cris1015
vivere realtà
Il punto forte sta nei donazioni
La donazione è un vero e proprio contratto, con il quale un soggetto (che tecnicamente viene chiamato donante) arricchisce un altro (donatario) a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio.
Con donazione non si può pretendere niente da sarlo e neanche lui non può pretendere allineamento
La donazione è un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti a un notaio alla presenza di due testimoni
La donazione è un contratto che il donante e il donatario devono essere d’accordo nel dare e ricevere, quindi manifestare reciprocamente la loro volontà.
Fa eccezione la cosiddetta “donazione manuale” che, nell’uso corrente, è il comune regalo, cioè la donazione di modesto valore. Il “valore modesto” è commisurato alle condizioni economiche del donante.
Qui direi che si potrebbe fare una denuncia almeno di chi ha condizioni economiche cioè cè gente disoccupata e bisognosa ?????
La donazione non è esente da costi. Infatti, si versa un’imposta sulle donazioni che varia a seconda del rapporto di parentela tra donante e destinatario della donazione. In particolare, a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. Questo significa che, al di sotto di questi valori, la donazione non verrà tassata.
Coniuge, figli e genitori 4%
Fratelli e sorelle 6%
Altri parenti fino al quarto grado 6% -
Tutti gli altri soggetti 8%
Art. 769 codice civile - Definizione
Spontaneità: l'animus donandi ricorre tutte le volte in cui l'attribuzione viene compiuta in modo spontaneo dal donante, senza essere dovuta da vincoli giuridici od extragiuridici rilevanti per l'ordinamento. Per tale ragione non è ammessa la figura del contratto preliminare di donazione: considerando infatti che la donazione deve essere spontanea, una eventuale promessa di donazione risulterebbe nulla.
Capacità nella "donazione"
Capacità di donare: per le persone fisiche è necessaria la piena capacità di disporre. Inoltre, essendo la donazione un atto personale, non è ammessa larappresentanza. Risulta consentita solo la procura speciale con espressa indicazione del donatario e dell'oggetto della donazione (art. 778 c.c.).
Quanto invece alle persone giuridiche, esse hanno capacità di donare solo se ciò è ammesso nel loro statuto o nell'atto costitutivo.
Mi fa pensare che la questione di donazioni non è punto forte di coemm e per questo si cambia a S.E.I. srl che da approfondire statuto ma suppongo amministratore avocato avrà studiata bene
La donazione è un vero e proprio contratto, con il quale un soggetto (che tecnicamente viene chiamato donante) arricchisce un altro (donatario) a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio.
Con donazione non si può pretendere niente da sarlo e neanche lui non può pretendere allineamento
La donazione è un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti a un notaio alla presenza di due testimoni
La donazione è un contratto che il donante e il donatario devono essere d’accordo nel dare e ricevere, quindi manifestare reciprocamente la loro volontà.
Fa eccezione la cosiddetta “donazione manuale” che, nell’uso corrente, è il comune regalo, cioè la donazione di modesto valore. Il “valore modesto” è commisurato alle condizioni economiche del donante.
Qui direi che si potrebbe fare una denuncia almeno di chi ha condizioni economiche cioè cè gente disoccupata e bisognosa ?????
La donazione non è esente da costi. Infatti, si versa un’imposta sulle donazioni che varia a seconda del rapporto di parentela tra donante e destinatario della donazione. In particolare, a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. Questo significa che, al di sotto di questi valori, la donazione non verrà tassata.
Coniuge, figli e genitori 4%
Fratelli e sorelle 6%
Altri parenti fino al quarto grado 6% -
Tutti gli altri soggetti 8%
Art. 769 codice civile - Definizione
Spontaneità: l'animus donandi ricorre tutte le volte in cui l'attribuzione viene compiuta in modo spontaneo dal donante, senza essere dovuta da vincoli giuridici od extragiuridici rilevanti per l'ordinamento. Per tale ragione non è ammessa la figura del contratto preliminare di donazione: considerando infatti che la donazione deve essere spontanea, una eventuale promessa di donazione risulterebbe nulla.
Capacità nella "donazione"
Capacità di donare: per le persone fisiche è necessaria la piena capacità di disporre. Inoltre, essendo la donazione un atto personale, non è ammessa larappresentanza. Risulta consentita solo la procura speciale con espressa indicazione del donatario e dell'oggetto della donazione (art. 778 c.c.).
Quanto invece alle persone giuridiche, esse hanno capacità di donare solo se ciò è ammesso nel loro statuto o nell'atto costitutivo.
Mi fa pensare che la questione di donazioni non è punto forte di coemm e per questo si cambia a S.E.I. srl che da approfondire statuto ma suppongo amministratore avocato avrà studiata bene