Privacy: gli azionisti hanno diritto a consultare il libro soci.
Privacy: gli azionisti hanno diritto
a consultare il libro soci.
“Gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l'indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi. La legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell'attività societaria. Lo ha chiarito il Garante intervenendo in seguito alla segnalazione di un cittadino cui non erano stati messi a disposizione i dati completi contenuti nel libro-soci dell'azienda di cui deteneva alcune azioni. La decisione dell'Autorità assume particolare rilevanza in particolare per i piccoli azionisti. L'interessato - in base al diritto d'ispezione garantito dal codice civile (art. 2422) - aveva chiesto di consultare e di ottenere copia integrale digitale del libro soci, senza che venissero oscurati gli indirizzi dei soci-azionisti. La richiesta era motivata anche dalla volontà di poter eventualmente convocare l'assemblea e di esercitare i diritti di denuncia previsti dalla legge. La società aveva invece consentito l'accesso solo ai nominativi contenuti nel libro-soci, ma senza i recapiti, sostenendo di non poter fornire tali informazioni perchè esse erano tutelate, in quanto dati personali, dal Codice della privacy. L'azienda aveva peraltro aggiunto a sostegno della sua posizione l'impossibilità di richiedere il necessario esplicito consenso a tutti i quasi 700.000 soci interessati. La legge sulla privacy non impedisce affatto al socio, nell'esercizio del suo potere d'ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci “a proprie spese”. L'accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci”. (Il Sole 24 Ore del 05.05.2009)
NOVITA' DEL 6 MAGGIO 2009 - FOCUS DEL GIORNO - Businesspass
Art. 2421 Libri sociali obbligatori.
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (c.c.2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (c.c.2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (c.c.2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (c.c.2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali.
I soci hanno diritto di esaminare
i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenere
estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo (disp. di att.al c.c. 209).
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=412&mode=thread&order=0