Molecular Medicine (MLM) Molmed (8 lettori)

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cloca

voglia di pedalare
BREVE-GlaxoSmithKline dice terapia genica per immunodeficienza ottiene raccomandazione positiva del CHMP
 

cloca

voglia di pedalare
La terapia genica per il trattamento della ADA-SCID è stato originariamente sviluppato da Ospedale San Raffaele (OSR) e della Fondazione Telethon (Telethon), attraverso la loro joint Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-TIGET) ed è stato portato avanti da GSK attraverso un collaborazione strategica costituita nel 2010 tra GSK, OSR e Telethon. Nell'ambito della partnership GSK, in collaborazione con la società di biotecnologie MolMed SpA, ha applicato la sua esperienza nello sviluppo di prodotti per ottimizzare, standardizzare e caratterizzare un processo di produzione che in precedenza era adatto solo per la sperimentazione clinica in uno che ha dimostrato di essere robusto e adatto a commerciale fornitura.
 

cloca

voglia di pedalare
La ricerca sulla terapia genica risale un quarto di secolo, ma il campo ha subito molti ostacoli, tra cui l'alto profilo la morte di un paziente americano nel 1999 e alcuni risultati degli studi clinici disastrosi alla fine del 1990 e primi anni 2000.

Ora, però, l'ottimismo sta costruendo, aiutato dalla scoperta di modi migliori per trasportare geni in cellule di ricambio.

Martin Andrews, capo dell'unità malattie rare di GlaxoSmithKline, ritiene che la tecnologia si sta rivelando se stessa, anche se resta in una fase iniziale di sviluppo.

"Siamo in prima pagina del primo capitolo di un nuovo libro di testo medicina", ha detto a Reuters.

Una serie di sfide devono ancora essere superate, compresa la complessità di fornire un prodotto come nuovo trattamento di GSK, che richiede cellule del midollo osseo per essere prelevato dal paziente, trasformati e iniettato di nuovo.

Più difficile di tutti siano dei prezzi, dato il piccolo mercato per una terapia come Strimvelis. Glybera di uniqure fatto la storia nel 2014 come il primo farmaco per il trasporto di un prezzo da pagare $ 1 milione. GSK non sta mettendo un prezzo sul suo prodotto, ma una fonte vicina alla società ha detto che, se approvato, Strimvelis costerebbe "molto molto meno di $ 1 milione".

GSK ha diverse altre terapie geniche in fase di sviluppo con i ricercatori della Fondazione Telethon e Ospedale San Raffaele in Italia, compresi i trattamenti per leucodistrofia metacromatica e la sindrome di Wiskott-Aldrich che potrebbero essere presentate per l'approvazione di regolamentazione in un paio di anni.

Il suo trattamento Strimvelis per ADA-SCID è anche stato in fila per la presentazione alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, anche se Andrews ha detto che questo non sarebbe accaduto prima della fine del prossimo anno.
 

alicetta

Molmed, boia chi la molla!!!
Rai: chi non ha la tv lo dica, oppure paga il canone.
A chi devo dirlo che non ho il motoscafo?

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cappuccettoverde

Nuovo forumer
Se il coniuge ha un immobile intestato non deve pagare il canone se la bolletta è per "destinazione non residenziale" se non è cosi occorre fare un'autocertificazione ogni anno, e se ci si dimentica 1 anno, da li in poi non servono neppure le prove su carta per dimostrare che non lo devi pagare.... assurdo.

Canone Rai: per la seconda casa va inviata l’autocertificazione

Qualora nello stesso nucleo familiare ci siano due contratti della luce intestati, ci sarà in automatico l’addebito del canone Rai su entrambe le bollette salvo che uno degli intestari invii l’autocertificazione.


In presenza di due contratti della luce, ciascuno intestato a un coniuge diverso, si pagherà due volte il canone Rai, salvo che uno dei due invii l’autocertificazionediffusa qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate (per scaricare il modello e per le istruzioni sulla compilazione, leggi “Come inviare l’autocertificazione di non possesso Tv”). È questa la paradossale conseguenza delle istruzioni fornite dal Fisco con il provvedimento dello scorso 24 marzo [1].

