Obbligazioni perpetue e subordinate SNS Reeal in diretta: storia di un esproprio - Notizie, informazioni e commenti

Quante SNS T1 + Lt2 Nominale Sub oggetto del furto avete in portafoglio

  • 10k

    Votes: 19 12,8%
  • 20k

    Votes: 8 5,4%
  • 30k

    Votes: 3 2,0%
  • 50k

    Votes: 39 26,2%
  • 75k

    Votes: 6 4,0%
  • 100k

    Votes: 18 12,1%
  • 150k

    Votes: 17 11,4%
  • 200k

    Votes: 13 8,7%
  • 300k

    Votes: 17 11,4%
  • 500k+

    Votes: 9 6,0%

  • Total voters
    149
sarebbe alquanto bizzarro se applicassero una tassazione in Binck, non abbiamo più nessun contratto in essere che regola il rapporto di deposito. Quindi o trattano tutti in dichiarativo e come lordisti (facendo le opportune comunicazioni al fisco) oppure devono chiedere a ciascuno il regime da applicare in base alla propria situazione.
 
sarebbe alquanto bizzarro se applicassero una tassazione in Binck, non abbiamo più nessun contratto in essere che regola il rapporto di deposito. Quindi o trattano tutti in dichiarativo e come lordisti (facendo le opportune comunicazioni al fisco) oppure devono chiedere a ciascuno il regime da applicare in base alla propria situazione.
Sono d’accordo ,ma perché dici che debbono comunicare al fisco ? Sono tenuti a farlo e cosa in particolare ?
 
credo che per tutti i clienti dichiarativi ci siano comunicazioni sui redditi finanziari percepiti, di sicuro per le società (per esempio quando incassano dividendi o cedole), non sono sicuro per i privati
 
sostenere che Binck è in dichiarativo mi sembra una forzatura binck come banca con licenza sua bancaria non esiste più in realta in BGSAXO o da qualche altra parte ci sono persone a mio avviso che gestistiscono il conto OMNIBUS che è un conto presso ABN AMRO ...le somme a mio avviso arriveranno su questo conto e verranno poi smistate ai vari aventi diritto ...occorre capire con che modalità avverrà il successivo trasferimento ai singoli.. teoricamente essendo bonifici NON andrebbero assolutamente tassati come capital gain sia per chi li fa transitare su un suo conto in regime dichiarativo ma neanche per chi li riceve su un conto in amministrato. (ovvio che questo lo potremmo verificare solo quando le somme arriveranno effettivamente)
Binck potrebbe però inviare contesualmente al bonifico una mail dove chiarisce che la tassazione fiscale delle somme percepite sarà di competenza dei singoli percettori e non sua.
Ovviamente queste ultime sono solo mie supposizioni
 
li chiamiamo bonifici ma sono trasferimenti da una depositaria clairstream, euroclear, ecc...per cui come tali vengono recepiti dal conto omnibus
Il “diritto al rimborso” (impropriamente titolo), sparisce nel conto dell’avente diritto (omnibus) con il contestuale accredito della somma trasferita
Il tutto collegato alla situazione personale, che dovrebbe essere nota e desumibile dai vari prospetti informativi
....
scusate se mi faccio i fatti vostri :)
 
Trattamento fiscale delle somme rivenienti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023

Sono tra i possessori di obbligazioni subordinate della banca SNS Bank NV, rappresentato nella causa da GRIMALDI STUDIO LEGALE. Pur non avendo specifiche competenze legali e/o fiscali provo ad esprimere il mio punto di vista sull'argomento, sicuramente non esaustivo di tutte le problematiche ma che spero sia utile a stimolare un contributo costruttivo.

