Gonfiare titoli o sparare fesserie a destra e sinistra si potrebbe, per errore, incappare nel reato di “Usurpazioni di titoli o di onori”, il tutto disciplinato dall’Art. 498 del Codice Penale. (
Art. 498 codice penale - Usurpazione di titoli o di onori)
Dottore - Wikipedia
Protezione giuridica del titolo di dottore
Il titolo di "dottore" è conferito dalle autorità accademiche in nome della legge e ha
valore legale. La legge persegue chi se ne fregia senza averne diritto (art. 498 c.p., depenalizzato).
Il Regolamento studenti (
regio decreto 4 giugno 1938, n.1269) prevedeva all'articolo 48 che "
a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore".
Il regio decreto è stato in parte abrogato ("e ad essi soltanto") dalla legislazione successiva e vi sono particolari casi nei quali si parla non solo di equipollenza ma di vera e propria equiparazione cioè "atto, effetto dell'uguagliare, pareggiare" (parificazione) con connessa estensione alla qualifica di dottore ai diplomati di cui:
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508 art. 4/3+3bis;
- D.Lgs. 42/2004 modificato dal D.Lgs. 156/2006,«il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale»;
- DPR 8 luglio 2005, n. 212 art. 3,4,5,6;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 art 17 riguardo ai possessori di Diploma Universitario DU (prima non era laurea) e dei diplomi di durata triennale delle scuole dirette a fini speciali;
- legge di stabilità 2013 (art. 1, cc. 102-107).
Con il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 un gran numero di scuole dirette a fini speciali si sono trasformate, come previsto dalla legge, in corsi di diploma di primo livello universitario (DU), dando vita, in tal modo, anche in Italia, all'istruzione universitaria di primo livello, prevalentemente orientata attorno a una formazione di tipo professionale. Con l'anno accademico 1992/93, adeguandosi al citato D.M., molti corsi delle scuole dirette a fini speciali hanno attivando nuovi indirizzi di studio finalizzati al rilascio di diploma.
La Legge 13 marzo
1958, n. 262 regola il
conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili. L'articolo 1 recita:
« Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella
honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge »
L'articolo 2 recita:
« Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale »