Buongiorno,
confermo. Nei regolamenti di EuroTLX e Borsa Italiana sono previste delle procedure di errore che consentono la cancellazione dei contratti se si verificano determinate condizioni. In questo caso se hanno già chiamato per avvisare è quasi certo che procedano, c'è poco da fare.
Non hanno chiamato per avvisare, hanno chiamato per chiedere l'autorizzazione a cancellare volontariamente il contratto (art. 8.7 del regolamento)
Per poter cancellare un contratto, in assenza di accordo tra le controparti, (art. 8.8 del regolamento) la procedura è un pò più complessa e, ritengo, contestabile.
Infatti, per l'annullamento è richiesto:
- che il contratto ecceda il massimo realizzabile a scadenza (comma 3) non è questo il caso
- che ci sia il consenso della controparte (comma 4) neppure questo è il caso
- che il prezzo si discosti dal prezzo teorico in misura maggiore a livelli di soglia.
Il prezzo teorico é:
a) la media aritmetica dei 5 contratti precedenti e dei 5 contratti successivi (non applicabile)
b) il valore dello strumento finanziario registrato su di un'altra sede di negoziazione (non applicabile)
c) media aritmetica delle 3 proposte di acquisto e vendita rese disponibili dai maggiori info providers (non applicabile)
Qualora non sia determinare nessun prezzo teorico con almeno una delle precedenti tre metodologie ... il prezzo di teorico sarà il valore teorico dello strumento finanziario, calcolato richiedendo l’ausilio di Liquidity Provider non coinvolti nella gestione degli errori o attraverso l’utilizzo di modelli di pricing a disposizione di EuroTL
Qui casca l'asino: lo possono stabilire loro!
Comunque questo regolamento mi pare un pò forzato