A seguito dell'esproprio delle obbligazioni subordinate emesse da SNS Bank e SNS REAAL N.V. operato in data 1/2/2013 con decreto firmato dal Ministro delle Finanze Olandese si veniva a configurare nei confronti dei possessori di tali obbligazioni, ai sensi dell’art. 1223 del c.c., un danno patrimoniale scindibile in “danno emergente” rappresentato dalla perdita patrimoniale connessa alla sottrazione di un titolo di credito ed un “lucro cessante” ovvero il mancato guadagno, intendendo per guadagno il flusso reddituale rappresentato dalle cedole che si sarebbero incassate in assenza di tale decisione.

In data 13/12/2013 Fineco comunicava lo scarico dal dossier titoli dell'originaria obbligazione espropriata e l'assegnazione di nuovo titolo “fittizio” con isin “tecnico” “... che rappresenta il diritto di credito a un eventuale indennizzo da parte del Ministero delle Finanze olandese. “ (riporto testuali parole). Nella sostanza si tratta di una mera evidenza contabile utile a rappresentare le proprie ragioni in sede giudiziale.

Con mail in data 3/8/2023 FinecoBank S.p.A. comunica che l'indennizzo pagato sarà considerato “reddito diverso” (di natura finanziaria) ed assoggettato alla relativa imposizione fiscale previa deduzione delle spese legali sostenute e documentate. Purtroppo la modalità di accredito degli indennizzi agli aventi diritto scelto dal Governo Olandese è lo stesso utilizzato in caso di rimborso di un titolo obbligazionario (Banca Pagatrice → Clearing System → Banca Cliente) per cui la Banca Cliente non può esimersi dall'assumere il ruolo di sostituto d'imposta.

Con lettera personalizzata in data 12/9/2023 il Ministero delle Finanze Olandese comunica agli aventi diritto l'importo dell'indennizzo tabellare cristallizzatosi con sentenza della Corte di Cassazione olandese n. 21/02048 in data 21/4/2023 e l'ammontare degli interessi legali maturati.

Secondo la giurisprudenza vigente, in generale, le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno rappresentato da una perdita patrimoniale (danno emergente) non sono soggette a tassazione.

Al contrario, sono tassati gli importi risarcitori di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante).

L' art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) distingue le categorie di redditi soggetti a tassazione che vengono identificati nel comma 1: redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; d’impresa e diversi. Questo come presupposto alla tassazione per categorie, appunto, ovvero con l’applicazione di regole specifiche per ogni tipologia reddituale. Il comma 2 dell’art. 6 contiene poi una precisazione importante nel contesto di cui parliamo. Quella per cui, in caso di proventi, indennità o risarcimenti sostitutivi di redditi, le somme riscosse, eventualmente anche per effetto di cessione dei relativi crediti, saranno assimilate ai redditi della stessa categoria di cui al comma 1.

Ora, indipendentemente dal sapere se la causa presupponesse o meno il recupero, oltre che del danno emergente anche del lucro cessante (domanda alla quale non so rispondere), la domanda che sorge spontanea è: gli interessi legali hanno natura risarcitoria di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante) oppure no? Per dirla con parole diverse, l'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo (quota tabellare + interessi legali) è scindibile in danno emergente e lucro cessante ed in caso affermativo, con quale criterio?

In conclusione, considerare il 100% dell'indennizzo redditi diversi sicuramente no. Forse, ripeto forse, una parte.

Ragazzi, è domenica, rilassatevi

Vediamo le conclusioni in merito dello Studio Legale

A supporto di queste considerazioni segnalo il trattamento fiscale degli importi corrisposti dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori):

Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori | FiscoOggi.it

risposta n. 12/2020 dell'Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2020.pdf/25950faa-82ce-bb31-9589-cebcaf2b9070

risoluzione 3/2017 dell' Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/14c70767-009b-4c51-8bdc-aa9261345dc2

risoluzione 153/2017 dell' Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2017.pdf/b9aa2e5b-3cdd-0c00-58b7-907247b66c91

Gli ultimi 3 links li trovate nel corpo del primo
MITICO ! da ciò che scrivi è sicuramente danno emergente. Causa tutta la vita... anche per questo ulteriore aspetto.
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto