Glibli
In realta' doveva essere Ghibli come la Maserati.
Sentenza giudici di palermo su AlphaClub è un po' lunga perdonatemi:
Il Giudice designato,
sciogliendo fuori udienza la riserva;
letti gli atti e i documenti prodotti dalla difesa dei ricorrenti nel proc.
civ.n.245/2000 R.G/C,
osserva quanto segue
Con ricorso ex artt.669 bis C.P.C. e 3 L.n.281/1998, depositato in data
23.6.2000 e ritualmente notificato, l'Adiconsum -Associazione nazionale
difesa consumatori e ambiente- conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Torino, l'Alpha Club srl, con sede in Cuorgnè e l'Associazione Alpha Club,
con sede in Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; la
ricorrente chiedeva accertarsi il compimento, da parte delle convenute, di
arti illeciti e lesivi dei diritti dei consumatori e, conseguentemente,
adottarsi, in via urgente, i provvedimenti ritenuti idonei
all'eliminazione delle conseguenze dannose.
In particolare, l'Adiconsum concludeva chiedendo di inibire la prosecuzione
di ogni attività all'associazione Alpha Club e alla sai Alpha Club e, in
subordine, di inibire l'utilizzo dei Contratti e degli atti negoziali
illegittimi; di disporre il sequestro conservativo ex art.672 C.P.C. dei
conti correnti bancari e di ogni altra somma delle convenute, nominare un
amministratore giudiziario, disporre l'immediata restituzione delle somme
pagate da tutti i consumatori che hanno validamente esercitato il diritto di
recesso; di ordinare la pubblicazione del provvedimento Su alcuni quotidiani
a diffusione nazionale, a cura e spese delle convenute.
Allegava la ricorrente, a fondamento delle proprie domande, di aver ricevuto
un numero rilevante di reclami di consumatori, i quali avevano sottoscritta
dei contratti e versato delle somme alla Società Alpha Club, che si era
rivelata un'organizzazione piramidale volta ad espandersi attraverso il
sistema della rete amicale, utilizzato dalla cosiddetto "catene di S.
Antonio".
I consumatori che ai erano rivolti all'Adiconsum assumevano di esser nati
inizialmente invitati da una persona amica a partecipare a una festa presso
un grande albergo della propria città; nel corso della riunione conviviale
veniva loro presentata l'attività dell'Alpha Club da operatori della società
stessa che, parlando da un palco e utilizzando persuasive tecniche di
comunicazione, li convincevano a versare la quota decennale di adesione
all'associazione Alpha Club, dell'importo di lire 7.200.000, e a
sottoscrivere dei "contratti di associazione con vendita di servizi e
sconti" oppure dei "contratti di procacciamento di affari".
Secondo la prospettazione della ricorrente, gli operatori Alpha Club,
all'atto dell'adesione; spiegavano agli associati che il costo della tessera
che consentiva di fruire di sconti per vacanze e acquisti di pacchetti di
viaggi a prezzi vantaggiosi, era compensata dai guadagni ricavabili
dall'attività dì procacciamento di analoghi contratti sulla base di elevate
percentuali, garantite dall'Alpha Club nella seguente misura: una
commissione dei 22,90% spettante a ciascun associato sulle prime due vendite
e del 36,80 % su ogni vendita successiva, nonché un'ulteriore commissione
del 13,88% su ogni vendita effettuata dall'associato da lui dipendente e una
commissione aggiuntiva del 3,05% sulla quattro vendite effettuate dal due
associati procacciatori da lui dipendenti
Il descritto sistema del procacciamento di affari si svolgeva, a dire
della ricorrente, attraverso un'organizzazione piramidale, avente alla sua
base i c.d. "silver members", i quali diventavano "gold members" nei momento
in cui riuscivano a effettuare due vendite di tessere associative e
successivamente diventavano "platinum members" qualora i primi due affiliati
effettuavano, a loro volta, due vendite ciascuno.
Il coinvolgimento nella struttura gerarchica era alimentato da frequenti
riunioni periodiche degli associati, durante le quali coloro che avevano
raggiunto i gradi superiori esponevano i guadagni conseguiti come membri
della società Alpha Club Assumeva, infine, la ricorrente che gli aderenti
che si erano rivolti all'Adiconsum avevano mosso, varie contestazioni, in
quanto alcuni, pur avendo esercitato il diritto di recesso previsto dal
d.lgs. n.50/92 e dal contratto, non avevano ottenuto la restituzione della
somma di lire 7.200.000, altri asserivano di aver ricevuto informazioni
distorte ed errate, altri ancora contestavano, in generale, l'illiceità
dell'operazione
A seguito di numerose denunce presentate da vari associati, inoltre, erano
pendenti presso alcuna Procure dei procedimenti penali a carico dei legali
rappresentanti della società Alpha Club.
Il Giudice disponeva l'instaurazione del contraddittorio e le convenute,
benché ritualmente citate, non Si costituivano in giudizio nè comparivano
all'udienza.
Interveniva in causa il P.M Con la comparsa 27.7.2000 e, ritenendo
sussistente un interesse pubblico ai sensi dell'art.70, u.c., c.c.p.,
dichiarava che erano in corso indagini penali sull'attività di Alpha Club,
avente connotazioni truffaldine e di contravvenzione al divieto del gioco
d'azzardo di cui agli artt.718 e segg. C.P.; il P.M. aderiva al ricorso e
alle conclusioni formulati da Adiconsum, in particolare per l'inibitoria
dell'attività suddetti,
che risultava proseguire nonostante il sequestro dei locali della sede.
In esito alla discussione orale, all'udienza del 26.9.2000 il giudice si
riservava di provvedere, alla stregua delle prove documentali offerte dalla
ricorrente.
Ritiene il tribunale che le produzioni documentali della ricorrente
dimostrino la fondatezza dell'azione cautelare urgente proposta da
Adiconsum.
Va, preliminarmente osservato che sussiste la legittimazione attiva
dell'Adiconsum a proporre la presente azione, in quanto a far data dal
29.31.1999, la stessa è iscritta nell'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, previsto
dall'art.5 L.n.281/1998 (doc. 12 allegato al ricorso); deriva da ciò la
legittimazione ad agire ex art.3 legge citata.
Sono ravvisabili nella fattispecie tutti i profili di illiceità del
contratti conclusi da Alpha Club con i consumatori, delineati dalla
ricorrente, per le considerazioni di seguito 'volte.
I contratti stipulati tra l'Alpha Club e i consumatori, variamente
denominati "associazione con vendita di servizi e sconti" -doc n.2-
"procacciamento di affari" (doc.3), iscrizione all'associazione" (doc.4),
Sono contratti atipici che presentano alcuni caratteri dell'associazione in
partecipazione, del mandato e dell'agenzia.
La validità ditali negozi va esaminata secondo il criterio di meritevolezza
degli interessi realizzati, secondo il nostro ordinamento giuridico (art.
1322 C.C.); il requisito in esame non è attribuibile all'attività svolta da
Alpha Club mediante i contratti di cui si è detto.
Oggetto del contratto associativo è l'offerta, da parte di Alpha Club ai
propri membri, di sistemazioni alberghiere, di vacanze e viaggi a prezzi
scontati e il correlativo impegno del contraente ad agire come procacciatore
d'affari, per promuovere e sviluppare le vendite delle tessere di
associazione Alpha Club, per conto di Alpha Club ad; il contratto prevede,
inoltre, l'attribuzione di provvigioni sui contratti conclusi con nuovi
acquirenti del pacchetto Alpha Club, secondo le percentuali e Il meccanismo
specificati nei moduli contrattuali prodotti.
La fruizione di sconti, servizi e vantaggi offerta ai contraenti appare
talmente generica da far ritenere nulli i negozi stipulati da Alpha Club con
il pubblico degli utenti per indeterminatezza dell'oggetto; i contratti,
infatti, non specificano il tipo di servizi o vantaggi utilizzabili dal
contraente, ne l'entità degli sconti in termini percentuali e noti
indicano - neppure per relationem - le località convenzionate, agli
alberghi, compagnie aeree, tour operator ed esercizi che dovrebbero
praticare le tariffe convenzionati; anche queste non espresse.
