*** NORMATTIVA ***
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
f) i redditi diversi derivanti
da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, (...)
Ora bisogna vedere come si considera una plus generata dalla compravendita di un bond (irrilevante il Paese di emissione e di negoziazione) però inserito in un dossier titoli presso un intermediario bancario intestato ad un soggetto fiscalmente non residente (beneficiario effettivo).
Però vale sempre il discorso che sulla norma interna prevale quella convenzionale (= convenzione contro doppie imposizioni: qui un elenco completo:
Dipartimento Finanze - Convenzioni per evitare le doppie imposizioni)