Val
Torniamo alla LIRA
Il decreto, in vigore dal prossimo 9 maggio, modifica la disciplina del regime di procedibilità per taluni reati contro la persona
e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente "per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo".
L'obiettivo della riforma che amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte, spiega il Consiglio dei Ministri, è quello di
"migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità,
anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie,
che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi"
In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria
o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.
In tal modo, "le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole
in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto,
astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa".
e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente "per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo".
L'obiettivo della riforma che amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte, spiega il Consiglio dei Ministri, è quello di
"migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità,
anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie,
che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi"
In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria
o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.
In tal modo, "le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole
in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto,
astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa".