In tanti si stanno riempiendo la bocca su 'sta benedetta legge zan.
Sembra che sia il primo dei problemi attuali. Magari lo fosse.
Ma nessuno/pochi vanno a fondo e legge o si informa su quanto è stato sinora approvato dalla Camera.
Lo so, mi sto addentrando in un percorso irto di spine. Ma qualcuno lo deve fare 'sto percorso.
.....e non sono omofobo. Nel senso che ognuno fa del suo corpo quello che vuole.
Purchè non invada il campo opposto. Sono cresciuto in Romagna. Riccione in particolare.
I "busoni" come li chiamano i bolognesi, erano la normalità. Ma non oggi. Negli anni '60.
Primo. C'è 'da mettere in chiaro che esiste già una Legge - nel nostro codice penale - che punisce i reati.
Questa la Legge esistente :
ART: 604 Bis
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
-
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
-
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
L’art. 604
bis c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, è modificato dall’art. 1 della nuova legge,
e prevederà anche la repressione degli atti discriminatori fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.
Sarà punito in particolare :
- con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett.a)
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b);
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
- aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).
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Poi abbiamo il 604 ter :
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante
(1).
Viene poi modificato l’art. 604
ter c.p. che prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo,
commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.
La nuova formulazione dell’art. 604
ter c.p. stabilirà infatti anche
l’aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso,
sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.
L’aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato,
e le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall’applicazione dell’aggravante.
Cosa entra che non mi piace affatto. L'interpretazione.
L’articolo 3 della legge approvata alla Camera, introduce una
clausola di salvaguardia dell’art. 21 della Costituzione,
secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La norma si è resa necessaria perchè le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione,
(ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui),
in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, ma piuttosto pluralità di opinioni e di sensibilità,
è stato rilevato nel dibattito parlamentare e nell’opinione pubblica
il pericolo che la norma potesse finire per introdurre un reato di opinione,
rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt.
La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che
“non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti
o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte,
purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”.
La formulazione finale del testo approvato alla Camera appare meno scrupolosa rispetto alla formulazione suggerita dalla Commissione affari costituzionali.
L’art. 3 approvato infatti, ricalca sostanzialmente il dettato costituzionale dell’art. 21 Cost.
(“
sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”),
ed affida quindi all’interprete il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero
e una esternazione di convincimento che possa acquistare un carattere discriminatorio.
Se il mio pensiero mi fa dire "quello è un culatone". Perchè questa frase dovrebbe apparire denigratoria ?
Chi può dire se quella frase è discriminatoria ? E' solo la realtà reale. Potrà dare fastidio, ma è la verità.
Terra terra. Materialmente, un "diversamente normale" - perchè la normalità è il rapporto uomo-donna,
stabilito all'origine del mondo e valido ai fini della procreazione - come appaga il suo desiderio sessuale ?
L’art. 4 del testo di legge approvato alla Camera, prevede che la condanna per il nuovo reato di discriminazioni
fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull’identità di genere, sia accompagnata dalla comminazione di pene accessorie:
- l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività,
- l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,
- la sospensione della patente di guida o del passaporto,
- il divieto di detenzione di armi
- il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.
MA SIAMO PAZZI ????? Limiti la mia libertà personale perchè dico la verità ?
E che attinenza ha la patente di guida ??????
Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinato, se il condannato non si oppone,
allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.
Se l’imputato avanza richiesta di sospensione del processo con messa alla prova,
l’obbligo di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrà essere applicato anche prima della condanna.
Ulteriore novità introdotte dall’art. 4 sono:
- l’eliminazione del limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane.
- la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione.
E qui viene il bello .
L’art. 6 del testo di legge approvato alla Camera stabilisce che il 17 maggio
venga celebrata la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia,
finalizza a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e a contrastare i pregiudizi,
le discriminazioni e le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
Le iniziative per le celebrazioni saranno assunte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, ma la giornata non avrà carattere di festività.
Cioè scusate, ma sapete quanti si sono dichiarati "diversamente normali" in Italia :
L'Istat ha divulgato il rapporto "La popolazione omosessuale in Italia" in riferimento all'anno 2011.
Circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale.
Perdonatemi. 1,6% della popolazione.
E gli altri 98,4% non hanno allora diritto di festeggiare la "giornata della normalità sessuale" ?
E portare il "diversamente normale" nella scuole ?
Ma se non si fanno ancora lezioni di sessualità nelle scuole ........ma dai.
Vergognatevi ad andare da un bambino e dire loro che nasceranno da un rapporto in provetta,
o da una donna che - per danaro - venderà il suo corpo.
L’art. 7 affida all’UNAR
(Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione dell’ art. 7 del D.Lgs. n. 215/2003),
il compito di elaborare ogni tre anni, una strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere,
comprensiva di misure che incidano sul mondo dell’educazione e dell’istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.
Le iniziative di contrasto alle discriminazioni sono assistite e finanziate dal Fondo pari opportunità
per il quale sono stati stanziati ogni anno 4 milioni di Euro a partire dal 2020.
Con tali risorse sarà finanziata anche la realizzazione, su tutto il territorio nazionale,
di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere,
che assicurino assi-stenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario
alloggio vitto alle vittime dei reati previsti dall’articolo 604-bis.
CAMERA DEI DEPUTATI, DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IL 4 NOVEMBRE 2020>> SCARICA IL PDF
Suvvia. Ridete. E godetevi la vita. Senza farVi delle elucubrazioni pleonastiche.
Se valete, emergerete lo stesso.