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posted by Giuseppe Palma
EURO: su “Libero” del 7 novembre un’intervista a Giuseppe PALMA (più lavoro e meno debito, ecco l’Italia senza euro)



Sul quotidiano Libero di oggi, 7 novembre 2016 (diretto da Vittorio Feltri), un’intervista della giornalista Noemi Azzurra Barbuto all’avvocato Giuseppe PALMA, costituzionalista e scrittore.

Titolo dell’articolo:

“QUESTIONE DI SOVRANITA’. Perché via dall’euro non salirà il debito. Più lavoro e meno debito, ecco l’Italia senza euro”

Dalla prima pagina, l’articolo continua a pagina 10… buona lettura:





L’articolo per intero:

Perché via dall’euro non salirà il debito
La ricetta del costituzionalista Palma: «Abbandonare la moneta unica è semplice Basta un decreto a mercati chiusi. Poi potremo risarcire i nostri Btp con nuove lire»
«Un crimine, un vile attentato al benessere dei popoli europei e alla democrazia», così Giuseppe Palma, avvocato ed esperto di diritto costituzionale e di diritto dell’Unione Europea, definisce (…)

(…) la politica monetaria dell’UE e l’euro. Quella che sarebbe dovuta evolvere verso un’unione dei popoli europei, così ci avevano raccontato, è diventata un’Europa della Finanza, più interessata a tutelare il capitale internazionale che i diritti dei lavoratori. Ecco come un nobile progetto può trasformarsi in un mostro bestiale, a cui dai una mano e si prende tutto il braccio e che calpesta con le sue zampe, rendendole carta straccia, le nostre costituzioni.

Aderire alla moneta unica rinunciando totalmente alla nostra sovranità monetaria ha comportato disastrose conseguenze economiche. Questo perché uno Stato a moneta sovrana è l’unico titolare della propria moneta e non ha bisogno di ricorrere ai mercati dei capitali privati per finanziarsi, ma può creare moneta e disporne liberamente. In quest’ottica, anche il debito pubblico non è un problema, perché è lo stesso Stato che genera quella stessa moneta che occorre per pagare il debito, quindi non deve chiederla in prestito a nessuno, in pratica lo Stato è indebitato con se stesso, situazione di gran lunga preferibile all’essere indebitati con gli strozzini.

«Gli Stati dell’Eurozona quando devono pagare gli stipendi, le pensioni, gli insegnanti, gli ospedali, i servizi pubblici, cioè quando devono fare fronte alla spesa pubblica, non disponendo di sovranità monetaria, vanno a cercarsi la moneta», spiega Palma. E se la procurano in due modi: o tassando i cittadini fino al collasso (imposizione di nuove tasse, aumento di quelle esistenti, introduzione di spietati sistemi di accertamento fiscale e di lotta all’evasione, limitazioni all’uso del contante, tagli importanti alla spesa pubblica), o chiedendola in prestito ai mercati dei capitali privati con elevati tassi di interesse, per coprire i quali saranno sempre i cittadini a farne le spese.

Quindi l’introduzione dell’euro ha determinato l’inasprimento della pressione fiscale, che, malgrado le promesse del governo, è destinata ad aumentare. Ma la rinuncia alla nostra sovranità monetaria attraverso l’adesione all’euro, che è un accordo di cambi fissi, ha anche determinato che, non potendo più lo Stato svalutare la propria moneta per favorire le esportazioni in periodi di crisi, esso debba svalutare il lavoro per diventare competitivo, abbassando i salari e restringendo le tutele dei lavoratori. In questa prospettiva, anche l’accoglienza di immigrati risulta funzionale al mercato perché crea nuovi poveri, nuova forza lavoro a bassissimo costo. «Costringendo ciascuno Stato dell’Eurozona a prendere in prestito la moneta dai mercati dei capitali privati (ad es., banche private), non si è fatto altro che sottomettere il diritto e la democrazia all’economia e alla finanza», commenta l’esperto, che ritiene che l’euro sia una moneta incompatibile con la democrazia e con i principi supremi espressi nella nostra costituzione. Contrariamente a quanti sostengono che l’uscita dall’ Unione monetaria e dall’euro sia impossibile, Palma ritiene che essa sia non solo lecita, ma anche necessaria «se vogliamo continuare ad esistere come Paese». «Lo Stato italiano, qualora decidesse di abbandonare l’euro, dovrà applicare un importante principio del nostro ordinamento giuridico, ossia quello della lex monetae, regolato dagli artt. 1277 e seguenti del codice civile, in base al quale uno Stato sovrano sceglie liberamente la sua valuta», spiega l’esperto.

