non hai risposto ai miei di esempi.
Se bonifico sul conto di mia sorella e lei prende un bond entra o non entra nella determinazione del reddito come incremento patrimoniale?
Ti rendi conto che in famiglia si possono avere anche vecchi debiti non documentabili? O magari ci sono stati spostamenti di soldi per aderire a promozioni come quella di Fineco sui titoli o quelle sul conto deposito. Se non supero la soglia dell'imposta di donazione cosa cavolo si può imputare?
Come al solito si fa di tutto per essere meno chiari possibile e si applica i controlli in modo retroattivo tipico di uno stato poco serio come quello italiano, che tratta i propri cittadini come sudditi.
In linea di principio sì, tua sorella può essere sottoposta ad accertamento sintetico ma solo se ha comprato qualcosa. Se io bonifico anche un miliardo di euro sul conto di chiunque e questi soldi non vengono spesi o investiti non succede nulla a livello di imposte dirette ed iva.
Un copia e incolla relativo agli incrementi patrimoniali:
L'art. 38 co. 4 del DPR 600/73 contempla due tipologie di accertamento sintetico:
• il c.d. "redditometro";
• la rettifica fondata sull'incremento della spesa patrimoniale.
In quest'ultimo caso, l'accertamento può avvenire sulla base, ad esempio, della spesa sostenuta per acquisti di immobili e investimenti finanziari.
A norma dell'art. 3 co. 7 del DM 10.9.92, l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali va aggiunta al reddito complessivo netto attribuibile al contribuente, determinato sulla base del c.d. "redditometro".
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, nella circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12, individua, quali elementi idonei a supportare una rettifica basata sull'incremento della spesa:
• conferimenti o altri finanziamenti in società;
• acquisizione di quote societarie;
• acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari e strumenti a questi assimilati;
• acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati;
• acquisizione di altri titoli di serie o di massa;
• acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili.
Si evidenzia che, in base all'art. 38 del DPR 600/73 post DL 78/2010, l'accertamento sintetico basato sul c.d. "incremento per la spesa patrimoniale", applicabile a partire dalle rettifiche dell'esercizio 2009:
• sarà subordinato al fatto che il reddito accertato sinteticamente si discosti di almeno un quinto da quello (lordo) dichiarato dal contribuente per almeno un periodo d'imposta;
• non potrà più essere fondato sulla "presunzione di formazione del reddito per quote costanti" (par. 3.1);
• potrà essere basato "sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta".
In ogni caso ricordo che per le imposte dirette e l'IVA l'ufficio decade dal potere di accertamento il 31 12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Tuttavia, per quanto concerne i movimenti tra parenti, vi sottopongo una sentenza di ctp, testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
TERZA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BUFFA MARIO - Presidente
MEMMO ANDREA - Relatore
ROMANO MARCELLO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2006/07
depositato il 09/11/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO (omissis), IRPEF 2000
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 2
proposto dal ricorrente:
(omissis)
difeso da:
AVV. VI.MA.
(omissis)
FATTO
Deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con riferimento agli indici di capacità contributiva, presi a base dall'ufficio, rileva che l'autovettura posseduta dal ricorrente non è alimentata a gasolio (come si legge nell'accertamento), ma a benzina, ed è stata acquistata con l'aiuto finanziario del padre adottivo (omissis) con il quale convive e alle cui dipendenze presta attività di lavoro subordinato.
Anche l'immobile, cui l'accertamento fa riferimento, è stato acquistato il 15.05.2003 mediante risorse messe a disposizione interamente dal padre. Allega dichiarazioni sostitutive di notorietà del padre e del legale rappresentante della società venditrice, nonché assegni bancari emessi dal padre e firmati per l'incasso da parte dell'alienante.
In ultimo, per quanto attiene alle sanzioni irrogate, contesta la mancata applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997 venendo in considerazione-violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Con memoria del 14.12.2007 l'agenzia delle entrate resisteva al ricorso rilevando che l'accertamento è fondato sulla base degli indici di capacità contributiva nello stesso individuati. Chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso e fondato e come tale va accolto.
Appare assolutamente verosimile che l'immobile su cui sostanzialmente si basa l'accertamento sintetico odiernamente impugnato (poiché l'altro indice, il possesso dell'autovettura, da solo, è giustificato dal reddito dichiarato) sia stato acquistato con denaro messo a disposizione dal padre del ricorrente.
Ed infatti, la giovane età del contribuente (nel periodo di imposta di che trattasi aveva 26 anni), la convivenza con il padre, provata sulla base di documentazione rilasciata dall'anagrafe del Comune di Carmiano, e la circostanza che lo stesso lavorasse alle dipendenze del padre, come da contratto e buste paga allegate, lasciano presumere, anche in base a quanto notoriamente accade nella realtà sociale in cui la vicenda si svolge, che l'acquisto dell'abitazione sia avvenuta per effetto di una donazione del padre.
Tutto ciò è avvalorato, poi, dalla prova assolutamente incontestabile secondo cui il padre del ricorrente nel 2001 ha contratto un mutuo dell'importo di Lire 300.000.000 per l'acquisto di un immobile e che l'unico acquisto di immobili realizzato, successivamente alla stipula di tale mutuo sia stato quello avvenuto nel 2003 da parte del figlio.
A ciò si aggiunga che l'acquisto mediante somme di denaro donate dal padre è, altresì, provato sulla base di alcuni assegni (allegati in giudizio) emessi dal sig. (omissis) padre del ricorrente, e girati per l'incasso dal legale rappresentante della società alienante, nonché da una dichiarazione sostitutiva di notorietà (allegata in giudizio) rilasciata dallo stesso legale rappresentante della società alienante che afferma che il prezzo della compravendita immobiliare è stato corrisposto dal padre dell'acquirente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avverso l'accertamento che annulla.
Compensa le spese del giudizio.
Lecce, il 23 maggio 2008.
N.B.: questo non significa che gli uffici accolgano tale indirizzo: a volte le note interne se ne fregano delle cassazioni, quindi...
Domani vedo di procurare altro materiale.