Titoli di Stato area Euro Comitato Risparmiatori Grecia - Uniamoci (17 lettori)

tommy271

Forumer storico
Peccato però che pare sia complicatissimo iscriversi. Io ci ho provato ben due volte senza esito. Non sono riuscito neanche ad inviare una semplice mail, perché non riesco a procedere.
Sicuramente ci sono persone molto più esperte di me di informatica, ma tanti sono come me, tanti altri ci capiscono ancora meno, e tanti altri non usano internet.
Inoltre per accedere a quel forum mi pare che sia obbligatorio dichiarare la quantità e il tipo degli investimenti fatti, cosa che sicuramente, dato anche il carattere di obbligatorietà (se è come ho capito) fa desistere moltissime persone che sarebbero interessate. Non tutti poi trovano opportuno figurare su Facebook. Forse non ho capito qualcosa io?

Io già faccio fatica ad adoperare il mio PC ... se mi complicano la vita per iscrivermi ne faccio volentieri a meno.
Credo che "InvestireOggi" e il FOL accolgano discussioni esaurienti in materia.
La "Carboneria" poteva avere un senso nel passato, oggi un pò meno :-o.
 

tommy271

Forumer storico
Circa l'intervento di Beppe Scienza, pare che dopo l'entrata della Grecia nell'euro, proprio lui per anni abbia consigliato, attraverso il suo sito, di acquistare proprio titoli di stato greci (tra l'altro con scadenza 2025). Come mai non ne parla?
Prima di creare scompiglio tra i risparmiatori come noi, che cercano di reagire, forse è meglio chiarire questo aspetto.

Avrà cambiato opinione.
Capita anche a me ...
 

tommy271

Forumer storico
Oggi mi è arrivata la risposta della Consob in merito alle osservazioni che ho mosso rispetto al concambio dei titoli:



Gentile Signor XXXXXXXX,

con riguardo alla sua mail, si rappresenta che l'operazione di ristrutturazione del debito greco riguarda decisioni di un Paese sovrano.

Si evidenzia, comunque, che la Consob aveva trasmesso all’Abi, Assosim, Assoreti e Federcasse una comunicazione con cui si invitavano tali Associazioni a «contribuire alla più ampia diffusione alle associate» della comunicazione medesima. In particolare, nel precisare che l’offerta pubblica di scambio «è rivolta al pubblico in Italia pur in assenza della pubblicazione di un apposito documento autorizzato dalla Consob ….. si richiama l’attenzione degli operatori al rispetto delle regole di condotta previste dalla disciplina in materia di servizi di investimento nel corso dell’operazione ….. si raccomanda a tutti gli intermediari che detengono per conto della clientela strumenti finanziari coinvolti nell’operazione di predisporre le necessarie misure volte a garantire un’informativa tempestiva ed adeguata in merito ai termini e alle condizioni dell’offerta»

La rimandiamo al seguente link dove potrà rinvenire la comunicazione Consob di cui sopra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Spiacenti per non poterle essere di maggiore aiuto, le porgiamo i migliori saluti

CONSOB- Ufficio Consumer Protection
 

silver01

Nuovo forumer
In questi giorni non sto frequentando i forum, sono assorbito sui problemi seguenti:
- completare la cronostoria (ormai è un libro, 176 pagine A4); ovviamente i contenuti che ho già postato nel web possono essere usati da tutti come meglio credono (sono nel pubblico dominio).
- predisporre una strategia di diffusione capillare dell'ebook in Internet; nei prossimi giorni cercherò di pubblicare l'ebook su Amazon.it, Lulu.com, Mobipocket.com, e altri siti molto frequentati; sarà disponibile gratuitamente o quasi in vari formati (doc pdf mobi epub). Mi aspetto poi che ogni bondholder greco si attivi per diffonderlo quanto più possibile.
- studiare le modalità per avviare un sito web efficace, facilmente accessibile al grande pubblico, ma anche in grado di gestire correttamente gi aspetti relativi alla privacy e al trattamento dei dati personali; anche per questo occorrerà poi trovare le misure più adatte per farlo conoscere in Internet, ma solo dopo aver trovato una forma tecnica soddisfacente.
 

silver01

Nuovo forumer
@virgilium
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
:::
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
::::
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
:::::
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1.(1) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
 

ocio

Nuovo forumer
appena trovato in Rete

Cassazione: banche rimborsino risparmiatori per investimenti a rischio



La Corte di Cassazione ha stabilito che le banche debbono rimborsare i risparmiatori ai cui sono stati venduti titoli ad alto rischio se non hanno rispettato i doveri di informare adeguatamente i propri clienti. Il caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour (sentenza 61242/2012) si riferisce a uno dei tanti contenziosi relativi ai bond Argentina. Secondo la Corte il default dello Stato era prevedibile e per questo le banche avrebbero dovuto informare i propri clienti del rischio dell'investimento. Già in precedenza i giudici di merito avevano condannato l'istituto di credito a risarcire due risparmiatori che avevano investito la cospicua somma di 169.000 euro in bond Argentina- In quel caso la Banca pur consapevole dell'imminenza del default Argentina non aveva adeguatamente informato i clienti della rischiosità dell'operazione mentre avrebbero dovuto indicare che i titoli argentini avevano delle caratteristiche di rischio non adeguate al loro profilo di investitori. ricorrendo in cassazione contro il doppio verdetto di condanna la banca aveva tentato di difendersi evidenziando che i clienti avevano sottoscritto un modulo accettando le condizioni di investimento. Tale documento però secondo la cassazione non esclude la responsabilità dell'istituto perché la sottoscrizione di un modulo "in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo". Insomma la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver fornito informazioni adeguate. La suprema Corte ha convalidato anche la decisione della corte d'appello di aumentare il risarcimento quanto alla misura degli interessi. In primo grado la banca era stata condannata a pagare gli interessi solo dalla data della domanda giudiziale sino a quella dell'effettiva restituzione mentre in Appello gli interessi venivano fatti decorrere dal momento dell'investimento. A commentare la sentenza interviene anche il Codacons affermando che il provvedimento "chiarisce in modo definitivo le responsabilità delle banche nella vendita di titoli spazzatura, e facilita le richieste risarcitorie degli investitori". L'associazione invita tutti coloro che hanno investito in azioni e obbligazioni Cirio, Parmalat, Lehman Brothers, Argentina e titoli Greci ad avvalersi del loro supporto per riottenere i risparmi perduti.
(26/04/2012 09:30 - Autore: Andrea Proietti)

lo quoto solo per portarlo a conoscenza :)...cio',secondo me, non deve essere portato a detrazione del puntuale e gentile lavoro del Comitato nel trovare uno Studio Legale adatto all'eventuale risoluzione del problema; lavoro che intende coinvolgere anche le responsabilita' della BCE...
 
Ultima modifica:

ocio

Nuovo forumer
Personalmente non sono interessato a fare causa alla mia banca, visto che ho un profilo di rischio alto ed eseguo gli ordini direttamente online...
Il Codacons non credo possa andare oltre. Resta comunque interessante sapere il risultato


ciao,
cdr

lo stesso anche per me (rischio alto e ordini on-line).Condivido i dubbi anche se forse mi gettero' pure su quest'altra possibilita' se il gioco varra' la candela
:ciao:
 

Users who are viewing this thread

Alto