kok90
o COSì...o POMì
Ma nessuno stipula un contratto ,nessuno firma niente ,quindi di che stai parlando ?
I clemm sono associazioni uniche e indipendenti nulla a che fare con Coemm ,e non firmsno niente di niente , i clemm divulgano la filosofia di Coemm ed eventualmente collaborano con i partner di Coemm .punto ,nessuno firma niente .
SICURA DELLE TUE AFFERMAZIONI? @Lunalidia
Le associazioni riconosciute e non riconosciute
Sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le associazioni: la prima più impegnativa garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più agile e diffusa è adatta per chi vuole mettersi alla prova
Le associazioni riconosciute
Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.... CONTINUA SU Le associazioni riconosciute e non riconosciute
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
---------E QUI OCCHIO PERCHE' NE RISPONDERETE PERSONALMENTE!--------- ''E' VALIDO ANCHE IN FORMA ORALE''
Si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell'associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Chi intende costituire un’associazione non riconosciuta deve comunque trovare un accordo su:
- scopo dell’associazione;
- condizioni di ammissione degli associati;
- regole, ordinamento interno e amministrazione;
- denominazione;
- sede;
- patrimonio.
Creare un’associazione
Operano nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport o hanno finalità solidaristiche, sociali e assistenziali: le associazioni raggruppano persone unite per realizzare un obiettivo comune, senza scopo di lucro
Cos’è e come funziona
Un gruppo di persone che si riconosce in ideali o interessi comuni e si organizza per raggiungere un obiettivo condiviso può dare vita a un’associazione. Le associazioni sono forme di aggregazione riconosciute dalla legge italiana, che le tutela nella loro libera costituzione e nello svolgimento delle specifiche attività.
In quanto enti privati che svolgono attività di utilità sociale in favore degli associati o di altre persone, senza avere scopo di lucro, si distinguono chiaramente tanto dalle società, che hanno uno scopo di lucro, quanto dalle cooperative, che hanno uno scopo mutualistico. Insieme ad altre forme associative, con le quali condividono gli obiettivi di promozione sociale e la presenza attiva sul territorio, fanno parte del Terzo Settore o Settore non-profit.
Possono avere finalità culturali, ricreative, sportive, solidaristiche, sociali, assistenziali ecc., per le cui attività non occorre necessariamente l’investimento di grandi risorse. Costituirsi come ente permette inoltre alle associazioni o enti non commerciali di tipo associativo di organizzare iniziative di vario genere, rapportandosi con altre associazioni, con enti pubblici e privati, e di partecipare a manifestazioni o eventi.
Ogni persona che aderisce volontariamente a un’associazione si impegna a contribuire in prima persona al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la propria attività o anche con contributi di tipo economico.
Il patrimonio dell’associazione deriva infatti fondamentalmente dai contributi degli associati (quote associative o altri versamenti) e di persone esterne. Questi contributi costituiscono un fondo comune, che serve a finanziare l’ente per i suoi scopi costitutivi, non può essere diviso o restituito ai soci e, in caso di scioglimento dell’associazione, deve essere devoluto a un altro ente con finalità simili.
All'interno di un'associazione possono essere esercitate attività commerciali, ma non in misura prevalente. Gli eventuali utili non possono essere redistribuiti tra gli associati, se non entro precisi limiti, ma vanno reinvestiti nelle attività dell’associazione. Anche per questo è necessario tenere un bilancio sociale.
Come si costituisce
Per costituire un’associazione sono sufficienti anche solo due persone maggiorenni e non ci sono limiti nell’accoglimento di nuovi associati che ne facciano richiesta.
L’organizzazione di un’associazione è regolata sulla base di accordi tra gli associati, che stabiliscono la suddivisione dei compiti all’interno dell’associazione e nominano i propri organi rappresentativi. L’accordo tra gli associati si concretizza in un contratto di associazione: l’Atto Costitutivo, stipulato nell’ambito dell’Assemblea costitutiva, insieme allo Statuto.
L’Atto costitutivo è il primo verbale, il primo documento ufficiale dell’associazione, che ne accompagnerà tutta l’esistenza: esprime la volontà di dare vita al rapporto associativo.
Lo Statuto indica caratteristiche e finalità dell’associazione, contiene le regole per la sua amministrazione e la gestione delle attività.
Atto costitutivo e Statuto possono essere contenuti all’interno di un unico documento oppure costituire due documenti separati, purché vi siano indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge:
- denominazione dell’associazione;
- scopo;
- patrimonio;
- sede;
- norme circa l’ordinamento e l’amministrazione dell’associazione;
- diritti e obblighi degli associati;
- condizioni di ammissione degli associati.
FONTI: Le associazioni riconosciute e non riconosciute
Le associazioni riconosciute e non riconosciute
Ultima modifica: