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[Speciale Pomodori]Domani parte il progetto pilota... "Pummarola n'coppa"
"Made in Italy" e "100% Made in Italy": la normativa di riferimento Europea e nazionale per l'apposizione del marchio di origine del prodotto
www.iprights.it
2) Criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
Per le merci alla cui produzione abbiano collaborato due o più Paesi, occorre applicare il criterio stabilito dal secondo comma dell’art. 60 CDU: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione“.
La Corte di Giustizia Europea ha tentato di precisare questo concetto nella sentenza del 26 Gennaio 1977 C-49/76. L’ultima trasformazione sostanziale “si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione“.
Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze circa la possibilità di individuare l’ultima trasformazione e le lavorazioni sufficienti a determinare il marchio di origine. Ciò anche perché la normativa da tenere in considerazione non si limita al Codice Doganale dell’Unione. Vi sono infatti numerosi accordi bilaterali o multilaterali in materia di origine, i cui criteri prevalgono su quelli generali sopra descritti.
Per ovviare a questa incertezza, uno strumento utile è quello dell’Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.).