Obbligazioni perpetue e subordinate SNS Reeal in diretta: storia di un esproprio - Notizie, informazioni e commenti

Quante SNS T1 + Lt2 Nominale Sub oggetto del furto avete in portafoglio

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Per attenuare eventuali danni si può vendere tutto ciò che è al di sotto del pmc per accumulare minus... titoli magari da ricomprare subito dopo.
Poi si vede con cassetto fiscale della banca.
Mentre se prendono prima il 26 per versarlo all' AdE... di sicuro non lo rivedrete.
Io ho fatto così, ho venduto negli ultimi mesi nel mi conto Fineco dove sono in amministrato i titoli in perdita e poi ricomprati il giorno dopo per generare minusvalenze. Prima di tutto bisogna capire e speriamo che lo studio ci aiuti a capire se quello che ci spetta dall' indennizzo sarà soggetto a tassazione quindi considerato Plusvalenza o non Tassabile come pensavo di avere capito fino a qualche giorno fà. Nel caso sia considerato plusvalenza per chi ha le SNS nel conto Omnibus di Binck che per vari motivi non è migrato o ha chiuso volontariamente il conto Saxo/BG come pùò far capire a Binck che vuole almeno utilizzare le minusvalenze presenti nel conto che darà quando Binck ci chiederà un ISIN dove versare l'indennizzo? Poi bisogna capire se è vero come ha detto Fineco che c'è la possibilità di scalare le spese processuali sostenete. Questo vale solo per chi è in dichiarativo e ha un reddito o possono farlo anche chi come mè è in amministrato e non ha mai fatto il 730 perchè non ha reddito da lavoro e quindi non dovuto? Io in questo campo non ho esperienza e non sono mai stato bravo a scuola ma penso che se qualcuno che è seguito dallo studio o da altri avvocati o che ha Fineco e abbia un pò di esperienza/conoscenza siamo arrivati al punto di chiamare/contattare e chiedere per avere più informazioni e soprattutto informazioni certe.
 
Quindi non tassa ?ma che accade quando indicherò che mi spostino la somma su Banca Generali?
Parliamo sempre di ipotesi ma sarà un movimento bancario (bonifico) non di titoli.
Quindi l’unico modo è sostanzialmente essere in dichiarativo. Sarebbe stato diverso se i bond sns fossero “migrati” su Saxo, ma la particolarità dello strumento li ha fatti confluire nel c/omnibus.
 
Parliamo sempre di ipotesi ma sarà un movimento bancario (bonifico) non di titoli.
Quindi l’unico modo è sostanzialmente essere in dichiarativo. Sarebbe stato diverso se i bond sns fossero “migrati” su Saxo, ma la particolarità dello strumento li ha fatti confluire nel c/omnibus.
Condivido questa impostazione. Sarebbe allucinante se Fineco o altra banca andasse a tassare un movimento bancario. Già nutro forti perplessità sul fatto che operino da sostituto d'imposta su un indennizzo.....
 
A me viene da pensare che chi ha Bink come me avrà il rimborso sull'omnibus, che non tasserà nulla e girerà un bonifico sul un conto in cui figurerà un bonifico estero e non verranno applicate le plusvalenze poichè bonifico, sarà poi successivamente da capire se questa somma andrà dichiarata nel modello 730 da fare nel 2024 (probabile).
 
A me viene da pensare che chi ha Bink come me avrà il rimborso sull'omnibus, che non tasserà nulla e girerà un bonifico sul un conto in cui figurerà un bonifico estero e non verranno applicate le plusvalenze poichè bonifico, sarà poi successivamente da capire se questa somma andrà dichiarata nel modello 730 da fare nel 2024 (probabile).
Se è vero che Binck è dichiarativo dovrebbe essere come dici.Quindi a nulla varrebbero le minus eventualmente presenti sul conto dell’arrivo finale.
 
Trattamento fiscale delle somme rivenienti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023

Sono tra i possessori di obbligazioni subordinate della banca SNS Bank NV, rappresentato nella causa da GRIMALDI STUDIO LEGALE. Pur non avendo specifiche competenze legali e/o fiscali provo ad esprimere il mio punto di vista sull'argomento, sicuramente non esaustivo di tutte le problematiche ma che spero sia utile a stimolare un contributo costruttivo.