I vantaggi sarebbero immediati: aumento della spesa pubblica a vantaggio dei cittadini, aumento delle esportazioni e dell’occupazione, piena affidabilità del debito pubblico, attuazione di politiche a favore dei cittadini e delle imprese e non più a favore dei mercati dei capitali privati.Ma come recuperare la nostra piena sovranità sempre più corrosa in questi anni? Secondo Palma, la perdita della nostra sovranità non è ancora irreversibile, ma lo potrebbe diventare. Recuperarla oggi è ancora possibile, a patto che si agisca subito. La conditio sine qua non è l’esistenza di un governo forte che goda dell’appoggio di una solida maggioranza. «Fare i capricci qualche volta a Bruxelles non risolve nulla», serve il pugno di ferro unito alla consapevolezza che l’Italia, quasi osteggiata e snobbata dagli altri Paesi membri, rappresenta l’ago della bilancia, l’elemento senza il quale tutto il sistema collasserebbe, il Paese più rispettoso dei parametri e delle regole fissati nei trattati. Altro che fanalino di coda, il Bel Paese potrebbe essere il primo Stato membro ad abbandonare la moneta unica e tutti gli altri sarebbero costretti a seguirlo. Chi prima esce prima si salva.

Ma l’utilizzo del referendum per uscire dall’euro è pericoloso, secondo l’avvocato, perché «durante la campagna referendaria per l’uscita i mercati ci strozzerebbero per ritorsione, noi, al contrario della Gran Bretagna che non aveva mai aderito alla moneta unica, siamo ricattabili».

Una via d’uscita tuttavia esiste. È un’uscita d’emergenza. Il piano proposto da Palma è semplice e veloce: l’emanazione da parte del Governo di un decreto legge a mercati chiusi, il venerdì sera. Tale decreto, convertito in legge entro una settimana, dovrebbe prevedere l’uscita dalla moneta unica, la conversione nuova Lira/Euro in un rapporto 1:1, cioè 1 «nuova lira» varrebbe 1 euro, nonché la conversione del debito pubblico in nuova moneta nazionale.

«Per realizzare tutto questo è ovvio che ci vuole una forte volontà politica», ammette Palma, «se si vuole salvare un Paese moribondo, destinato a morte certa, occorre andare al di là del colore politico e convergere tutti verso un unico obiettivo». La nostra fortuna: «Se, da un lato, è vero che il nostro debito pubblico è espresso in euro, una moneta per noi «straniera» perché dobbiamo addirittura prenderla in prestito dai mercati dei capitali privati; dall’altro, è altrettanto vero che esso è ancora regolato dalla giurisdizione italiana (circa il 96% del suo ammontare)».

Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti nel novembre del 2011 a Cannes, rifiutando il prestito del Fondo Monetario Internazionale evitarono che parte del nostro debito pubblico finisse sotto giurisdizione straniera e salvarono il Paese. In particolare fu Tremonti a suggerire al presidente del Consiglio di allora: «Conosco modi migliori per suicidarsi». Ecco perché uscire oggi dalla moneta unica è ancora possibile, secondo Palma: noi siamo ancora i titolari del nostro debito pubblico e sarebbe assolutamente legale convertirlo in una nuova moneta nazionale.

(Libero, 7 novembre 2016 – articolo di Noemi Azzurra Barbuto – intervista a Giuseppe PALMA).

Scenarieconomici.it

(P.S. a pagina 10, nell’articolo, v’è un refuso: “La ricetta del costituzionalista Parla” è in realtà “La ricetta del costituzionalista Palma“).

