Val
Torniamo alla LIRA
itolo: MF ANALISI: Perche' il diritto all'oblio rappresenta una sfida per l'informazione digitale
Ora: 09/08/2013 08:03
Testo:
MILANO (MF-DJ)--La tutela del diritto alla riservatezza va adeguata al
diritto all'informazione, cronaca e critica: il diritto alla riservatezza,
peraltro, ha visto ampliarsi nel tempo il contenuto, includendo il diritto
alla protezione dei dati personali.
Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 della Costituzione) limita in concreto l'esercizio del diritto alla riservatezza (sancito dagli art. 2 e 21),
all'interessato e' parallelamente attribuito il diritto all'oblio, vale a
dire il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per
il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate. La giurisprudenza
insegna che il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale
dell'identita' personale, ma attenzione:rispetto all'interesse del
soggetto che ha interesse a non vedere divulgate, a distanza di tempo,
notizie di cronaca che lo riguardano, si pone l'ipotesi che persista o
subentri l'interesse pubblico alla conoscenza per ragioni di carattere
storico, didattico e culturale. Si tratta di un tema estremamente attuale,
oggetto di diverse pronunce giudiziali (tra le quali la recente sentenza
del Tribunale di Milano n. 5820, pubblicata lo scorso 26 aprile), alcune
delle quali giunte sino in Cassazione (come la sentenza 5 aprile 2012 n.
5525, un importante precedente in materia). Nella vicenda il ricorrente si
duole del fatto che il Garante per la protezione dei dati personali e il
Tribunale di Milano abbiano rigettato l'istanza volta a ottenere lo
"spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un
sito web non indicizzabile dai motori di ricerca", nonche' il rifiuto
dell'editore di provvedere a una "integrazione dell'articolo in questione
con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda". Lamenta il
soggetto che l'articolo di cronaca in questione, non recando in se' la
notizia, distinta e successiva, che l'inchiesta giudiziaria che aveva
condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il
proscioglimento del medesimo, abbia assunto, in tal modo, i contorni di
una vera e propria gogna mediatica.
La Suprema corte ritiene che un fatto di cronaca ben puo' assumere, nel
tempo, rilevanza quale fatto storico, e che cio' puo' giustificare la
permanenza della notizia e dei dati in essa riportati in archivi
differenti da quelli originari, in quanto i dati raccolti e trattati per
una determinata finalita' possono essere successivamente utilizzati per
altri scopi, con la prima compatibili (Codice Privacy, art. 11, c. 1, b).
Argomentano bene i giudici che con riferimento alla rete internet non si
pone una questione di pubblicazione o di ripubblicazione della notizia,
quanto piuttosto di permanenza della medesima nella rete e, a monte,
nell'archivio online dell'editore. E proseguono impartendo una
prescrizione fondamentale: se il passaggio della notizia all'archivio
storico e' ammissibile, i dati devono risultare esatti e aggiornati,
poiche'
altrimenti la notizia, pur se originariamente vera e completa, perde dette
caratteristiche. Ne consegue che, se vera, esatta e aggiornata era la
notizia quale fatto di cronaca, il successivo trattamento quale fatto
storico deve avvenire con modalita' tali da consentire alla medesima di
continuare a mantenere i caratteri di verita' ed esattezza, mediante il
relativo aggiornamento e contestualizzazione. Emerge, quindi, la necessita'
di garantire il collegamento della notizia ad altre informazioni
successivamente pubblicate relative all'evoluzione della vicenda. Nella
sentenza qui commentata la Corte di cassazione conferma, quindi, che il
diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, legittima la
pubblicazione e la divulgazione di una notizia anche senza il consenso
dell'interessato, e cio' anche quando il fatto di cronaca, nel tempo, venga
ad assumere rilevanza quale fatto storico. In tale ultimo caso, tuttavia,
e in cio' risiede l'elemento di novita' rispetto alle precedenti pronunce
che avevano affrontato la questione, la notizia, vera, esatta e aggiornata
al momento della pubblicazione, tale deve rimanere anche in fase di
archiviazione.
E cosi', se a seguito del trascorrere del tempo l'interesse pubblico alla
divulgazione della notizia e' venuto meno, l'interessato potra' giovarsi
del
diritto all'oblio, ottenendo la rimozione della predetta dalla rete
internet, cioe' la deindicizzazione dai motori di ricerca; se, viceversa,
il fatto di cronaca ha nel tempo assunto rilevanza come fatto storico, cio'
legittima l'inserimento del predetto nell'archivio, con onere dell'editore
di aggiornare la notizia.
Come rilevato anche dal Garante della privacy, per salvaguardare
l'attuale identita' sociale di una persona occorre garantire la
contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso
il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate. Credo si
tratti di un'affermazione di principio di portata tutt'altro che
marginale, poiche' garantire il rispetto dell'identita' personale negli
archivi online, apportando alla notizia originaria aggiornamenti, impone agli editori adempimenti non banali, per assurdo risulterebbe piu' agevole rimuovere anziche' aggiornare!, e che dimostrano un'evoluzione di ruolo e funzione stessa della stampa, non piu' solo fonte di informazioni, ma anche garante della verita'.