E' significativo osservare che dalle allegazioni della ricorrente e dal
contenuto degli esposti e delle denunce proposti dai singoli soggetti
interessati, prodotti in giudizio, non risulta che alcuno degli associati
abbia mai, di fatto, frutto dei non meglio precisati sconti e condizioni
vantaggiose.
Consegue da dà che la reale finalità e causa dei contratti, cui è conciato
il versamento della quota associativa decennale di lire 7.200.000 e non già
l'acquisto del generico pacchetto di agevolazioni e sconti ma l'accesso
all'organizzazione e l'inserimento nella struttura piramidale finalizzata
all'acquisizione di sempre nuovi adepti mediante l'attività di proselitismo
e reclutamento svolti dal primi iscritti, remunerata dalla corresponsione di
provvigioni ben individuate nel contratto stesso.
La peculiarità di tale previsione è l'elevato guadagno potenzialmente
ricavabile dall'iniziale versamento dell'importo di lire 7.200.000 (il
22,90% O il 36,8% dell' incasso, v.doc.2, punti primo e secondo),
sicuramente superiore dia reddività mediamente assicurata dalle usuali
tipologie di investimenti finanziari, il tutto senza svolgere nessuna
attività lavorativa ma solo quella di procurare nuovi associati.
L'importo anzidetto appare invece del tutto sproporzionato rispetto
all'acquisizione della possibilità di sconti nel settore dei viaggi e delle
vacanze, che ben possono essere ottenuti rivolgendosi direttamente presso
agenzie di viaggi o comunque utilizzando normali canali commerciali senza
necessità di iscrizione a specifiche associazioni.
La prevalente causa del contratto e la comune intenzione delle parti vanno
perciò individuate nell'effettuazione dell'investimento iniziale di lire
7.200.000 non tanto per l'acquisto di servizi quanto per l'accesso
all'organizzazione e alla possibilità, prospettata da Alpha Club, di
realizzare elevati guadagni con il reperimento di nuovi soggetti da
inserire nella rete di vendita piramidale.
La conclusione dei contratti associativi è funzionale alla realizzazione di
una struttura di vendite a catena, il cui solo scopo è quello di incentivare
il reclutamento di sempre nuovi associati, al fine di ottenere il versamento
delle rispettive quote.
Discende da tali premesse che il contratto associativo Alpha Club, motivato
dall'esclusiva finalità di vendita di tessere appare nullo per contrarietà
all'ordine pubblico e illiceità della causa ex art 1343 CC.
L'attività concretamente posta in essere da Alpha CIub, inoltre, presenta i
caratteri di sollecitazione e raccolta del risparmio tra il pubblico, svolta
in carenza delle prescritte Autorizzazioni e in contrasto con l'esclusione
espressa di cui all'art.3 dello statuto di Alpha Club srl., in relazione a
tale aspetto sono in corso indagini penali per l'ipotesi di reato di
illecita raccolta di risparmio in relazione al d.legs. n.385 del 1.9.1993 e
d.legs n.58 del 24.2.1993.
Sotto altro profilo, l'offerta da parte di Alpha Club ai propri membri,
contenuta nei contatti associativi, di sistemazioni in alberghi,
appartamenti, ville e stazioni di villeggiatura in tutto il mondo a tariffe
speciali va qualificata come attività di organizzazione e intermediazione
dei servizi di viaggio e soggiorno, riservata alle agenzie di viaggio e
turismo in forza della disciplina di cui alla legge 17.5.1983, n.217 e
subordinata all'ottenimento di autorizzazione regionale, previo accertamento
del possesso dei requisiti indicati dall 'art.9 legge citata.
Poiché dal documento Il .9.2000, prodotto all'udienza del 26.9.2000 dalla
difesa della ricorrente, risulta non esser mai stato concesso alcun nulla
osta per l'esercizio di un'agenzia di viaggio alla società Alpha Club, va
affermata l'illiceità e nullità dei contratti anche per tale aspetto.
La prestazione di servizi di viaggi e turismo da parte di un soggetto privo
dell'autorizzazione regionale è infatti abusiva e, come tale, sanzionata sul
piano penale e amministrativo e contraria alle nonne imperative di cui alla
legge n.217 del 17.5.1983, che ha la finalità di tutelare sia i diritti dei
clienti-consumatori, sia gli interessi professionali della categoria sia
interessi pubblici di ordine generale volti a garantire l'equilibrato
sviluppo delle attività turistiche; avuto riguardo alla rilevanza sociale ed
economica delle stesse.
Ulteriore illecito ascrivibile all'Alpha Club è rappresentato dalla
violazione dell'art. 11 d.l.vo 15.1.1992, n.50, in quanto i documenti
prodotti attestano che a numerosi consumatori non Sono state restituite le
somme pagate, pur avendo gli stessi esercitato il diritto di recesso
previsto dall'art.4 d.I.vo citato.
Per lo considerazioni sin qui esposte, deve ritenersi accoglibile il ricorso
in esame, ricorrendo giusti motiva di urgenza in considerazione della
prosecuzione -nonostante il già disposto sequestro penale dei locali, come
riferito dal P.M.- dell'attività dell'Alpha Club, volta a promuovere
l'adesione all'associazione stessa e a riscuotere le quote associative
La misura da adottare, a tutela degli interessi dei consumatori e utenti non
può che essere l'inibitoria dì tutta l'attività e dei comportamenti lesivi
da parte di Alpha Club e Alpha Club srl, ivi compreso ovviamente l'utilizzo
di tutta la modulistica contrattuale, nonché la pubblicazione del presente
provvedimento su duo quotidiani a diffusione nazionale (La Stampa e La
Repubblica), secondo le modalità richieste dalla ricorrente e meglio
specificate in dispositivo, quale misura idonea a correggere o eliminare gli
effetti delle violazioni accertate, ai sensi dell'art.3, lett.a) e c) legge
n.281/1998.
Devono, invece, respingersi le ulteriori istanze formulate dalla ricorrente.
In particolare, la revoca o sostituzione degli amministratori in carica con
altri amministratori di nomina giudiziale non può disporsi nella presente
sede ditutela cautelare urgente dei consumatori, promossa da un'associazione
di consumatori per gli interessi collettivi degli stessi, in conformità alle
previsioni di cui alla citata legge n.281/1998.
L'art.2409 C.C. pacificamente applicabile solo alle società di capitali,
prevede Una misura cautelare tipica, con il requisito soggettivo indicato
dalla disposizione stessa (i soci che rappresentano il decimo del capitale
sociale e non l'associazione di consumatori).
Appare; inoltre. inconciliabile, sul piano logico, la prosecuzione
dell'attività, sia pure attraverso un amministratore di nomina giudiziaria,
con l'affermata totale illiceità dell'attività stessa nel suo complesso.
Neppure può autorizzarsi il sequestro conservativo dei conti bancari e di
ogni altri somma degli enti resistenti, finalizzato alla conseguente
restituzione delle somme pagate da tutti coloro che hanno validamente
esercitato il diritto di recesso; si tratta, infatti, di strumenti di tutela
patrimoniale pronunciabili nei confronti di ciascun singolo creditore,
previo accertamento, sia pure sommario, delle rispettive ragioni di credito
ma una simile pronuncia esula dall'ambito del presente procedimento di
tutela collettiva, azionata dall'Adiconsum.
Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e deve fissarsi il termine
per l'instaurazione del giudizio di merito, ex art.669 octies C.P.C., in
gg.trenta dalla comunicazione dell'avviso di deposito del presente
provvedimento.
P.Q.M.
Visti gli art.669 bis e segg. C.P.C., 3 legge n.281/1998,
Accoglie il ricorso proposto da Adiconsum e, per l'effetto, inibisce alle
convenute la prosecuzione di ogni attività dell'associazione Alpha Club e
Alpha Club Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Ordina la pubblicazione del presente provvedimento, a cura e spese delle
convenute, sui quotidiani "LA STAMPA" e "LA REPUBBLICA", con avviso di
dimensioni non inferiori a cm. 20per30, con caratteri tipografici corpo 16 e
recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo
giudicante, delle parti del contenuto dell'attività lesiva.
