Forse nell'ambito finanziario non centrerà nulla, neanche per analogia, posto una sentenza della corte europea che ha bocciato parte della normativa italiana sull'esproprio per i terreni agricoli in quanto lesivi dei diritti dei proprietari, in quanto l'indennizzo corrisposto era di molto inferiore al valore venale del bene! Chissà, questo potrebbe valere anche in finanza, in caso di proposta di un aleatorio valore per i sub, non suffragato da dati oggettivi!
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La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ormai detta la linea in materia di espropri: non occorre credere a maledizioni proprie del mondo delle favole, per comprendere come fosse inevitabile la scomparsa delle leggi che neghino l'indennizzo al valore di mercato, principio caro alla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale). Ed ecco che, con la sentenza 181 della Corte costituzionale depositata il 10 giugno scorso, anche per tutte le aree agricole (o in generale non edificabili) l'indennizzo è pari al loro reale valore di mercato e tiene conto delle effettive caratteristiche dei terreni.
Dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta sono eliminate tutte le norme italiane che prevedono un indennizzo per le aree agricole, che prescinda dal loro valore venale. Ne consegue che il parametro oggi utilizzato in Italia, dei cosiddetti Vam (valori agricoli medi) è illegittimo e non potrà più essere applicato dalle amministrazioni, né costituire valore di riferimento per le sentenze (salvo i rapporti esauriti). Anche le aree agricole (coltivate o meno ma, comunque, non edificabili) saranno indennizzate per il loro valore effettivo.
La disciplina italiana è incostituzionale, perché in contrasto con l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e quindi viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Per contrasto con i principi della Cedu:
a) dapprima è caduta la normativa sull'indennizzo (non pari al valore di mercato) delle aree edificabili (sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale);
b) poi è stata eliminata la procedura di sanatoria degli espropri abusivi (l'articolo 43 del Dpr 327/2001) con la sentenza 293/2010 della Consulta;
c) ora anche per le aeree non edificabili l'esproprio (sentenza 181/2011) deve essere pari al valore venale o di mercato, senza automatismi tabellari.