Rassegna Stampa - Pubblicato il 23/04/2020
L’indennizzo FIR -Fondo Indennizzo Risparmiatori
- non è soggetto a tassazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la natura risarcitoria delle somme percepite dal
Fondo indennizzo risparmiatori e il trattamento fiscale
Con risposta n. 112 del 21 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate esprime parere favorevole all’interpello di un
contribuente denominato signor Alfa e socio di una banca in merito ad un indennizzo FIR - Fondo
indennizzo risparmiatori (previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e del Decreto ministeriale del 10 maggio 2019) per il quale lo stesso Alfa ha presentato richiesta
nel corso dell'anno 2019.
Ricordiamo che l'indennizzo FIR è una somma percepita dai risparmiatori a seguito di un pregiudizio ingiusto
subito dalla banca della quale detenevano azioni o obbligazioni.
L’agenzia ha accolto l’interpretazione del contribuente che non è lavoratore autonomo, né esercita attività di
impresa, ma è socio di una banca e ha ipotizzato nel suo interpello una soluzione interpretativa secondo la
quale l’indennizzo FIR non sia da tassare.
Alfa ha da poco percepito altro indennizzo secondo le modalità della Risoluzione n 153/E del 2017
(provvedimento relativo a risarcimento ai soci a titolo di indennizzo da parte di Banca sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa) e tale indennizzo non è soggetto a tassazione in quanto la circolare dice che gli
indennizzi corrisposti ai soci dalla banca non assumono rilevanza reddituale in quanto finalizzati a reintegrare
forfetariamente la perdita economica subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca.
Questo il motivo per il quale Alfa ipotizza di potervi equiparare una non tassazione dell’indennizzo FIR avente
la stessa natura risarcitoria.
L’Agenzia delle entrate ha accolto tale interpretazione facendo riferimento alla sua stessa risoluzione n. 3/E
del 2017 con tema il “Trattamento fiscale degli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favori di
soggetti vittime della risoluzione di taluni istituti di credito” nella quale veniva precisato che le somme
percepite a titolo di indennizzo da banche in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa non hanno
rilevanza di reddito poiché concesse al solo fine di reintegrare la perdita economica dell’investitore. (articoli 8
e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 e articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917" (TUIR)”
L'Agenzia ha inoltre chiarito in favore della tesi del contribuente sulla non tassazione dell'indennizzo FIR che:
il fondo FIR è stato istituito dall’art 1 commi da 493 a 507 allo scopo di indennizzare i risparmiatori
titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da
parte di banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°
gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza
l'indennizzo "è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le
banche(…) nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”