Foto dell’avvocato Giuseppe PALMA e indicazione
 
Le Istituzioni riflettono la società o esse "conformano" la società e ne inducono la struttura? In democrazia, la risposta dovrebbe essere la prima. Ma c’è sempre l'ombra della seconda...il "potere" tende a perpetuarsi, forzando le regole che, nello Stato "democratico di diritto" ne disciplinano la legittimazione. Ultimamente, poi, la seconda si profila piuttosto...ingombrante, nella sintesi "lo vuole l'Europa". Ma non solo. Per capire il fenomeno, useremo la analisi economica del diritto.































LA "STUPEFACENTE" COSTITUZIONE €TERONOMA, IN NOMINE PANGERMANESIMI [/paste:font]

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1. Che ne direste di un documento di principi giuridici, relativi ai diritti e all'organizzazione istituzionale, che contenesse le seguenti previsioni (delle più significative delle quali, offriamo una selezione)?

1a.- Intendiamo, che anzitutto si fondasse sull'enunciazione della sola eguaglianza formale, tipica degli ordinamenti liberali orientati al puro contrattualismo e al mercato:
Articolo 3 [Uguaglianza davanti alla legge]
(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.
(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
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1b.- Che formulasse i "diritti fondamentali", fin dalla sua prima parte, intitolandoli tutti come "libertà", e dedicasse al diritto all'istruzione una previsione che esclude ogni correlazione con un obbligo statale di organizzare un sistema imparziale e universale (cioè aperto a tutti) di pubblica istruzione, formulando questo mero compito statale di "sorveglianza":
Articolo 7 [Istruzione scolastica]
(1) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.
(2) Le persone che hanno la patria potestà hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.
(3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire l'insegnamento religioso.
(4) È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.
(5) Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se coloro che hanno la patria potestà chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.

(6) Le scuole propedeutiche sono abolite.
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1c.- Che NON prevedesse alcuna norma sulla tutela del lavoro e, tantomeno, un diritto al lavoro corrispondente a un (non previsto) obbligo di intervento dello Stato per garantirlo e si limitasse a considerare il lavoro come "libertà di scelta della professione", salvo poi prevedere "stati di eccezione" in cui persino questa (mera libertà di) scelta possa ampiamente essere limitata:
Articolo 12 [Libertà della professione]
(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi dilavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.
(2) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionale, generale e uguale per tutti.
(3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pronunciata da un tribunale.
Articolo 12a [Servizio militare e civile obbligatorio]
(1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un’organizzazione di protezione civile.
(2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Le modalità sono stabilite con legge che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.
(3) In caso di proclamazione dello stato di difesa, coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.
(4) Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d'una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati.
(5) Nel periodo di tempo precedente lo stato di difesa gli obblighi previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 80a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d'istruzione, con legge o sulla base d'una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
(6) Qualora, durante lo stato di difesa, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello stato di difesa.
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Le Istituzioni riflettono la società o esse "conformano" la società e ne inducono la struttura? In democrazia, la risposta dovrebbe essere la prima. Ma c’è sempre l'ombra della seconda...il "potere" tende a perpetuarsi, forzando le regole che, nello Stato "democratico di diritto" ne disciplinano la legittimazione. Ultimamente, poi, la seconda si profila piuttosto...ingombrante, nella sintesi "lo vuole l'Europa". Ma non solo. Per capire il fenomeno, useremo la analisi economica del diritto.






























1d.- Che connette la garanzia della proprietà al suo "servire il bene comune" che non è l'interesse generale comunitario, cioè pubblico incarnato dallo Stato, ma null'altro che l'agire concorrenziale del mercato (come noi ben sappiamo; v.p.11, sullo specifico intendimento della cultura che produce questo "documento"), pur ammettendo teoriche e genericamente indicate forme di "socializzazione" per "Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione" (art.15):
Articolo 14 [Proprietà, diritto di successione ed espropriazione]
(1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.
(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.
(3) L'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso ricorso di fronte ai tribunali ordinari.
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1e.- Che è ossessivamente dedicato, questo documento, alla disciplina di una vasta serie di "stati di eccezione", che sanzionano la possibilità di revocare persino la cittadinanza e i più fondamentali diritti fondamentali; es;

