sempre piu' dittatura
Debiti fiscali, saltano i limiti al pignoramento: Equitalia potrebbe prendersi l'intero stipendio
Il tetto massimo di un quinto per il pignoramento dei redditi di lavoro rischia di saltare quando lo stipendio o la pensione vengono versati sul conto corrente
Potrebbe essere un bello scacco matto per il
contribuente che ha
debiti fiscali non pagati. E'
obbligato a versare sul conto corrente lo
stipendio o la
pensione se superano i 1.000 euro. Ma così facendo fa saltare la protezione che limita il
pignoramento a
1/5 e rende i suoi redditi preda
per intero di
Equitalia.
E' il risultato dell'azione congiunta di
due provvedimenti del governo Monti - la manovra salva-Italia e il decreto semplificazioni - su cui ora Confedercontribuenti chiede di intervenire con urgenza.
Lo scudo per i redditi da lavoro...
Le due leggi, infatti, annullano di fatto il
tetto di pignorabilità stabilito dal Codice di procedura civile (art. 545) per i
redditi di lavoro (stipendi, pensioni e altre indennità compresa quella di licenziamento): "Tali somme - dice il Codice - possono essere pignorate nella misura di
un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito".
Il decreto semplificazioni (Dl n. 16/2012) ha introdotto
nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e di pensioni, cioè quando i beni del debitore (le somme, in questo caso) sono custoditi da altri soggetti:
•
1/10 per redditi di lavoro fino a
2.500 euro;
•
1/7 per redditi di lavoro da 2.500 a
5.000 euro;
•
1/5 per redditi
oltre 5.000 euro.
... reso inutile dal conto corrente obbligatorio
Ma la vecchia soglia di 1/5 sopra i 5mila euro sopravvive solo
teoricamente. Bisogna infatti fare i conti con l'oste della manovra salva-Italia che prevede
limitazioni all'uso del contante per importi superiori ai
1.000 euro per aumentare la tracciabilità dei pagamenti e combattere l'evasione fiscale.
Non potendo più essere pagati cash, ogni pagamento di stipendi e le pensioni al di sopra di questa cifra deve transitare su un conto corrente, cioè essere custoditi presso un terzo (la banca o la posta). E qui si "confonde" pericolosamente col resto della giacenza
perdendo lo status di somma a "tutela speciale".
A dare una mano a Equitalia è arrivata anche una sentenza della Cassazione (la n.17178 del 2012) che ha stabilito che "qualora le
somme dovute per crediti di lavoro siano
già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato,
non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'art. 545 cod. proc. civ.".
Ma anche ammettendo che il debitore dimostri che sul suo conto confluiscono solo redditi da lavoro e nessun altro importo,
Equitalia ha sempre una marcia in più rispetto ad altri creditori: in base alla legge, il concessionario della riscossione può
richiedere il pagamento del suo credito
direttamente alla banca senza la necessità di avviare in procedimento giudiziario.
(A.D.M.)