: «Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni ((, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,)) sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; d) all'articolo 150-bis: 1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»; 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»; 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29. ((2-bis. Gli statuti delle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea)).

se non posti la premessa è tutto inutile.. è li che capisci qunato è coione il ns amato pdc

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il
processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei
per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei
consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese,
promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane
ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di
innovazione del sistema produttivo;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare disposizioni volte a favorire l'incremento degli
investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori
istituzionali esteri, nonche' favorire lo sviluppo del credito per
l'export;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E M A N A
 
un coione solo un coione può fare tanti danni prendendo a pretesto il nulla il vuoto cosmico...

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza

:wall::wall::wall:
 
ora che siamo tutti europpeeeii vedrete dall'anno prossimo come crescerenno i crediti alle imprese....

i crediti devono essere basati sulla previsione dettaglaita e documentata dei futuri flussi di cassa...

andatelo a spiegare agli artigiani e piccole imprese cosa dovranno fare...:wall::wall:
 
e non contento dei danni già fatti..

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza


sta studiando entro fine anno la riforma delle BCC....

sarà la pietra tombale per tutti.. nessuno escluso...

solo un coione può accettare delle regole create da europa del nord per un paese come l'italia che ha fatto la sua fortuna con la micro impresa manifatturiera...

in un anno rimarrà ben poco.. molto poco...
 

Stamattina il governo di Kiev ha congelato il rimborso di un bond da 3 miliardi di dollari sottoscritto interamente dalla Russia due anni fa, poco prima della sollevazione che portò alla fuga del presidente Viktor Yanukovich. La scadenza delle obbligazioni è il 20 dicembre. Mosca si è rifiutata di concedere una ristrutturazione ed ha avvertito che porterà l'Ucraina davanti ad un tribunale internazionale. :specchio:
 
ora si che sono tranquillo...:-o:-o:wall::wall:
ù
BRUXELLES (Reuters) - L'Italia è stato il primo paese ad applicare le nuove regole europee sui salvataggi bancari, lo ha fatto perché lo ha chiesto la Ue e ha potuto permetterselo perché il suo sistema bancario è forte e più sano di quello tedesco.
Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo, dove c'è stato un confronto sull'unione bancaria con la cancelliera Angela Merkel ma "nessun attacco alla Germania".
"Quando si tende a far credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa agli occhi esterni non appare così", ha detto il premier.
L'Italia continua a spingere per arrivare ad un accordo sullo schema di garanzia dei depositi. La Germania frena perché vuole evitare che le sue banche siano chiamate ad accollarsi i costi per tutelare i cittadini di altri Stati europei.
"Nel semestre di presidenza olandese, in sede Ecofin e di Eurogruppo, si discuterà di questo", dice Renzi.
Riferendosi al salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti, Renzi ha osservato che l'Italia "è stata la prima ad applicare il bail-in".
"La forza del sistema bancario [italiano] consente di reggere" l'urto del salvataggio, ha detto il premier augurandosi, se capitasse ad altri Paesi, che abbiano altrettanta forza "in una situazione tutt'altro che semplice".
Renzi ha difeso la validità del decreto che ha fatto perdere soldi ad azionisti e obbligazionisti subordinati ma salvando i risparmi di un milione di persone e tutti i posti di lavoro negli istituti e nell'indotto.
Tuttavia il premier ha definito "lunari" le dichiarazioni del commissario ai servizi finanziari Jonathan Hill secondo cui la decisione di come intervenire è stata presa autonomamente dall'Italia.
"Abbiamo una lettera di Hill che ci diceva cosa bisognava fare e cosa no", ha detto Renzi.
Poi il presidente del Consiglio italiano ha ricordato che "lo stato di solidità delle banche italiane è oggi migliore di quello tedesco", citando in particolare la situazione delle casse di risparmio e delle banche territoriali tedesche.
"Se io fossi un amministratore tedesco mi preoccuperebbe molto. È un sistema che io rispetto ma il nostro è molto più solido", ha detto.
 

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