Se il coniuge ha un immobile intestato non deve pagare il canone se la bolletta è per "destinazione non residenziale" se non è cosi occorre fare un'autocertificazione ogni anno, e se ci si dimentica 1 anno, da li in poi non servono neppure le prove su carta per dimostrare che non lo devi pagare.... assurdo.
Canone Rai: per la seconda casa va inviata l’autocertificazione
Qualora nello stesso nucleo familiare ci siano due contratti della luce intestati, ci sarà in automatico l’addebito del canone Rai su entrambe le bollette salvo che uno degli intestari invii l’autocertificazione.
In presenza di
due contratti della luce, ciascuno intestato a un coniuge diverso, si pagherà due volte il
canone Rai, salvo che uno dei due invii l’
autocertificazionediffusa qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate (per scaricare il modello e per le istruzioni sulla compilazione, leggi “
Come inviare l’autocertificazione di non possesso Tv”). È questa la paradossale conseguenza delle istruzioni fornite dal Fisco con il provvedimento dello scorso 24 marzo
[1].
In buona sostanza, tutte le volte in cui marito e moglie siano intestatari di un’utenza elettrica residenziale – come ad esempio nel caso in cui entrambi siano proprietari di un’immobile e su ambedue gli immobili sia stato attivato un contratto della luce – le rispettive bollette riporteranno, in automatico, l’addebito di 20 euro a bimestre per il
canone Rai. Per evitare il salasso, uno dei due – la legge non dice chi, lasciando libero spazio all’accordo delle parti – dovrà inviare l’
autocertificazione, in cui dichiari che già un membro della stessa famiglia sta pagando l’imposta sulla Tv.
L’autocertificazione va inviata con
raccomandata a.r. o con
modalità telematica. Nel primo caso il termine per la spedizione è il
30 aprile; nel secondo, invece, è il
10 maggio. Essa, inoltre, va spedita ogni anno, non essendo sufficiente solo la prima volta per esentare il contribuente dal pagamento anche per gli anni futuri. Dunque, da oggi, insieme alle normali scadenze fiscali, gli utenti della luce dovranno anche ricordarsi di inviare l’autocertificazione del canone Rai all’Agenzia delle Entrate.
Chi non invia l’autocertificazione nei termini previsti dalla legge, perché si dimentica o non è informato di tale onere, non potrà più evitare l’addebito sulla bolletta. E qualora non paghi l’importo fatturato dalla società della luce riceverà un
accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In quella sede non potrà più opporsi, dimostrando che, comunque, il pagamento del canone viene eseguito da un componente della stessa famiglia, cosa che, prima della riforma, liberava anche tutti gli altri membri del nucleo stesso. Questo perché, con il nuovo sistema, la presunzione di detenzione della televisione si può vincere solo ed esclusivamente inviando l’
autocertificazione di cui sopra entro la scadenza. Spirato il termine, la presunzione “relativa” di possesso della televisione diventa “assoluta”, ossia
non più opponibile neanche con una prova scritta contraria (l’avvenuto pagamento). La circostanza, a nostro avviso, presenta profili di incostituzionalità (ne avevamo parlato già in “
Canone Rai: impossibile opporsi alla sanzione”).
In pratica, si è verificata un’inversione dell’onere burocratico: se, inizialmente, si era detto che sarebbero state le società elettriche a farsi carico di verificare quali fossero stati i nuclei familiari già “tassati”, ora invece si è stabilito che spetta ai contribuenti comunicarlo: e il mancato adempimento si risolverà in una perdita di 100 euro.
Quanto sopra è scritto nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che accompagna le istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione. Nel documento di prassi viene infatti spiegato che il titolare di utenza elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a effettuare una
dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica
intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale.
Quando non va inviata l’autocertificazione
Da quello che si legge nella circolare, la dichiarazione dev’essere inviata esclusivamente da chi è titolare di un’utenza elettrica per uso domestico
residenziale. Quindi per le seconde case, dove normalmente sulla bolletta risulta “uso domestico non residente”, non si dovrebbe inviare nulla e non dovrebbe essere addebitato nulla.
Inoltre non si è tenuti a inviare la certificazione se i due (o più) contratti della luce sono intestati alla stessa persona.
[1] Ag. Entrate, provv. del 24.03.2016, prot. n. 45059.