NicOx.... in attesa di.....

Una sola domanda.....dal momento che :
1) esiste anche il forum di Molmed
2) dal momento che Molmed ha fatto molto peggio di Nicox l'ultimo anno e che la sua quotazione è bloccata e pare che nessuno si interessi al titolo come accade a Nicox
3) Non scrivi mai sul forum di Molmed lamentandoti nella stessa quantità e misura come sul forum di Nicox
PER QUALE OSCURO MOTIVO TI ACCANISCI SEMPRE SU NICOX E NON DIVIDI LE TUE FRUSTRAZIONI ECONOMICHE DI MANCATI GUADAGNI ANCHE SUL FORUM DI MOLMED ?

io una idea l'avrei ma me la tengo per me !

la quotazione di molmed non e' affatto bloccata visto che dal tuo "target" di 0,41 ora sta a 0,48 e il fatto che io non scrivo sul forum lo so solo io e comunque non me ne lamento perche' non ho subito le delusioni che invece mi ha dato nicox e il suo management (anzi qui non sono mai andato in perdita durante tutto la storia in cui le ho avute in portafoglio)
tanto semplice,non vedo alcuna frustrazione in tutto cio',la tua idea sara' sicuramente un idea sbagliata come quella della quotazione di nicox che doveva volare a 15 euro dopo l'approvazione e 18 a fine anno.
 
la realta dei fatti e' che garnier dovevavendere quelle accumulate negli ultimi mesi e ha lanciato il target di 17 solo per quel motivo.punto e basta.
mi meraviglio solo che ci sia qualcuno che ancora crede a certi soggetti e venga sul forum a dire che il target non se lo sogna solo lui.

Ho girato alla società di investimento Bryan Garnier il tuo post. Dal momento che hai sempre certezze su tutto e che in questo tuo post si configura un grave reato da parte della società di investimento , trovo giusto che abbiano la possibilità di difendersi da tali accuse scritte su un forum di questo tipo, letto da molti utenti, anche nelle sedi opportune.
 
2. La diffamazione online
La diffamazione è un reato strettamente connesso alla persona e al diritto all’onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto dall’articolo 595 c.p.. Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena é della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €. Quindi mentre il reato di ingiuria previsto dall’articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, il reato di diffamazione punisce chi offende l’altrui reputazione in modo “indiretto” parlando con più persone e riferendosi, appunto, a una persona che non è presente.
Trascuriamo i casi in cui ci si può trovare di fronte a un concorso di reato e soffermiamoci solo sulla diffamazione che può realizzarsi in due modi, a “mezzo di stampa telematica” o a ” mezzo di Internet”. Del primo caso si è già parlato molto, sia a seguito delle sentenze riguardanti la responsabilità di riviste telematiche, sia tra molte polemiche per il caso del blog sottoposto a un regime equivalente (Trib. Aosta 26/05/2006). Oggetto di questo approfondimento, invece, è l’ipotesi che può capitare all’utente comune quando scrive su un forum o su un newsgroup per sua passione o interesse personale.

3. Gli elementi della diffamazione a mezzo Internet
Il terzo comma dell’articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perché idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).

3.1 L’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
La reputazione è l’interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l’individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all’offesa una rilevanza giuridico-penale.

3.2 La comunicazione di tale messaggio a più persone
La diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la “comunicazione a più persone”. Trattandosi ad esempio di un forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare come si configuri anche nel caso in cui il board non fosse pubblico ma richiedesse una registrazione per leggere i messaggi.

3.3 La volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere
Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico nei delitti di diffamazione, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Come è facile notare questo tipo di atteggiamento, direttamente rilevabile in base alle frasi e al significato delle parole oggetto di diffamazione, è uno degli elementi che permette di tracciare il limite tra diritto di critica, tutelato ampiamente dalla libertà di pensiero, e la disciplina delittuosa.