Articolo 18 [Perdita dei diritti fondamentali]
(1) Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.
Articolo 19 [Restrizioni di diritti fondamentali]
(1) Nella misura in cui, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale indicando l'articolo interessato.
(2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.
(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.
(4) Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può adire l'autorità giudiziaria. Qualora non sia stata stabilita una diversa competenza, il ricorso è proposto innanzi alla giurisdizione ordinaria. È fatto salvo il disposto dall'articolo 10, secondo comma, secondo periodo.
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1f.- Che prevede una espressa norma di intenso filtro dell'adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, posto in modo da far prevalere lo sviluppo di tale processo dal punto di vista dell'interesse nazionale, prefissando, come obbligo stabilito unilateralmente da tale documento, quali siano i principi fondamentali a cui si deve ispirare la stessa Unione:
Articolo 23 [L’Unione europea]
(1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale...collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma..."
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1g.- Che pone, nell'ambito delle rigide condizioni impositive appena viste, la possibilità di "trasferimenti di sovranità" ma pur sempre specificando che le norme del diritto internazionale "prevalgono sulle leggi federali", ed escludendo perciò che prevalgano sulle norme costituzionali, prevedendo - solo in questo quadro di condizioni imposte unilateralmente- le stesse "macroregioni", indicate come "organizzazioni interregionali tranfrontaliere"?
Articolo 24 [Istituzioni internazionali]
(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative.
(1a) Qualora ai Länder spetti l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con l'assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere.
(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.
(3) Al fine di assicurare la regolazione delle controversie tra gli Stati, la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, universale e obbligatoria.
Articolo 25 [Diritto internazionale e diritto federale]
Le regole generali del diritto internazionale
sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.
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1.h- Che peraltro prevede un bicameralismo asimmetrico, in vista dell'approvazione finale del solo parlamento federale-statale, con date certe, ma pur sempre in più fasi e maggiori spazi di tempo, molto più ampiamente co-decisionali, di quanto non preveda il nostro attuale progetto di riforma costituzionale:
Articolo 76 [Progetti di legge]
(1) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.
(2) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi prima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto a esprimere il proprio parere su tali proposte entro sei settimane. Qualora il Bundesrat, per importanti motivi e in particolare in relazione all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento dei termini, il termine è fissato in nove settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all'atto del ricevimento. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento dei diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24 il termine per il parere è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica.
(3) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro sei settimane. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo. Qualora esso, per gravi motivi e con particolare riguardo all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento del termine, questo è fissato in nove settimane. Qualora il Bundesrat abbia designato in via eccezionale un progetto come particolarmente urgente, il termine è di tre settimane o, nel caso il Governo abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, di sei settimane. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento di diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24, il termine è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica. Il Bundestag deve discutere e pronunciarsi in ordine ai progetti in un termine adeguato.
Articolo 77 [Procedura legislativa]
(1) Le leggi federali sono approvate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione, il Presidente del Bundestag le trasmette senza indugio al Bundesrat.
(2) Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento del testo di legge approvato, richiedere la convocazione di una commissione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune dei testi. La composizione ed il funzionamento di detta commissione sono disciplinate da un un regolamento interno adottato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat. I membri del Bundesrat nominati in detta commissione non sono vincolati da direttive. Nel caso sia necessario per una legge l'approvazione del Bundesrat, il Bundestag ed il Governo federale possono parimenti chiedere la convocazione della commissione. Qualora la commissione proponga una modifica del testo di legge adottato, il Bundestag deve pronunciarsi nuovamente.
(2a) Qualora per una legge sia necessaria l'approvazione del Bundesrat e una richiesta di cui al secondo comma, primo periodo non sia stata avanzata ovvero la procedura di conciliazione si sia conclusa senza proposte di modifica del testo di legge adottato, il Bundesrat deve pronunciarsi entro un termine ragionevole.
(3) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal secondo comma, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione decorrono, nel caso del secondo comma, ultimo periodo, dal momento del ricevimento del testo di legge nuovamente adottato dal Bundestag, e in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del presidente della commissione prevista al secondo comma, relativa alla conclusione della procedura davanti alla commissione stessa.
(4) Se l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.
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1.i- Che però regola le modifiche-(revisioni) di tale documento fondamentale solo per via di espressa previsione, compreso il caso di leggi di ratifica di trattati internazionali, che devono quindi essere vagliati dal per certificare, con espresso eventuale emendamento (a maggioranza parlamentare rafforzata), la loro conformità al documento, e comunque che non possono in nessun caso violare i principi di "dignità" del cittadino (art.1), e di sovranità promanante dal popolo, al punto da ritenere del pari inviolabile il "diritto di resistenza" contro le alterazioni dell'ordinamento fondamentale della sovranità popopare nazionale (art.20):
Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale]
(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione.
(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.
(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.
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1.l.- Che anche agli artt.80 e 81, regola in dettaglio lo "stato di eccezione" che consente, anche in caso di avvenuto scioglimento delle camere, normativa derogatoria delle leggi, prevedendo sia lo "stato di tensione" che quello di "emergenza legislativa", come fondamento di tali atti aventi forza di leggi derogatorie delle norme ordinarie sul procedimento legislativo, anche per far entrare in vigore leggi in precedenza respinte dal parlamento federale-statale.
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1.m- Che prevede, sempre sul già visto presupposto della loro inderogabilità da parte di trattati di qualsiasi genere e, in specie, di quelli esecutivi dell'Unione europea, - la quale anzi deve adeguarsi ai principi unilateralmente posti in tale documento- norme economico-monetarie che comportano che, proprio in materia economico-monetaria, non la Costituzione nazionale si debba adeguare ai trattati, ma esattamente il processo inverso:

Articolo 88 [Banca federale]
La Federazione istituisce una banca valutaria e di emissione, come Banca federale. Le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è indipendente ed è vincolata allo scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi.
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1.n- Che (vi risparmio le norme sulle "curiose" interferenze tra poteri del parlamento di destituzione dei giudici che siano ritenuti violare la Legge fondamentale e i super-poteri di "ultima parola" conferiti al Tribunale Costituzionale federale), in tema di "pareggio di bilancio", formulato come ipotesi normale per i Lander, potendo soltanto la legge federale autorizzare l'emissione di debito "locale", enuncia senza mezzi termini "le entrate e le spese devono essere pareggiate". E ciò tranne i temperamenti dettati da "perturbazioni dell'equilibrio economico generali", influenti sui soli bilanci dei singoli Lander, a favore dei quali interverrebbe lo Stato federale in via eccezionale, e sempre cercando di ripristinare, con immediatezza, il proprio rispettivo pareggio di bilancio:
Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]
(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.
(3) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.
 
Le Istituzioni riflettono la società o esse "conformano" la società e ne inducono la struttura? In democrazia, la risposta dovrebbe essere la prima. Ma c’è sempre l'ombra della seconda...il "potere" tende a perpetuarsi, forzando le regole che, nello Stato "democratico di diritto" ne disciplinano la legittimazione. Ultimamente, poi, la seconda si profila piuttosto...ingombrante, nella sintesi "lo vuole l'Europa". Ma non solo. Per capire il fenomeno, useremo la analisi economica del diritto.





Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]
(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.
(3) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

(4) Ai fini della tutela da perturbazioni dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, prescrizioni concernenti:
1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;
2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).
Le autorizzazioni all'emanazione delle relative ordinanze normative possono essere conferite soltanto al Governo federale. Tali ordinanze normative necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Esse devono essere abrogate non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.
Articolo 110 [Budget e legge finanziaria della Federazione]
(1) Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, é sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere pareggiate.
(2) Il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell'inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi diversi di tempo.
(3) La proposta di legge di cui al secondo comma, primo periodo, così come le proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane.
(4) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate e alle spese della Federazione riferentisi al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell'articolo 115, in un tempo successivo.
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1.o- Che, inoltre, rispetto all'ipotesi di preventivo e pluriennale "pareggio tra entrate e spese", (e sempre rammentando la costituzionalizzazione di una banca centrale "indipendente" e vincolata allo "scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi"), prevede limiti a qualsiasi sforamento delle entrate e delle uscite, sottoponendole al potere interdittivo del governo (che risulta del tutto analogo a quello che oggi esercita la Commissione UE sui bilanci dei singoli Stati UEM), prevalente su qualsiasi iniziativa del Parlamento:

Articolo 112 [Spese eccedenti e straordinarie]
Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio
preventivo e quelle fuori bilancio devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo nel caso di un'imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari possono essere stabiliti con legge federale.
Articolo 113 [Aumenti di spesa e riduzioni di entrate]
(1) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione.
(2) Entro quattro settimane dall’approvazione della legge da parte del Bundestag, il Governo federale può richiedere che il Bundestag riapprovi nuovamente la legge.
(3) Se la legge è perfetta ai sensi dell'articolo 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento previsto nel primo comma, terzo e quarto periodo, o nel secondo comma. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso".
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3. Tutto quello che abbiamo visto finora, sia pure in una selezione per "dati" significativi", potrebbe apparire in parte come una bozza del Trattato di Maastricht, in parte come lo statuto dei futuri "possibili" Stati Uniti d'€uropa, in parte come la fonte ispiratrice della riforma dell'art.81 Cost. e dell'attuale revisione sottoposta a referendum. E, invece, come avrete senz'altro capito si tratta della Grundgestetz, cioà la (più o meno) Costituzione tedesca.

Ma la domanda sorge spontanea: non era prevedibile, da parte di coloro che trattarono Maastricht per l'Italia, che "fondersi" con un ordinamento così diverso e così "impositivo", espressione di una realtà statuale economicamente più forte della nostra, e con essa incompatibile, proprio sul piano di quelle tendenze alla "competitività" e alla "stabilità dei prezzi", che tanto incidono in un'area valutaria comune, ci avrebbe costretto a snaturare, se non distruggere, la nostra Costituzione fondata sul lavoro, per costringerci a mutarla e a renderela omogenea a questo paese dominante?

3.1. E se questo è quanto, senza dirlo e senza esporlo a un vero dibattito democratico, o almeno consapevole, del parlamento, "coloro che trattarono", avevano in testa fin da principio, come possono oggi richiamarsi alla democrazia costituzionale e, al tempo stesso, alla "costruzione €uropea" contemporaneamente, senza letteralmente prendere in giro il popolo italiano?
E questa sarebbe l'ipotesi in cui costoro sarebbero stati consapevoli di quello che stavano facendo.
Tanto che lo stesso Carli (!), "inventore" della formula "vincolo esterno", riteneva "stupefacente" l'indifferenza con cui in Italia era stata accolta la ratifica di Maastricht, che, secondo lui, implicava l'abbandono del nostro modello socio-economico costituzionalizzato!
Insomma, i tedeschi, col trattato di Maastricht e i seguenti, hanno voluto imporre agli altri paesi il loro ordoliberismo costituzionale: chi ha voluto farci aderire ai trattati €uropei così redatti, doveva essere anch'esso desideroso di trasformare in senso ordoliberista la Costituzione sociale italiana.
E doveva anche desiderare, fin dall'inizio, che non il mutamento e l'adeguamento a presunti "tempi che cambiano" con la "globalizzazione", avrebbero imposto la distruzione della nostra Costituzione, quanto il desiderio di imporre l'economia sociale di mercato, cioè l'economia di mercato neo-liberista tout-court, come riassetto oligarchico di una società che non gli andava bene. A pochi, senza dirlo ai molti fonte orizzonte 48
 
" Le Istituzioni riflettono la società o esse "conformano" la società e ne inducono la struttura? In democrazia, la risposta dovrebbe essere la prima. Ma c’è sempre l'ombra della seconda...il "potere" tende a perpetuarsi, forzando le regole che, nello Stato "democratico di diritto" ne disciplinano la legittimazione. Ultimamente, poi, la seconda si profila piuttosto...ingombrante, nella sintesi "lo vuole l'Europa". Ma non solo. Per capire il fenomeno, useremo la analisi economica del diritto. "

le istituzioni non riflettono la società , queste istituzioni si danno privilegi rubando le risorse e il lavoro altrui , inoltre esse istituzioni , ossia le persone che gestiscono e comandano nelle istituzioni non conformano niente , ossia non danno la forma alla società , quale rispetto nel rapporto reciproco si ha con persone delle istituzioni che guadagnano da un minimo di 8.000 euro mensili fino ai 100 mila euro mensili in raffronto ai salari di 1.200 euro mensili ? aloha moto , di cosa stiamo parlando ?

non si può chiedere a dei ladri che facciano leggi corrette ed oneste per tutti perchè essi non le faranno !
 
ciao leggila attentamente,, va capito ,,molto sottile,,,,,poi telefona al presidente della 6 sezione del consiglio di stato a roma,nella persona del dott luciano barra Caracciolo....il pezzo e' suo... avrai una disanima specifica...ciaooooo
 
Il famigerato progetto di unificazione europea di Richard Coudenhove Kalergi

posted by Edoardo Capuano il Me, 06/11/2013 - 13:06


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L’immigrazione di massa è un fenomeno le cui cause sono tutt’oggi abilmente celate dal Sistema e che la propaganda multietnica si sforza falsamente di rappresentare come inevitabile.

Con questo articolo intendiamo dimostrare una volta per tutte che non si tratta di un fenomeno spontaneo.

Ciò che si vorrebbe far apparire come un frutto ineluttabile della storia è in realtà un piano studiato a tavolino e preparato da decenni per distruggere completamente il volto del Vecchio continente.

LA PANEUROPA

Pochi sanno che uno dei principali ideatori del processo d’integrazione europea fu anche colui che pianificò il genocidio programmato dei popoli europei. Si tratta di un oscuro personaggio di cui la massa ignora l’esistenza, ma che i potenti considerano come il padre fondatore dell’Unione Europea. Il suo nome è Richard Coudenhove Kalergi. Egli muovendosi dietro le quinte, lontano dai riflettori, riuscì ad attrarre nelle sue trame i più importanti capi di stato, che si fecero sostenitori e promotori del suo progetto di unificazione europea. (1)(2)(3)
Il 16 novembre 2012 è stato conferito al presidente del Consiglio europeo
Herman Van Rompuy il premio europeo Coudenhove-Kalergi 2012 durante un
convegno specialesvoltosi a Vienna per celebrare i novant’anni del
movimento paneuropeo. Alla sue spalle compare
il simbolo dell’unione paneuropea: una croce rossa che sovrasta
il sole dorato, simbolo che era stato l’insegna dei Rosacroce.
L’incitamento al genocidio è anche alla base dei costanti inviti dell’ONU ad accogliere milioni di immigrati per compensare la bassa natalità europea. Secondo un rapporto diffuso all’inizio del nuovo millennio, gennaio 2000, nel rapporto della “Population division” (Divisione per la popolazione) delle Nazioni Unite a New York, intitolato: “Migrazioni di ricambio: una soluzione per le popolazioni in declino e invecchiamento, l’Europa avrebbe bisogno entro il 2025 di 159 milioni di immigrati. Ci si chiede come sarebbe possibile fare stime così precise se l’immigrazione non fosse un piano studiato a tavolino. È certo infatti che la bassa natalità di per sé potrebbe essere facilmente invertita con idonei provvedimenti di sostegno alle famiglie. È altrettanto evidente che non è attraverso l’apporto di un patrimonio genetico diverso che si protegge il patrimonio genetico europeo, ma che così facendo se ne accelera la scomparsa. L’unico scopo di queste misure è dunque quello di snaturare completamente un popolo, trasformarlo in un insieme di individui senza più alcuna coesione etnica, storica e culturale. In breve, le tesi del Piano Kalergi hanno costituito e costituiscono tutt’oggi il fondamento delle politiche ufficiali dei governi volte al genocidio dei popoli europei attraverso l‘immigrazione di massa. G. Brock Chisholm, ex direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dimostra di avere imparato bene la lezione di Kalergi quando afferma:



