Passando poi a considerare la donazione o la successione aventi a oggetto azioni o altre quote di partecipazione al capitale sociale di società, gli articolo 16 e 18 del testo unico dispongono che:
a) per i titoli quotati, la base imponibile è data dalla media dei prezzi di nell'ultimo trimestre anteriore alla donazione o alla data di apertura della successione;
b) per le azioni di società non quotate e le quote di partecipazione al capitale diverse dalle azioni, la base imponibile corrisponde, in misura proporzionale, al valore, alla data di apertura della successione o della donazione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (e quindi anche in questo caso escludendo l’avviamento); in mancanza dei predetti documenti, si deve invece ricorrere al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività deducibili (con le medesime modalità si valutano, inoltre, i crediti derivanti dalla liquidazione delle quote di società di persone, che si originano per effetto della morte del socio).