Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Articolo 72 della costituzione italiana

Articolo 72


Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
 
Articolo 138 della Costituzione Italiana

Articolo 138


Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 
Collegato all'articolo 72 e 138 della Costituzione italiana

sono i progetti riguardanti leggi costituzionali che incidono direttamente sulla Costituzione. Essi subiscono un particolare procedimento aggravato, di cui all'art. 138 Cost.; sono pertanto sottratti dai procedimenti abbreviati - residuandone solo l'ordinario - i disegni di legge in questione, che addirittura scontano un iter particolarmente complesso.
 
Ultima modifica:
Se ne evince che non è possibile, in materia costituzionale applicare un iter diverso da quello previsto dalla Costituzione italiana.
Il garante ieri era indisposto.
Il promotore oggi parla di colpi di sole.
Il promotore in seconda se ne frega preferisce "scopare" (lo dicono i suoi fedelissimi)
 
Chi assume una carica pubblica in un qualsiasi Organo dello Stato giura sulla Costituzione.
Perché?
Perché essa norma i rapporti tra i cittadini evitandone le derive autoritarie (se è scritta bene) prevenendo quello che Socrate, 2.500 anni fa, ben diceva: "
[FONT=&quot]io posso discutere con i miei cittadini e l’urto dei discorsi non diventa guerra ".
La Costituzione è ciò che ha permesso la mancata deriva autoritaria in diverse nazioni.
E' per questo che viene duramente attaccata e cambiata il "prima possibile" da coloro che la ritengono troppo stretta per il raggiungimento del proprio scopo.


[/FONT]
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto