Migranti, come vessare gli inseriti
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 12 marzo 2023
Il primo effetto dell’articolo 7 che, nel decreto legge Meloni-Salvini sull’immigrazione, cancella i permessi speciali di soggiorno temporaneo a chi ha iniziato a lavorare magari anche solo con un contratto temporaneo, affittato una casa, cominciato a frequentare un corso di italiano, formato o ricongiunto famiglia.
Proprio sicuri sia “buonsenso” rimandare al loro Paese i migranti che, pur valutati non meritevoli di asilo politico o protezione sussidiaria, abbiano intanto iniziato a lavorare magari anche solo con un contratto temporaneo, affittato una casa, cominciato a frequentare un corso di italiano, formato o ricongiunto famiglia? Sarà infatti paradossalmente l’espulsione proprio di molte di queste persone (e non degli sbandati per strada o magari dei già malviventi) il primo effetto dell’articolo 7 che, nel decreto legge Meloni-Salvini sull’immigrazione, cancella i permessi speciali di soggiorno temporaneo motivati fin ora nella giurisprudenza di Cassazione dalla comparazione fra l’integrazione raggiunta e le condizioni dei diritti fondamentali ai quali il richiedente sarebbe esposto qualora venisse rimpatriato.
L’anno scorso sono stati 10.835, 21% di tutte le domande di asilo: non appena scadrà l’unica proroga di un anno dei permessi in corso, paradossalmente il secondo effetto sarà il riflusso di queste persone dalle file dei “quasi integrati” alle schiere dei “nuovamente irregolari”. E il terzo sarà il boom conseguente di ricorsi su articolazioni del ministero dell’Interno talmente già in affanno (come a Milano in via Cagni) da non riuscire a contenere, nelle notti precedenti i fine settimana alternati di apertura degli uffici, il forzato accamparsi per strada di centinaia di persone.
Senza contare che “l’intento del governo — rivendicato in Consiglio dei ministri — di abolire la protezione speciale e sostituirla con una norma di buonsenso che corrisponda alla normativa europea di riferimento”, dovrà fare i conti con un piccolo dettaglio: il fatto che il parametro delle “relazioni familiari e affettive” non potrà essere compresso senza andare a sbattere proprio contro l’art.8 della “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” sul diritto fondamentale della tutela della vita privata e/o familiare.