«Ciò che in tutti i luoghi la gente deve fare è praticare la limitazione delle nascite e i matrimoni misti (tra razze differenti), e ciò in vista di creare una sola razza in un mondo unico dipendente da un’autorità centrale» (4)(1) Tra i suoi seguaci della prima ora si incontrano i politici cechi Masarik e Benes, così come il banchiere Max Warburg che ha messo a sua disposizione i primi 60.000 marchi. Il cancelliere austriaco Monsignor Ignaz Seipel e il successivo presidente austriaco Karl Renner si incaricarono successivamente di guidare il movimento Paneuropa. Kalergi stesso indicava che alti politici francesi approvavano il suo movimento per reprimere la ripresa della Germania. Così il primo ministro francese Edouard Herriot e il suo governo, come i leaders britannici di tutti gli ambiti politici e, tra loro, il redattore capo del Times, Noel Baker, caddero nelle macchinazioni di questo cospiratore. Infine riuscì ad attrarre Winston Churchill. Nello stesso anno, quello che più tardi si trasformerà nel genocida ceco di 300.000 tedeschi dei Sudeti, Edvard Benes, fu nominato presidente onorario. Egli ha finora quasi disconosciuto Kalergi, ma negoziava anche con Mussolini per restringere il diritto di autodeterminazione degli austriaci e favorire ancora di più le nazioni vittoriose, ma fallì. Nell’interminabile lista degli alti politici del XX secolo, c’è da menzionare particolarmente Konrad Adenauer, l’ex ministro della giustizia spagnolo, Rios, e John Foster Dulles (EEUU). Senza rispettare i fondamenti della democrazia e con l’aiuto del New York Times e del New York Herald Tribune, Kalergi presentò al Congresso Americano il suo piano. Il suo disprezzo per il governo popolare lo manifestò in una frase del 1966, nella quale ricorda la sua attività del dopoguerra: «I successivi cinque anni del movimento Paneuropeo furono dedicati principalmente a questa meta: con la mobilitazione dei parlamenti si trattava di forzare i governi a costruire la Paneuropa». Aiutato da Robert Schuman, ministro degli esteri francese, Kalergi riesce a togliere al popolo tedesco la gestione della sua produzione dell’acciaio, ferro e carbone e la trasferisce a sovranità sovranazionale, ossia antidemocratica. Appaiono altri nomi: De Gasperi, il traditore dell’autodeterminazione dei tirolesi del sud, e Spaak, il leader socialista belga. Finge di voler stabilire la pace tra il popolo tedesco e quello francese, attraverso gli eredi di Clemenceau, quelli che idearono il piano genocida di Versailles. E negli anni venti sceglie il colore azzurro per la bandiera dell’Unione Europea. Il ruolo guida di Kalergi nella creazione dell’Europa multiculturale e nella restrizione del potere esecutivo dei parlamenti e dei governi, è evidente ai giorni nostri, e si palesa col conferimento del premio “Coudenhove Kalergi” dal cancelliere Helmut Kohl come ringraziamento per seguire questo piano, così come l’elogio e l’adulazione del potente personaggio da parte del massone e polito europeo il primo ministro del Lussemburgo, Junker. Nel 1928 si aggiunsero celebri politici e massoni francesi: Leon Blum (più tardi primo ministro), Aristide Briand, E. M. Herriot, Loucheur. Tra i suoi associati si incontrava gente molto diversa come lo scrittore Thomas Mann e il figlio del Kaiser, Otto d’Asburgo. Tra i suoi promotori, a parte i già menzionati Benes, Masarik e la banca Warburg, si incontrava anche il massone Churchill, la CIA, la loggia massonica B’nai B’rith, il “New York Times” e tutta la stampa americana. Kalergi fu il primo a cui fu assegnato il premio Carlomagno nella località di Aachen; e quando lo ricevette Adenauer, Kalergi era presente. Nel 1966 mantiene i contatti con i suoi collaboratori più importanti. Tutti coloro che sono stati insigniti di questo premio fanno parte del circolo di Kalergi e della massoneria, o si sforzarono di rappresentare gli interessi degli USA in Germania. Nell’anno 1948 Kalergi riesce a convertire il “Congresso degli europarlamentari” di Interlaken in uno strumento per obbligare i governi a tornare a occuparsi della “questione europea”, vale a dire, a realizzare il suo piano. Proprio allora si fonda il Consiglio europeo e in cima alla delegazione tedesca troviamo Konrad Adenauer appoggiato dalla CIA.?(Gerd Honsik, “Il Piano Kalergi”)

(2)Kalergi, Praktischer Idealismus

(3)Honsik, op.cit.

(4)«USA Magazine», 12/08/1955

Autore: Giorgio / Fonte originale: Fonte: da Identità.com del 11 dicembre 2012 / Fonte: veja.it
 
gil se leggi prova a cercare a chi e' stato dato l ultimo premio carlo magno...poi vedrai,,,,,,,,,collega van rompy chi e'...ciao
 
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