Mps: "Converto a patto che..." (5 lettori)

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
La Consob (delibera n. 19833 del 22 dicembre 2016) ha disposto la sospensione dalle negoziazioni per la giornata di negoziazione del 23 dicembre 2016 dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni.
E' disposta anche la sospensione dalle negoziazioni nei sistemi di internalizzazione sistematica di cui all'elenco pubblicato sul sito internet della Consob dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati.
La sospensione dalle negoziazioni non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

(AM)
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Delibera n. 19833 del 22 dicembre 2016

Sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e agli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere alla società di gestione dei mercati regolamentati l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

VISTO l’articolo 77-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

VISTO l’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere agli internalizzatori sistematici la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici;

VISTO l’articolo 41, paragrafo 2 della Direttiva 2004/39/CE in base al quale un’autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro autorità;

VISTA la comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Protocollo n. 0113041/16 del 22 dicembre 2016 che informa che “l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo”;

CONSIDERATO l’attuale contesto informativo caratterizzato da elementi di incertezza ed incompletezza tali da non assicurare al pubblico l’accesso ad informazioni sufficienti per effettuare scelte di investimento consapevoli;

D E L I B E R A:

1. E’ disposta la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni.

2. E’ disposta la sospensione dalle negoziazioni nei sistemi di internalizzazione sistematica di cui all’elenco pubblicato sul sito internet della Consob dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

3. Si specifica che la sospensione dalle negoziazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente Delibera non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

4. Le società di gestione dei mercati regolamentati, i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici danno esecuzione alle disposizioni di cui alla presente Delibera per la giornata di negoziazione del 23 dicembre 2016.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della CONSOB nonché comunicata, ai sensi dell’art. 64, comma 1-quater, lett. a) del TUF, alle autorità competenti degli altri Stati membri per gli adempimenti di competenza.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
intendi dire che probabilmente le sub saranno prima convertite in azioni e poi verrà fatto AdC diluitivo ?


Dobbiamo leggere....il ristoro al retail viene dato ipotizzando un valore di swap in azioni penalizzante...le azioni vengno prese in carico dallo stato che le paga a premio emettendo un'obbligazione.

Dobbiamo aspettare per capire quanto e come saranno penalizzati gli altri..ragazzi, è un Burden Sharing...non una festa di compleanno.
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Il nuovo intervento pubblico su Mps prevede la “condivisione dei costi” (burden sharing) a carico degli obbligazionisti subordinati, che subiranno la conversione forzata in azioni “a prezzi molto più bassi – scrive oggi il Sole 24 Ore – rispetto a quelli ipotizzati dal meccanismo volontario”. Per gli investitori non retail coinvoli nella conversione forzosa non sarà dunque prevista alcuna misura di rimborso da parte del Tesoro. Per loro – sottolinea il Sole – vale quindi “l’effetto pieno del burden sharing, come previsto dalle regole europee”.
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Al termine della procedura di compensazione orientata a tutelare i risparmiatori, coloro che inizialmente detengono obbligazioni subordinate si troverebbero quindi a possedere obbligazioni ordinarie, non soggette dunque a perdite. Così in sintesi lo schema di compensazione: 1. La banca propone di scambiare le azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate con obbligazioni non subordinate di nuova emissione; 2. Il Tesoro acquista le azioni scambiate con le obbligazioni non subordinate di nuova emissione. Il riacquisto delle azioni frutto della conversione dalle obbligazioni subordinate ha lo scopo di prevenire liti giudiziarie connesse alla commercializzazione delle obbligazioni stesse». Si tratterà di vedere ora se lo schema sarà approvato dalla Commissione europea. Bruxelles ha sempre insistito finora sul fatto che gli obbligazionisti suobrdinati condividano i costi dell’operazione e che solo successivamente vengano rimborsati se sono in grado di dimostrare di aver acquistato quei prodotti senza averne il profilo di rischio.


Quanto sopra è il Piano E, riferibile solo agli aventi diritto (soggetti deboli)

Gli altri hanno poco da festeggiare..ma ancora non è capita la cosa..

O meglio, festeggiamo il non azzeramento..che è già molto e va benissimo...
 

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