Trattamento fiscale delle somme rivenienti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023
Sono tra i possessori di obbligazioni subordinate della banca SNS Bank NV, rappresentato nella causa da GRIMALDI STUDIO LEGALE. Pur non avendo specifiche competenze legali e/o fiscali provo ad esprimere il mio punto di vista sull'argomento, sicuramente non esaustivo di tutte le problematiche ma che spero sia utile a stimolare un contributo costruttivo.
A seguito dell'esproprio delle obbligazioni subordinate emesse da SNS Bank e SNS REAAL N.V. operato in data 1/2/2013 con decreto firmato dal Ministro delle Finanze Olandese si veniva a configurare nei confronti dei possessori di tali obbligazioni, ai sensi dell’art. 1223 del c.c., un danno patrimoniale scindibile in “danno emergente” rappresentato dalla perdita patrimoniale connessa alla sottrazione di un titolo di credito ed un “lucro cessante” ovvero il mancato guadagno, intendendo per guadagno il flusso reddituale rappresentato dalle cedole che si sarebbero incassate in assenza di tale decisione.
In data 13/12/2013 Fineco comunicava lo scarico dal dossier titoli dell'originaria obbligazione espropriata e l'assegnazione di nuovo titolo “fittizio” con isin “tecnico” “... che rappresenta il diritto di credito a un eventuale indennizzo da parte del Ministero delle Finanze olandese. “ (riporto testuali parole). Nella sostanza si tratta di una mera evidenza contabile utile a rappresentare le proprie ragioni in sede giudiziale.
Con mail in data 3/8/2023 FinecoBank S.p.A. comunica che l'indennizzo pagato sarà considerato “reddito diverso” (di natura finanziaria) ed assoggettato alla relativa imposizione fiscale previa deduzione delle spese legali sostenute e documentate. Purtroppo la modalità di accredito degli indennizzi agli aventi diritto scelto dal Governo Olandese è lo stesso utilizzato in caso di rimborso di un titolo obbligazionario (Banca Pagatrice → Clearing System → Banca Cliente) per cui la Banca Cliente non può esimersi dall'assumere il ruolo di sostituto d'imposta.
Con lettera personalizzata in data 12/9/2023 il Ministero delle Finanze Olandese comunica agli aventi diritto l'importo dell'indennizzo tabellare cristallizzatosi con sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023 e l'ammontare degli interessi legali maturati.
Secondo la giurisprudenza vigente, in generale, le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno rappresentato da una perdita patrimoniale (danno emergente) non sono soggette a tassazione.
Al contrario, sono tassati gli importi risarcitori di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante).
L' art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) distingue le categorie di redditi soggetti a tassazione che vengono identificati nel comma 1: redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; d’impresa e diversi. Questo come presupposto alla tassazione per categorie, appunto, ovvero con l’applicazione di regole specifiche per ogni tipologia reddituale. Il comma 2 dell’art. 6 contiene poi una precisazione importante nel contesto di cui parliamo. Quella per cui, in caso di proventi, indennità o risarcimenti sostitutivi di redditi, le somme riscosse, eventualmente anche per effetto di cessione dei relativi crediti, saranno assimilate ai redditi della stessa categoria di cui al comma 1.
Ora, indipendentemente dal sapere se la causa presupponesse o meno il recupero, oltre che del danno emergente anche del lucro cessante (domanda alla quale non so rispondere), la domanda che sorge spontanea è: gli interessi legali hanno natura risarcitoria di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante) oppure no? Per dirla con parole diverse, l'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo (quota tabellare + interessi legali) è scindibile in danno emergente e lucro cessante ed in caso affermativo, con quale criterio?
In conclusione, considerare il 100% dell'indennizzo redditi diversi sicuramente no. Forse, ripeto forse, una parte.
Ragazzi, è domenica, rilassatevi
Vediamo le conclusioni in merito dello Studio Legale
A supporto di queste considerazioni segnalo il trattamento fiscale degli importi corrisposti dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori):
Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori | FiscoOggi.it
risposta n. 12/2020 dell'Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2020.pdf/25950faa-82ce-bb31-9589-cebcaf2b9070
risoluzione 3/2017 dell' Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/14c70767-009b-4c51-8bdc-aa9261345dc2
risoluzione 153/2017 dell' Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/b9aa2e5b-3cdd-0c00-58b7-907247b66c91
Gli ultimi 3 links li trovate nel corpo del primo