Luca Giacopuzzi
MF - Mercati Finanziari
(fine)
MF-DJ NEWS
0908:03 ago 2013
Ora: 09/08/2013 08:03
Testo:
MILANO (MF-DJ)--La tutela del diritto alla riservatezza va adeguata al
diritto all'informazione, cronaca e critica: il diritto alla riservatezza,
peraltro, ha visto ampliarsi nel tempo il contenuto, includendo il diritto
alla protezione dei dati personali.
Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 della Costituzione) limita in concreto l'esercizio del diritto alla riservatezza (sancito dagli art. 2 e 21),
all'interessato e' parallelamente attribuito il diritto all'oblio, vale a
dire il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per
il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate. La giurisprudenza
insegna che il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale
dell'identita' personale, ma attenzione:rispetto all'interesse del
soggetto che ha interesse a non vedere divulgate, a distanza di tempo,
notizie di cronaca che lo riguardano, si pone l'ipotesi che persista o
subentri l'interesse pubblico alla conoscenza per ragioni di carattere
storico, didattico e culturale. Si tratta di un tema estremamente attuale,
oggetto di diverse pronunce giudiziali (tra le quali la recente sentenza
del Tribunale di Milano n. 5820, pubblicata lo scorso 26 aprile), alcune
delle quali giunte sino in Cassazione (come la sentenza 5 aprile 2012 n.
5525, un importante precedente in materia). Nella vicenda il ricorrente si
duole del fatto che il Garante per la protezione dei dati personali e il
Tribunale di Milano abbiano rigettato l'istanza volta a ottenere lo
"spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un
sito web non indicizzabile dai motori di ricerca", nonche' il rifiuto
dell'editore di provvedere a una "integrazione dell'articolo in questione
con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda". Lamenta il
soggetto che l'articolo di cronaca in questione, non recando in se' la
notizia, distinta e successiva, che l'inchiesta giudiziaria che aveva
condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il
proscioglimento del medesimo, abbia assunto, in tal modo, i contorni di
una vera e propria gogna mediatica.
La Suprema corte ritiene che un fatto di cronaca ben puo' assumere, nel
tempo, rilevanza quale fatto storico, e che cio' puo' giustificare la
permanenza della notizia e dei dati in essa riportati in archivi
differenti da quelli originari, in quanto i dati raccolti e trattati per
una determinata finalita' possono essere successivamente utilizzati per
altri scopi, con la prima compatibili (Codice Privacy, art. 11, c. 1, b).
Argomentano bene i giudici che con riferimento alla rete internet non si
pone una questione di pubblicazione o di ripubblicazione della notizia,
quanto piuttosto di permanenza della medesima nella rete e, a monte,
nell'archivio online dell'editore. E proseguono impartendo una
prescrizione fondamentale: se il passaggio della notizia all'archivio
storico e' ammissibile, i dati devono risultare esatti e aggiornati,
poiche'
altrimenti la notizia, pur se originariamente vera e completa, perde dette
caratteristiche. Ne consegue che, se vera, esatta e aggiornata era la
notizia quale fatto di cronaca, il successivo trattamento quale fatto
storico deve avvenire con modalita' tali da consentire alla medesima di
continuare a mantenere i caratteri di verita' ed esattezza, mediante il
relativo aggiornamento e contestualizzazione. Emerge, quindi, la necessita'
di garantire il collegamento della notizia ad altre informazioni
successivamente pubblicate relative all'evoluzione della vicenda. Nella
sentenza qui commentata la Corte di cassazione conferma, quindi, che il
diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, legittima la
pubblicazione e la divulgazione di una notizia anche senza il consenso
dell'interessato, e cio' anche quando il fatto di cronaca, nel tempo, venga
ad assumere rilevanza quale fatto storico. In tale ultimo caso, tuttavia,
e in cio' risiede l'elemento di novita' rispetto alle precedenti pronunce
che avevano affrontato la questione, la notizia, vera, esatta e aggiornata
al momento della pubblicazione, tale deve rimanere anche in fase di
archiviazione.
E cosi', se a seguito del trascorrere del tempo l'interesse pubblico alla
divulgazione della notizia e' venuto meno, l'interessato potra' giovarsi
del
diritto all'oblio, ottenendo la rimozione della predetta dalla rete
internet, cioe' la deindicizzazione dai motori di ricerca; se, viceversa,
il fatto di cronaca ha nel tempo assunto rilevanza come fatto storico, cio'
legittima l'inserimento del predetto nell'archivio, con onere dell'editore
di aggiornare la notizia.
Come rilevato anche dal Garante della privacy, per salvaguardare
l'attuale identita' sociale di una persona occorre garantire la
contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso
il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate. Credo si
tratti di un'affermazione di principio di portata tutt'altro che
marginale, poiche' garantire il rispetto dell'identita' personale negli
archivi online, apportando alla notizia originaria aggiornamenti, impone agli editori adempimenti non banali, per assurdo risulterebbe piu' agevole rimuovere anziche' aggiornare!, e che dimostrano un'evoluzione di ruolo e funzione stessa della stampa, non piu' solo fonte di informazioni, ma anche garante della verita'.
Luca Giacopuzzi
MF - Mercati Finanziari
(fine)
MF-DJ NEWS
0908:03 ago 2013
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