Allora, leggiamo:
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive
azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la
sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che
attribuiscono il diritto di voto non limitato ne' condizionato
nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non
privilegiate nella distribuzione degli utili ne' postergate
nell'attribuzione delle perdite.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di
transazione tra l'Emittente o una societa' del suo gruppo e gli
azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, puo'
acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la transazione e' volta a porre fine o prevenire una lite
avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti
nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui
all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta
sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di
quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo
6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi
2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi
dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza di prestazione
di servizi o attivita' di investimento da parte dell'Emittente o da
societa' del suo gruppo;
b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, ne' clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto
legislativo;
c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli
azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti
dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui
all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come
corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari
dall'Emittente o da societa' del suo gruppo, per un valore nominale
pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d);
tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli
strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con
quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente
aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi
del presente comma;