Val
Torniamo alla LIRA
Questo era il testo in vigore nel 2006. Scomparso completamente l'articolo 3 ed anche il 5
Articolo 2.
1.I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo
comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola eil guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il
guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
Art. 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di vigilare con particolare attenzione
sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza
di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 5
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o
minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo
non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
Il Ministro: Turco
Articolo 2.
1.I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo
comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola eil guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il
guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
Art. 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di vigilare con particolare attenzione
sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza
di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 5
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o
minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo
non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
Il Ministro: Turco