Assegna termine di trenta gg. Dalla comunicazione dell'avviso di deposito
del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il Giudice designato,
sciogliendo fuori udienza la riserva;
letti gli atti e i documenti prodotti dalla difesa dei ricorrenti nel proc.
civ.n.245/2000 R.G/C,
osserva quanto segue
Con ricorso ex artt.669 bis C.P.C. e 3 L.n.281/1998, depositato in data
23.6.2000 e ritualmente notificato, l'Adiconsum -Associazione nazionale
difesa consumatori e ambiente- conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Torino, l'Alpha Club srl, con sede in Cuorgnè e l'Associazione Alpha Club,
con sede in Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; la
ricorrente chiedeva accertarsi il compimento, da parte delle convenute, di
arti illeciti e lesivi dei diritti dei consumatori e, conseguentemente,
adottarsi, in via urgente, i provvedimenti ritenuti idonei
all'eliminazione delle conseguenze dannose.
In particolare, l'Adiconsum concludeva chiedendo di inibire la prosecuzione
di ogni attività all'associazione Alpha Club e alla sai Alpha Club e, in
subordine, di inibire l'utilizzo dei Contratti e degli atti negoziali
illegittimi; di disporre il sequestro conservativo ex art.672 C.P.C. dei
conti correnti bancari e di ogni altra somma delle convenute, nominare un
amministratore giudiziario, disporre l'immediata restituzione delle somme
pagate da tutti i consumatori che hanno validamente esercitato il diritto di
recesso; di ordinare la pubblicazione del provvedimento Su alcuni quotidiani
a diffusione nazionale, a cura e spese delle convenute.
Allegava la ricorrente, a fondamento delle proprie domande, di aver ricevuto
un numero rilevante di reclami di consumatori, i quali avevano sottoscritta
dei contratti e versato delle somme alla Società Alpha Club, che si era
rivelata un'organizzazione piramidale volta ad espandersi attraverso il
sistema della rete amicale, utilizzato dalla cosiddetto "catene di S.
Antonio".
I consumatori che ai erano rivolti all'Adiconsum assumevano di esser nati
inizialmente invitati da una persona amica a partecipare a una festa presso
un grande albergo della propria città; nel corso della riunione conviviale
veniva loro presentata l'attività dell'Alpha Club da operatori della società
stessa che, parlando da un palco e utilizzando persuasive tecniche di
comunicazione, li convincevano a versare la quota decennale di adesione
all'associazione Alpha Club, dell'importo di lire 7.200.000, e a
sottoscrivere dei "contratti di associazione con vendita di servizi e
sconti" oppure dei "contratti di procacciamento di affari".
Secondo la prospettazione della ricorrente, gli operatori Alpha Club,
all'atto dell'adesione; spiegavano agli associati che il costo della tessera
che consentiva di fruire di sconti per vacanze e acquisti di pacchetti di
viaggi a prezzi vantaggiosi, era compensata dai guadagni ricavabili
dall'attività dì procacciamento di analoghi contratti sulla base di elevate
percentuali, garantite dall'Alpha Club nella seguente misura: una
commissione dei 22,90% spettante a ciascun associato sulle prime due vendite
e del 36,80 % su ogni vendita successiva, nonché un'ulteriore commissione
del 13,88% su ogni vendita effettuata dall'associato da lui dipendente e una
commissione aggiuntiva del 3,05% sulla quattro vendite effettuate dal due
associati procacciatori da lui dipendenti
Il descritto sistema del procacciamento di affari si svolgeva, a dire
della ricorrente, attraverso un'organizzazione piramidale, avente alla sua
base i c.d. "silver members", i quali diventavano "gold members" nei momento
in cui riuscivano a effettuare due vendite di tessere associative e
successivamente diventavano "platinum members" qualora i primi due affiliati
effettuavano, a loro volta, due vendite ciascuno.
Il coinvolgimento nella struttura gerarchica era alimentato da frequenti
riunioni periodiche degli associati, durante le quali coloro che avevano
raggiunto i gradi superiori esponevano i guadagni conseguiti come membri
della società Alpha Club Assumeva, infine, la ricorrente che gli aderenti
che si erano rivolti all'Adiconsum avevano mosso, varie contestazioni, in
quanto alcuni, pur avendo esercitato il diritto di recesso previsto dal
d.lgs. n.50/92 e dal contratto, non avevano ottenuto la restituzione della
somma di lire 7.200.000, altri asserivano di aver ricevuto informazioni
distorte ed errate, altri ancora contestavano, in generale, l'illiceità
dell'operazione
A seguito di numerose denunce presentate da vari associati, inoltre, erano
pendenti presso alcuna Procure dei procedimenti penali a carico dei legali
rappresentanti della società Alpha Club.
Il Giudice disponeva l'instaurazione del contraddittorio e le convenute,
benché ritualmente citate, non Si costituivano in giudizio nè comparivano
all'udienza.
Interveniva in causa il P.M Con la comparsa 27.7.2000 e, ritenendo
sussistente un interesse pubblico ai sensi dell'art.70, u.c., c.c.p.,
dichiarava che erano in corso indagini penali sull'attività di Alpha Club,
avente connotazioni truffaldine e di contravvenzione al divieto del gioco
d'azzardo di cui agli artt.718 e segg. C.P.; il P.M. aderiva al ricorso e
alle conclusioni formulati da Adiconsum, in particolare per l'inibitoria
dell'attività suddetti,
che risultava proseguire nonostante il sequestro dei locali della sede.
In esito alla discussione orale, all'udienza del 26.9.2000 il giudice si
riservava di provvedere, alla stregua delle prove documentali offerte dalla
ricorrente.
Ritiene il tribunale che le produzioni documentali della ricorrente
dimostrino la fondatezza dell'azione cautelare urgente proposta da
Adiconsum.
Va, preliminarmente osservato che sussiste la legittimazione attiva
dell'Adiconsum a proporre la presente azione, in quanto a far data dal
29.31.1999, la stessa è iscritta nell'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, previsto
dall'art.5 L.n.281/1998 (doc. 12 allegato al ricorso); deriva da ciò la
legittimazione ad agire ex art.3 legge citata.
Sono ravvisabili nella fattispecie tutti i profili di illiceità del
contratti conclusi da Alpha Club con i consumatori, delineati dalla
ricorrente, per le considerazioni di seguito 'volte.
I contratti stipulati tra l'Alpha Club e i consumatori, variamente
denominati "associazione con vendita di servizi e sconti" -doc n.2-
"procacciamento di affari" (doc.3), iscrizione all'associazione" (doc.4),
Sono contratti atipici che presentano alcuni caratteri dell'associazione in
partecipazione, del mandato e dell'agenzia.
La validità ditali negozi va esaminata secondo il criterio di meritevolezza
degli interessi realizzati, secondo il nostro ordinamento giuridico (art.
1322 C.C.); il requisito in esame non è attribuibile all'attività svolta da
Alpha Club mediante i contratti di cui si è detto.
Oggetto del contratto associativo è l'offerta, da parte di Alpha Club ai
propri membri, di sistemazioni alberghiere, di vacanze e viaggi a prezzi
scontati e il correlativo impegno del contraente ad agire come procacciatore
d'affari, per promuovere e sviluppare le vendite delle tessere di
associazione Alpha Club, per conto di Alpha Club ad; il contratto prevede,
inoltre, l'attribuzione di provvigioni sui contratti conclusi con nuovi
acquirenti del pacchetto Alpha Club, secondo le percentuali e Il meccanismo
specificati nei moduli contrattuali prodotti.
La fruizione di sconti, servizi e vantaggi offerta ai contraenti appare
talmente generica da far ritenere nulli i negozi stipulati da Alpha Club con
il pubblico degli utenti per indeterminatezza dell'oggetto; i contratti,
infatti, non specificano il tipo di servizi o vantaggi utilizzabili dal
contraente, ne l'entità degli sconti in termini percentuali e noti
indicano - neppure per relationem - le località convenzionate, agli
alberghi, compagnie aeree, tour operator ed esercizi che dovrebbero
praticare le tariffe convenzionati; anche queste non espresse.
E' significativo osservare che dalle allegazioni della ricorrente e dal
contenuto degli esposti e delle denunce proposti dai singoli soggetti
interessati, prodotti in giudizio, non risulta che alcuno degli associati
abbia mai, di fatto, frutto dei non meglio precisati sconti e condizioni
vantaggiose.
Consegue da dà che la reale finalità e causa dei contratti, cui è conciato
il versamento della quota associativa decennale di lire 7.200.000 e non già
l'acquisto del generico pacchetto di agevolazioni e sconti ma l'accesso
all'organizzazione e l'inserimento nella struttura piramidale finalizzata
all'acquisizione di sempre nuovi adepti mediante l'attività di proselitismo
e reclutamento svolti dal primi iscritti, remunerata dalla corresponsione di
provvigioni ben individuate nel contratto stesso.
La peculiarità di tale previsione è l'elevato guadagno potenzialmente
ricavabile dall'iniziale versamento dell'importo di lire 7.200.000 (il
22,90% O il 36,8% dell' incasso, v.doc.2, punti primo e secondo),
sicuramente superiore dia reddività mediamente assicurata dalle usuali
tipologie di investimenti finanziari, il tutto senza svolgere nessuna
attività lavorativa ma solo quella di procurare nuovi associati.
L'importo anzidetto appare invece del tutto sproporzionato rispetto
all'acquisizione della possibilità di sconti nel settore dei viaggi e delle
vacanze, che ben possono essere ottenuti rivolgendosi direttamente presso
agenzie di viaggi o comunque utilizzando normali canali commerciali senza
necessità di iscrizione a specifiche associazioni.
La prevalente causa del contratto e la comune intenzione delle parti vanno
perciò individuate nell'effettuazione dell'investimento iniziale di lire
7.200.000 non tanto per l'acquisto di servizi quanto per l'accesso
all'organizzazione e alla possibilità, prospettata da Alpha Club, di
realizzare elevati guadagni con il reperimento di nuovi soggetti da
inserire nella rete di vendita piramidale.
La conclusione dei contratti associativi è funzionale alla realizzazione di
una struttura di vendite a catena, il cui solo scopo è quello di incentivare
il reclutamento di sempre nuovi associati, al fine di ottenere il versamento
delle rispettive quote.
Discende da tali premesse che il contratto associativo Alpha Club, motivato
dall'esclusiva finalità di vendita di tessere appare nullo per contrarietà
all'ordine pubblico e illiceità della causa ex art 1343 CC.
L'attività concretamente posta in essere da Alpha CIub, inoltre, presenta i
caratteri di sollecitazione e raccolta del risparmio tra il pubblico, svolta
in carenza delle prescritte Autorizzazioni e in contrasto con l'esclusione
espressa di cui all'art.3 dello statuto di Alpha Club srl., in relazione a
tale aspetto sono in corso indagini penali per l'ipotesi di reato di
illecita raccolta di risparmio in relazione al d.legs. n.385 del 1.9.1993 e
d.legs n.58 del 24.2.1993.
Sotto altro profilo, l'offerta da parte di Alpha Club ai propri membri,
contenuta nei contatti associativi, di sistemazioni in alberghi,
appartamenti, ville e stazioni di villeggiatura in tutto il mondo a tariffe
speciali va qualificata come attività di organizzazione e intermediazione
dei servizi di viaggio e soggiorno, riservata alle agenzie di viaggio e
turismo in forza della disciplina di cui alla legge 17.5.1983, n.217 e
subordinata all'ottenimento di autorizzazione regionale, previo accertamento
del possesso dei requisiti indicati dall 'art.9 legge citata.
Poiché dal documento Il .9.2000, prodotto all'udienza del 26.9.2000 dalla
difesa della ricorrente, risulta non esser mai stato concesso alcun nulla
osta per l'esercizio di un'agenzia di viaggio alla società Alpha Club, va
affermata l'illiceità e nullità dei contratti anche per tale aspetto.
La prestazione di servizi di viaggi e turismo da parte di un soggetto privo
dell'autorizzazione regionale è infatti abusiva e, come tale, sanzionata sul
piano penale e amministrativo e contraria alle nonne imperative di cui alla
legge n.217 del 17.5.1983, che ha la finalità di tutelare sia i diritti dei
clienti-consumatori, sia gli interessi professionali della categoria sia
interessi pubblici di ordine generale volti a garantire l'equilibrato
sviluppo delle attività turistiche; avuto riguardo alla rilevanza sociale ed
economica delle stesse.
Ulteriore illecito ascrivibile all'Alpha Club è rappresentato dalla
violazione dell'art. 11 d.l.vo 15.1.1992, n.50, in quanto i documenti
prodotti attestano che a numerosi consumatori non Sono state restituite le
somme pagate, pur avendo gli stessi esercitato il diritto di recesso
previsto dall'art.4 d.I.vo citato.
Per lo considerazioni sin qui esposte, deve ritenersi accoglibile il ricorso
in esame, ricorrendo giusti motiva di urgenza in considerazione della
prosecuzione -nonostante il già disposto sequestro penale dei locali, come
riferito dal P.M.- dell'attività dell'Alpha Club, volta a promuovere
l'adesione all'associazione stessa e a riscuotere le quote associative
La misura da adottare, a tutela degli interessi dei consumatori e utenti non
può che essere l'inibitoria dì tutta l'attività e dei comportamenti lesivi
da parte di Alpha Club e Alpha Club srl, ivi compreso ovviamente l'utilizzo
di tutta la modulistica contrattuale, nonché la pubblicazione del presente
provvedimento su duo quotidiani a diffusione nazionale (La Stampa e La
Repubblica), secondo le modalità richieste dalla ricorrente e meglio
specificate in dispositivo, quale misura idonea a correggere o eliminare gli
effetti delle violazioni accertate, ai sensi dell'art.3, lett.a) e c) legge
n.281/1998.
Devono, invece, respingersi le ulteriori istanze formulate dalla ricorrente.
In particolare, la revoca o sostituzione degli amministratori in carica con
altri amministratori di nomina giudiziale non può disporsi nella presente
sede ditutela cautelare urgente dei consumatori, promossa da un'associazione
di consumatori per gli interessi collettivi degli stessi, in conformità alle
previsioni di cui alla citata legge n.281/1998.
L'art.2409 C.C. pacificamente applicabile solo alle società di capitali,
prevede Una misura cautelare tipica, con il requisito soggettivo indicato
dalla disposizione stessa (i soci che rappresentano il decimo del capitale
sociale e non l'associazione di consumatori).
Appare; inoltre. inconciliabile, sul piano logico, la prosecuzione
dell'attività, sia pure attraverso un amministratore di nomina giudiziaria,
con l'affermata totale illiceità dell'attività stessa nel suo complesso.
Neppure può autorizzarsi il sequestro conservativo dei conti bancari e di
ogni altri somma degli enti resistenti, finalizzato alla conseguente
restituzione delle somme pagate da tutti coloro che hanno validamente
esercitato il diritto di recesso; si tratta, infatti, di strumenti di tutela
patrimoniale pronunciabili nei confronti di ciascun singolo creditore,
previo accertamento, sia pure sommario, delle rispettive ragioni di credito
ma una simile pronuncia esula dall'ambito del presente procedimento di
tutela collettiva, azionata dall'Adiconsum.
Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e deve fissarsi il termine
per l'instaurazione del giudizio di merito, ex art.669 octies C.P.C., in
gg.trenta dalla comunicazione dell'avviso di deposito del presente
provvedimento.
P.Q.M.
Visti gli art.669 bis e segg. C.P.C., 3 legge n.281/1998,
Accoglie il ricorso proposto da Adiconsum e, per l'effetto, inibisce alle
convenute la prosecuzione di ogni attività dell'associazione Alpha Club e
Alpha Club Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Ordina la pubblicazione del presente provvedimento, a cura e spese delle
convenute, sui quotidiani "LA STAMPA" e "LA REPUBBLICA", con avviso di
dimensioni non inferiori a cm. 20per30, con caratteri tipografici corpo 16 e
recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo
giudicante, delle parti del contenuto dell'attività lesiva.
Assegna termine di trenta gg. Dalla comunicazione dell'avviso di deposito
del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito.