Allora... ricordiamoci di una cosa...
Fu detto che i Clemm... se volevano... potevano costituire un'associazione... e... a chi era interessato... sarebbe stata fornita la modulistica e le informazioni per costituirla...
da qui si presume che ai vertici ogni Clemm ha costituito la sua associazione (e questo conferma che COEMM e CLEMM sono indipendenti)
Ovviamente visto che i vari convegni svolti nelle varie regioni erano ''organizzati'' dai referenti e non dal COEMM
i quali ''incassavano'' come ASSOCIAZIONE... i proventi delle donazioni (nelle scatole da scarpe) dei quali ovviamente... decurtate le spese (sala pranzi cene... trasporti etc etc) il rimanente rimane all'associazione di riferimento... la quale se vuole (non obbligatorio
) puo' fare donazione al COEMM
quindi si presume che gli incassi possano essere divisi tra i costituenti dell'associazione medesima... IL TUTTO ESENTASSE E NON CUMULABILE AL REDDITO
MA... C'E' UN MA... LEGGETE SOTTO...
FONTE: FAQ Associazioni non profit: costituzione, gestione fiscale ...
"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro"
non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è impl icita nella
definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di
società commerciale che prevede come finalità essenziale «l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
(nel
Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile.
In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionissti, nelle associazioni questo non può essere fatto (art. 2247 Codice Civile); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è di versarlo nel Fondo comune e utilizzarlo negli anni successivi).
Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione?
E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno
scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due, tuttavia alcune regioni (Lazio) chiedono almeno 5 soci per accettare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss.
Codice Civile). Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, agli albi degli Enti Locali, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
Un socio ha il diritto di prendere visione dell'elenco dei soci?
Il presidente deve mettere a disposizione l'elenco dei soci a coloro che hanno diritto di conoscerli e, quindi, ai soci che lo chiedono. I soci sono contitolari del medesimo trattamento dei dati e tale contitolarità permette a ciascun socio la conoscenza dei dati personali trattati presso l'associazione.
Si possono tuttavia individuare due limiti: i dati personali devono essere raccolti ed utilizzati coerentemente con l'obiettivo di raggiungere gli scopi istituzionali dell'associazione (quindi l'associazione non può trattare dati personali inutili a raggiungere lo scopo istituzionale), e in più il presidente deve offrire ai soci le opportune garanzie di riservatezza nei confronti degli estranei.
Una associazione che rende sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i propri soci, rischia di sconfinare nella categoria delle associazioni segrete ai sensi della legge n. 17 del 1982.
Vedi anche il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione OdV, ONLUS, APS?
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. E' inoltre obbligatorio avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
E' ammessa l'azione a beneficio dei propri soci per le associazioni di promozione sociale; per questo tipo di associazioni occorrono atto costitutivo e statuto in forma scritta, da iscrivere negli appositi registri nazionali o regionali. Naturalmente, per godere di molte agevolazioni fiscali è obbligatorio che l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.