4. Libertà di pensiero e responsabilità penale
L’articolo 21 della Costituzione dispone che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione. Quindi il diritto di critica e la libertà di opinione non possono essere equivocate con la libertà d’insulto, di offesa, di diffamazione dell’altra persona. Un principio costante della giurisprudenza è che la critica, per quanto forte e spregiudicata possa essere, non debba mai diventare insulto, dileggio, disprezzo della persona. Qualora ciò avvenga non si è più in presenza di una critica ma di una diffamazione! Per ciò che riguarda l’imputabilità non dimentichiamoci che la responsabilità penale è personale, pertanto l’hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo “spazio virtuale” dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007). Allo stesso modo il gestore del forum sarà, caso mai, responsabile solo della negligenza di controllo oppure per la mancata rimozione del commento denigratorio, dopo che gli sia stato fatto notare ed esso sia realmente offensivo.
Diversamente la giurisprudenza ha avuto modo di individuare anche il confine tra critica e diffamazione che emerge dal rispetto di principi quali la continenza espositiva, la verità e la pertinenza dell’informazione. Pertanto, l’autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.
 
sinceramente mi vergognerei a fare certe cose visto che siamo su un forum tra quattro gatti e si fanno solo comunque ipotesi che certo non spostano di una virgola la quotazione?sappiamo bene,e anche tu lo sai,che tutte le sim di questo tipo fanno questi giochi,lo hai detto anche tu in alcuni post anche se non nominandone nessuna.
io dovrei fare la stessa cosa con i tuoi post su molmed?dove hai affermato che i dirigenti sono dei banditi?etcetc?
certo che non l'ho fatto e mai lo faro' visto che sinceraqmente mi vergognerie di fare un azione misera come questa.
 
2. La diffamazione online
La diffamazione è un reato strettamente connesso alla persona e al diritto all’onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto dall’articolo 595 c.p.. Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena é della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €. Quindi mentre il reato di ingiuria previsto dall’articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, il reato di diffamazione punisce chi offende l’altrui reputazione in modo “indiretto” parlando con più persone e riferendosi, appunto, a una persona che non è presente.
Trascuriamo i casi in cui ci si può trovare di fronte a un concorso di reato e soffermiamoci solo sulla diffamazione che può realizzarsi in due modi, a “mezzo di stampa telematica” o a ” mezzo di Internet”. Del primo caso si è già parlato molto, sia a seguito delle sentenze riguardanti la responsabilità di riviste telematiche, sia tra molte polemiche per il caso del blog sottoposto a un regime equivalente (Trib. Aosta 26/05/2006). Oggetto di questo approfondimento, invece, è l’ipotesi che può capitare all’utente comune quando scrive su un forum o su un newsgroup per sua passione o interesse personale.

3. Gli elementi della diffamazione a mezzo Internet
Il terzo comma dell’articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perché idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).

3.1 L’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
La reputazione è l’interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l’individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all’offesa una rilevanza giuridico-penale.

3.2 La comunicazione di tale messaggio a più persone
La diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la “comunicazione a più persone”. Trattandosi ad esempio di un forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare come si configuri anche nel caso in cui il board non fosse pubblico ma richiedesse una registrazione per leggere i messaggi.

3.3 La volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere
Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico nei delitti di diffamazione, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Come è facile notare questo tipo di atteggiamento, direttamente rilevabile in base alle frasi e al significato delle parole oggetto di diffamazione, è uno degli elementi che permette di tracciare il limite tra diritto di critica, tutelato ampiamente dalla libertà di pensiero, e la disciplina delittuosa.

4. Libertà di pensiero e responsabilità penale
L’articolo 21 della Costituzione dispone che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione. Quindi il diritto di critica e la libertà di opinione non possono essere equivocate con la libertà d’insulto, di offesa, di diffamazione dell’altra persona. Un principio costante della giurisprudenza è che la critica, per quanto forte e spregiudicata possa essere, non debba mai diventare insulto, dileggio, disprezzo della persona. Qualora ciò avvenga non si è più in presenza di una critica ma di una diffamazione! Per ciò che riguarda l’imputabilità non dimentichiamoci che la responsabilità penale è personale, pertanto l’hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo “spazio virtuale” dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007). Allo stesso modo il gestore del forum sarà, caso mai, responsabile solo della negligenza di controllo oppure per la mancata rimozione del commento denigratorio, dopo che gli sia stato fatto notare ed esso sia realmente offensivo.
Diversamente la giurisprudenza ha avuto modo di individuare anche il confine tra critica e diffamazione che emerge dal rispetto di principi quali la continenza espositiva, la verità e la pertinenza dell’informazione. Pertanto, l’autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.

certo se e' questo che vuoi chiudo con il forum e non disturbo piu',fare certe minacce da te non me lo sarei aspettato.
comunque se e' questo che vuoi ti lascio campo libero.
saluti.
 
certo se e' questo che vuoi chiudo con il forum e non disturbo piu',fare certe minacce da te non me lo sarei aspettato.
comunque se e' questo che vuoi ti lascio campo libero.
saluti.