In buona sostanza, tutte le volte in cui marito e moglie siano intestatari di un’utenza elettrica residenziale – come ad esempio nel caso in cui entrambi siano proprietari di un’immobile e su ambedue gli immobili sia stato attivato un contratto della luce – le rispettive bollette riporteranno, in automatico, l’addebito di 20 euro a bimestre per il canone Rai. Per evitare il salasso, uno dei due – la legge non dice chi, lasciando libero spazio all’accordo delle parti – dovrà inviare l’autocertificazione, in cui dichiari che già un membro della stessa famiglia sta pagando l’imposta sulla Tv.


L’autocertificazione va inviata con raccomandata a.r. o con modalità telematica. Nel primo caso il termine per la spedizione è il 30 aprile; nel secondo, invece, è il 10 maggio. Essa, inoltre, va spedita ogni anno, non essendo sufficiente solo la prima volta per esentare il contribuente dal pagamento anche per gli anni futuri. Dunque, da oggi, insieme alle normali scadenze fiscali, gli utenti della luce dovranno anche ricordarsi di inviare l’autocertificazione del canone Rai all’Agenzia delle Entrate.


Chi non invia l’autocertificazione nei termini previsti dalla legge, perché si dimentica o non è informato di tale onere, non potrà più evitare l’addebito sulla bolletta. E qualora non paghi l’importo fatturato dalla società della luce riceverà un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In quella sede non potrà più opporsi, dimostrando che, comunque, il pagamento del canone viene eseguito da un componente della stessa famiglia, cosa che, prima della riforma, liberava anche tutti gli altri membri del nucleo stesso. Questo perché, con il nuovo sistema, la presunzione di detenzione della televisione si può vincere solo ed esclusivamente inviando l’autocertificazione di cui sopra entro la scadenza. Spirato il termine, la presunzione “relativa” di possesso della televisione diventa “assoluta”, ossia non più opponibile neanche con una prova scritta contraria (l’avvenuto pagamento). La circostanza, a nostro avviso, presenta profili di incostituzionalità (ne avevamo parlato già in “Canone Rai: impossibile opporsi alla sanzione”).


In pratica, si è verificata un’inversione dell’onere burocratico: se, inizialmente, si era detto che sarebbero state le società elettriche a farsi carico di verificare quali fossero stati i nuclei familiari già “tassati”, ora invece si è stabilito che spetta ai contribuenti comunicarlo: e il mancato adempimento si risolverà in una perdita di 100 euro.


Quanto sopra è scritto nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che accompagna le istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione. Nel documento di prassi viene infatti spiegato che il titolare di utenza elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a effettuare una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale.



Quando non va inviata l’autocertificazione

Da quello che si legge nella circolare, la dichiarazione dev’essere inviata esclusivamente da chi è titolare di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Quindi per le seconde case, dove normalmente sulla bolletta risulta “uso domestico non residente”, non si dovrebbe inviare nulla e non dovrebbe essere addebitato nulla.

Inoltre non si è tenuti a inviare la certificazione se i due (o più) contratti della luce sono intestati alla stessa persona.


[1] Ag. Entrate, provv. del 24.03.2016, prot. n. 45059.
 

xeno-fontina

Forumer attivo
ma il problema è che la tv fa schifo cioè io per vedermi un film devo comunque per forza usare il computer le partite non parliamone ... se cazzo fosse decente il servizio si potrebbe anche pagare a cuor leggero, gli unici programmi guardabili sono su mediaset che non paghiamo
 

cloca

voglia di pedalare
Se il coniuge ha un immobile intestato non deve pagare il canone se la bolletta è per "destinazione non residenziale" se non è cosi occorre fare un'autocertificazione ogni anno, e se ci si dimentica 1 anno, da li in poi non servono neppure le prove su carta per dimostrare che non lo devi pagare.... assurdo.

Canone Rai: per la seconda casa va inviata l’autocertificazione

Qualora nello stesso nucleo familiare ci siano due contratti della luce intestati, ci sarà in automatico l’addebito del canone Rai su entrambe le bollette salvo che uno degli intestari invii l’autocertificazione.


In presenza di due contratti della luce, ciascuno intestato a un coniuge diverso, si pagherà due volte il canone Rai, salvo che uno dei due invii l’autocertificazionediffusa qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate (per scaricare il modello e per le istruzioni sulla compilazione, leggi “Come inviare l’autocertificazione di non possesso Tv”). È questa la paradossale conseguenza delle istruzioni fornite dal Fisco con il provvedimento dello scorso 24 marzo [1].

In buona sostanza, tutte le volte in cui marito e moglie siano intestatari di un’utenza elettrica residenziale – come ad esempio nel caso in cui entrambi siano proprietari di un’immobile e su ambedue gli immobili sia stato attivato un contratto della luce – le rispettive bollette riporteranno, in automatico, l’addebito di 20 euro a bimestre per il canone Rai. Per evitare il salasso, uno dei due – la legge non dice chi, lasciando libero spazio all’accordo delle parti – dovrà inviare l’autocertificazione, in cui dichiari che già un membro della stessa famiglia sta pagando l’imposta sulla Tv.


L’autocertificazione va inviata con raccomandata a.r. o con modalità telematica. Nel primo caso il termine per la spedizione è il 30 aprile; nel secondo, invece, è il 10 maggio. Essa, inoltre, va spedita ogni anno, non essendo sufficiente solo la prima volta per esentare il contribuente dal pagamento anche per gli anni futuri. Dunque, da oggi, insieme alle normali scadenze fiscali, gli utenti della luce dovranno anche ricordarsi di inviare l’autocertificazione del canone Rai all’Agenzia delle Entrate.


Chi non invia l’autocertificazione nei termini previsti dalla legge, perché si dimentica o non è informato di tale onere, non potrà più evitare l’addebito sulla bolletta. E qualora non paghi l’importo fatturato dalla società della luce riceverà un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In quella sede non potrà più opporsi, dimostrando che, comunque, il pagamento del canone viene eseguito da un componente della stessa famiglia, cosa che, prima della riforma, liberava anche tutti gli altri membri del nucleo stesso. Questo perché, con il nuovo sistema, la presunzione di detenzione della televisione si può vincere solo ed esclusivamente inviando l’autocertificazione di cui sopra entro la scadenza. Spirato il termine, la presunzione “relativa” di possesso della televisione diventa “assoluta”, ossia non più opponibile neanche con una prova scritta contraria (l’avvenuto pagamento). La circostanza, a nostro avviso, presenta profili di incostituzionalità (ne avevamo parlato già in “Canone Rai: impossibile opporsi alla sanzione”).


In pratica, si è verificata un’inversione dell’onere burocratico: se, inizialmente, si era detto che sarebbero state le società elettriche a farsi carico di verificare quali fossero stati i nuclei familiari già “tassati”, ora invece si è stabilito che spetta ai contribuenti comunicarlo: e il mancato adempimento si risolverà in una perdita di 100 euro.


Quanto sopra è scritto nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che accompagna le istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione. Nel documento di prassi viene infatti spiegato che il titolare di utenza elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a effettuare una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale.



Quando non va inviata l’autocertificazione

Da quello che si legge nella circolare, la dichiarazione dev’essere inviata esclusivamente da chi è titolare di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Quindi per le seconde case, dove normalmente sulla bolletta risulta “uso domestico non residente”, non si dovrebbe inviare nulla e non dovrebbe essere addebitato nulla.

Inoltre non si è tenuti a inviare la certificazione se i due (o più) contratti della luce sono intestati alla stessa persona.


[1] Ag. Entrate, provv. del 24.03.2016, prot. n. 45059.



e per la badata 91 enne senza reddito come si fa ?
 
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