Il rumor non è di per sè illegale, se viene chiaramente riportato come tale. Appare anche su altri media, e non certo solo sul web.
Quanto al web, copio dalla sezione "Investor Education" della Consob.
- Adottare ulteriori cautele on-line
La rete internet ha consentito la veloce circolazione delle informazioni ed il moltiplicarsi delle possibilità di contatto fra le persone, e quindi anche di pubblicizzare, proporre e concludere investimenti (attraverso siti web o e-mail).
Ha anche però aumentato le possibilità di iniziative illecite. E' bene quindi porre in essere ulteriori verifiche e cautele, in aggiunta a quelle generali. In particolare:
controllare che il soggetto che propone l'investimento sia chiaramente identificabile;
verificare che gli indirizzi forniti (telefono, fax e sede del soggetto) corrispondano effettivamente a quelli del soggetto, avvalendosi preferibilmente dei servizi "elenco abbonati telefonici" e degli albi dei soggetti autorizzati presenti in questo sito;
verificare sempre direttamente presso l'autorità di vigilanza che il soggetto sia abilitato. L'esistenza all'interno di un sito di riferimenti alla circostanza che il soggetto è vigilato da un'autorità pubblica o di link con siti di autorità di controllo non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di tali autorità né garantisce il contenuto delle proposte effettuate;
"scaricare", stampare e leggere con attenzione la documentazione contenuta nel sito per verificare l'adeguatezza della proposta rispetto alle proprie esigenze.
I siti Internet e la posta elettronica sono tecniche di comunicazione a distanza disciplinate dal regolamento Consob n. 11522/98 (artt. 71-76) e che, qualora il contatto attraverso e-mail avvenga su iniziativa dell'intermediario, esso deve avvenire attraverso un promotore finanziario (comunicazione 99052838 del 7 luglio 1999).
- Essere consapevoli del carattere internazionale di internet
Internet, per le proprie caratteristiche tecniche, consente contatti e scambi a livello internazionale. Quindi, per prima cosa, occorre individuare il Paese la cui legge si applica alle operazioni proposte o concluse attraverso Internet e se, secondo la normativa di quel paese, esse sono soggette alla vigilanza di un'autorità pubblica. Un elenco degli indirizzi e dei recapiti delle autorità dei principali paesi è disponibile nel sito dell'Organizzazione Internazionale delle Commissioni di Valori (
www.iosco.org).
La Consob vigila sulle attività finanziarie realizzate via Internet se rivolte a residenti in Italia.
Per quanto riguarda le e-mail, esse sono sempre di competenza della Consob se il destinatario del messaggio di posta elettronica è residente in Italia.
Per quanto riguarda i siti, la Consob ha individuato, con la comunicazione 99052838 del 7 luglio 1999, alcuni criteri presuntivi per determinare se un'offerta debba considerarsi rivolta a residenti in Italia.
Ringraziamo anticipatamente chiunque voglia segnalarci l'esistenza di iniziative via Internet che non appaiono in linea con i principi appena esposti.
- Valutare criticamente le informazioni disponibili nei "forum"
Su Internet esistono diversi "gruppi di discussione", sui quali è possibile acquisire o scambiare informazioni relative a mercati, strumenti finanziari e opportunità d'investimento.
Le informazioni, le notizie e i suggerimenti contenuti in tali gruppi si distinguono, normalmente, per essere di provenienza anonima o comunque difficilmente verificabile.
Si raccomanda pertanto di prestare molta attenzione e di verificare le informazioni apprese con quanto riportato sull'argomento da altre fonti (ufficiali o comunque non anonime). Anche in questo caso, segnalare alla Consob eventuali sospetti di irregolarità.