Guly.....esistono certe regole......ti ho avvertito più volte che con le tue esternazioni avevi infranto queste regole.......ora basta. Sei tu che non sei in grado di scrivere in modo corretto su un forum.....tu non fai osservazioni o critiche su Nicox basandoti su supposizioni o idee tue......a volte fai copia ed incolla di certi soggetti del forum francese che pare siano stati già colpiti da denunce da parte della società.....a volte scrivi pesanti accuse di comportamenti illegali da parte di banche di investimenti che danno target ai loro clienti per farli guadagnare su azioni che seguono......almeno ti rend conto di ciò che scrivi ?.....si può pensarlo....ma non scriverlo. La legge italiana, francese , o altri posti nel mondo non scusa l'ignoranza di non conoscere la legge stessa.....ci si deve arrivare da soli...e se non si è sicuri si sta zitti.
Chi mi dice che la quotazione bassa e vergognosa di Nicox attualmente non sia colpa anche e soprattutto dei forum ?.....In Nicox ne sono convinti ......non è solo una mia fissazione. E se così fosse ( non ne ho certezze ) anche tu hai contribuito in tutto questo tempo a farmi perdere soldi a causa del prezzo non congruo del titolo rispetto a quello che dovrebbe essere tenuto conto dei successi del 2017 in campo scientifico con ben 2 approvazioni......
 
sinceramente mi vergognerei a fare certe cose visto che siamo su un forum tra quattro gatti e si fanno solo comunque ipotesi che certo non spostano di una virgola la quotazione?sappiamo bene,e anche tu lo sai,che tutte le sim di questo tipo fanno questi giochi,lo hai detto anche tu in alcuni post anche se non nominandone nessuna.
io dovrei fare la stessa cosa con i tuoi post su molmed?dove hai affermato che i dirigenti sono dei banditi?etcetc?
certo che non l'ho fatto e mai lo faro' visto che sinceraqmente mi vergognerie di fare un azione misera come questa.

Trovami il post su Molmed dove scrivo che sono dei banditi.......
 
sinceramente mi vergognerei a fare certe cose visto che siamo su un forum tra quattro gatti e si fanno solo comunque ipotesi che certo non spostano di una virgola la quotazione?sappiamo bene,e anche tu lo sai,che tutte le sim di questo tipo fanno questi giochi,lo hai detto anche tu in alcuni post anche se non nominandone nessuna.
io dovrei fare la stessa cosa con i tuoi post su molmed?dove hai affermato che i dirigenti sono dei banditi?etcetc?
certo che non l'ho fatto e mai lo faro' visto che sinceraqmente mi vergognerie di fare un azione misera come questa.

dai contatori del forum di nicox....risultano essere collegati oltre 40 utenti......più quelli che leggono saltuariamente ogni giorno....arriviamo ad oltre cento utenti.....non proprio 4 gatti......
 
leggi....guly.....fatti una cultura ogni tanto......si può genericamente scrivere che certe banche fanno giochetti.....MA NON FARE NOMI E COGNOMI COME FAI TU !!!!! AL momento non ho fatto nulla.....ma poi basta.....sono stufo di vedere quotazioni di merda per colpa di falsità o idiozie........devo forse ricordarti che non hai fatto altro per mesi che scrivere che a nicox non avrebbero mai approvato farmaci....che l'ossido nitrco non funziona ed è tutta una bufala ?------...... c'è molta gente che lo pensa ancora e non sa neppure che nicox ha avuto 2 approvazioni tanto si tengono lontano dal titolo

3.1 L’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
La reputazione è l’interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l’individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all’offesa una rilevanza giuridico-penale.
 
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