A me piace essere chiaro. Alcuni articoli sono scritti proprio da giornalai ignoranti, che non hanno neppure la capacità di scopiazzare il vero.
Nella legge di Bilancio 2020 trova spazio anche la riforma della riscossione delle entrate degli Enti locali.
In particolare, la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020,
prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali:
l’accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo.
Viene, inoltre, disciplinata la dilazione del pagamento delle somme dovute: l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore,
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili,
a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
L’art. 96 della legge di Bilancio 2020 si occupa della riforma della riscossione delle entrate degli Enti locali
(province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali).
Le disposizioni della riforma possono essere suddivise in aree:
1) di valenza organizzativa/interna:
a) è previsto che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
b) è disciplinato l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
c) è disciplinata la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
d) è istituita una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti
che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
e) è prevista la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo;
2) di valenza operativa/esterna:
a) viene previsto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali,
che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
b) è disciplinata la dilazione del pagamento delle somme dovute.
Accesso agli atti
Per quanto riguarda l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione si applicano le seguenti regole:
- ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale
(ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria,
per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;
- l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso,
nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy;
- restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.
Accertamento esecutivo
Per le entrate degli enti locali, tributarie e patrimoniali, con esclusione delle contravvenzioni stradali, è introdotto l’istituto dell’accertamento esecutivo,
in analogia a quanto disposto per le entrate erariali.
L’accertamento esecutivo è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte.
L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali,
emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni
devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso,
ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,
all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l
'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie.
Gli avvisi di accertamento devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari,
nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Per quanto riguarda la procedura di esecuzione forzata è chiarito che gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,
senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata,
la riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data dell’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato.
Tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
Nell'ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo,
la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di 60 giorni o l’eventuale termine per il ricorso.
In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico,
venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione,
la sospensione automatica non opera e non deve essere inviata l’informativa sull’affidamento.
Gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate,
di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto (art. 48-bis) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo,
a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo con importo minimo, pari a 10 euro.
Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto
di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, tale importo minimo.
È previsto l’obbligo di invio, da parte degli enti e dei soggetti affidatari, di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro,
prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto
e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Dilazione del pagamento
Nell’ambito della riforma della riscossione degli enti locali, la legge di Bilancio 2020 prevede la dilazione del pagamento delle somme dovute.
L’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili,
a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
fino a 100 euro nessuna rateizzazione
da 100,01 a 500 euro fino a 4 rate mensili
da 500,01 a 3.000 euro da 5 a 12 rate mensili
da 3.000,01 a 6.000 euro da 13 a 24 rate mensili
da 6.000,01 a 20.000 euro da 25 a 36 rate mensili
oltre 20.000 euro da 37 a 72 rate mensili
L’ente, con propria deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute,
fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta,
per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente.
Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive
nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
È prevista l’applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione),
decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento;
tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell’ente.
Funzionari responsabili
I funzionari responsabili della riscossione degli enti e dei loro soggetti affidatari, nominati dai dirigenti dell’ente o dagli organi apicali dei concessionari,
esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in ordine all’assistenza alle procedure di vendita all’incanto
e sono scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità,
previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti diposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni
è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.
Albo dei concessionari e regole diverse
È affidato a un decreto di natura regolamentare il compito di istituire una sezione separata nell’albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali.
Per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali,
è previsto l’obbligo di adempiere a specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
I soggetti iscritti all’albo e alla sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
Con uno o più decreti il MEF:
- stabilisce le linee guida sui controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario,
alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo,
nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo dei soggetti concessionari;
- indica gli obblighi di comunicazione e pubblicazione, da parte dell'ente, degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione,
anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto
e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
- definisce i criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione,
al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità,
anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delie effettive riscossioni.