A seguito dell'esproprio delle obbligazioni subordinate emesse da SNS Bank e SNS REAAL N.V. operato in data 1/2/2013 con decreto firmato dal Ministro delle Finanze Olandese si veniva a configurare nei confronti dei possessori di tali obbligazioni, ai sensi dell’art. 1223 del c.c., un danno patrimoniale scindibile in “danno emergente” rappresentato dalla perdita patrimoniale connessa alla sottrazione di un titolo di credito ed un “lucro cessante” ovvero il mancato guadagno, intendendo per guadagno il flusso reddituale rappresentato dalle cedole che si sarebbero incassate in assenza di tale decisione.

In data 13/12/2013 Fineco comunicava lo scarico dal dossier titoli dell'originaria obbligazione espropriata e l'assegnazione di nuovo titolo “fittizio” con isin “tecnico” “... che rappresenta il diritto di credito a un eventuale indennizzo da parte del Ministero delle Finanze olandese. “ (riporto testuali parole). Nella sostanza si tratta di una mera evidenza contabile utile a rappresentare le proprie ragioni in sede giudiziale.

Con mail in data 3/8/2023 FinecoBank S.p.A. comunica che l'indennizzo pagato sarà considerato “reddito diverso” (di natura finanziaria) ed assoggettato alla relativa imposizione fiscale previa deduzione delle spese legali sostenute e documentate. Purtroppo la modalità di accredito degli indennizzi agli aventi diritto scelto dal Governo Olandese è lo stesso utilizzato in caso di rimborso di un titolo obbligazionario (Banca Pagatrice → Clearing System → Banca Cliente) per cui la Banca Cliente non può esimersi dall'assumere il ruolo di sostituto d'imposta.

Con lettera personalizzata in data 12/9/2023 il Ministero delle Finanze Olandese comunica agli aventi diritto l'importo dell'indennizzo tabellare cristallizzatosi con sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023 e l'ammontare degli interessi legali maturati.

Secondo la giurisprudenza vigente, in generale, le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno rappresentato da una perdita patrimoniale (danno emergente) non sono soggette a tassazione.

Al contrario, sono tassati gli importi risarcitori di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante).

L' art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) distingue le categorie di redditi soggetti a tassazione che vengono identificati nel comma 1: redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; d’impresa e diversi. Questo come presupposto alla tassazione per categorie, appunto, ovvero con l’applicazione di regole specifiche per ogni tipologia reddituale. Il comma 2 dell’art. 6 contiene poi una precisazione importante nel contesto di cui parliamo. Quella per cui, in caso di proventi, indennità o risarcimenti sostitutivi di redditi, le somme riscosse, eventualmente anche per effetto di cessione dei relativi crediti, saranno assimilate ai redditi della stessa categoria di cui al comma 1.

Ora, indipendentemente dal sapere se la causa presupponesse o meno il recupero, oltre che del danno emergente anche del lucro cessante (domanda alla quale non so rispondere), la domanda che sorge spontanea è: gli interessi legali hanno natura risarcitoria di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante) oppure no? Per dirla con parole diverse, l'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo (quota tabellare + interessi legali) è scindibile in danno emergente e lucro cessante ed in caso affermativo, con quale criterio?

In conclusione, considerare il 100% dell'indennizzo redditi diversi sicuramente no. Forse, ripeto forse, una parte.

Ragazzi, è domenica, rilassatevi

Vediamo le conclusioni in merito dello Studio Legale

A supporto di queste considerazioni segnalo il trattamento fiscale degli importi corrisposti dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori):

Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori | FiscoOggi.it

risposta n. 12/2020 dell'Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2020.pdf/25950faa-82ce-bb31-9589-cebcaf2b9070

risoluzione 3/2017 dell' Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/14c70767-009b-4c51-8bdc-aa9261345dc2

risoluzione 153/2017 dell' Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/b9aa2e5b-3cdd-0c00-58b7-907247b66c91

Gli ultimi 3 links li trovate nel corpo del primo
 
A me viene da pensare che chi ha Bink come me avrà il rimborso sull'omnibus, che non tasserà nulla e girerà un bonifico sul un conto in cui figurerà un bonifico estero e non verranno applicate le plusvalenze poichè bonifico, sarà poi successivamente da capire se questa somma andrà dichiarata nel modello 730 da fare nel 2024 (probabile).
È così. Almeno penso io che sarà così
 

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